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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.11.2007 (pubblicato) 16.1999.00136

19. November 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,404 Wörter·~7 min·7

Zusammenfassung

rigetto provvisorio - bollettino di consegna firmato - identità dei crediti - diritto di essere sentito obbligo di indicare le prove al contraddittorio - prova peritale esclusa in sommaria - obbligo di rendere verosimili le eccezioni - obbligo di motivare la sentenza

Volltext

Incarto n. 16.1999.00136

Lugano 2 marzo 2000/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 dicembre 1999 presentato da

__________ patr. dall'avv. __________  

  contro  

la sentenza 29 novembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 ottobre 1999 da

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta

dall'escussa al PE no. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                          che con istanza 13 ottobre 1999 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 1'805.- a saldo della fattura emessa il 17 giugno 1999 per la fornitura e posa di materiale diverso, oltre a fr. 100.- di spese amministrative;

                                          che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto

                                          il bollettino di consegna n. __________ sottoscritto dall'amministratrice unica dell'escussa;

                                          che l'escussa si è opposta all'istanza contestando l'esistenza di un valido riconoscimento di debito, non potendo a tal fine valere il bollettino di consegna n. __________ la cui fedefacenza è stata dalla stessa contestata perché il documento sarebbe stato compilato in fasi successive e non dalle stessa persona, e perché non corrisponderebbe a quanto pattuito dalle parti e formalizzato nello scritto doc. 1 che prevedeva una spesa massima per le prestazioni dell'istante di fr.  4'800.-, importo sul quale l'escussa ha già versato acconti per fr. 4'000.-, il saldo dovendo essere compensato con la consumazione di pasti presso il suo esercizio pubblico;

                                          che con il querelato giudizio il primo giudice, considerata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito, ha accolto l'istanza;

                                          che con il presente tempestivo gravame la __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC: la ricorrente lamenta innanzi tutto la violazione del suo diritto di essere sentita per il fatto che il primo giudice non ha accolto la prova offerta della perizia calligrafica relativa al bollettino di consegna prodotto come riconoscimento di debito; nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare di non aver considerato la documentazione dalla stessa prodotta a comprova dell'inesistenza di un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione;

                                         che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

                                         che per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentita della ricorrente (art. 327 lett. e CPC), diritto che oltre a garantire alle parti la possibilità di esprimersi e di prendere posizione sulle allegazioni della controparte, impone al giudice l’obbligo di chiarire ogni contestazione motivando la propria decisione (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 17 art. 327), va rilevato che quest’obbligo è limitato ai fatti rilevanti addotti dalle parti;

                                         che non costituisce violazione del diritto di essere sentito il fatto che il primo giudice tralasci l’esame delle argomentazioni delle parti qualora queste si rivelino palesemente infondate (Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 1982, § 56, n. 7);

                                          che, nell'ambito di una domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione, ai sensi dell'art. 82 LEF il giudice deve limitarsi a verificare l’esistenza di un valido riconoscimento di debito e, semmai, il benfondato di eventuali eccezioni sollevate dall'escusso, mentre non deve esaminare il merito della vertenza, questione che esula dalle sue competenze;

                                         che in concreto non torna conto rilevare che il titolo di rigetto indicato nel precetto esecutivo (fattura no. __________ del 17.6.1999) non è identico a quello presentato dalla società procedente nella presente procedura, ossia il bollettino di consegna no. __________, poiché il primo documento fa esplicito riferimento alla cennata bolletta, di modo che vi è una sufficiente identità fra il credito posto in esecuzione e quello che si configura nella documentazione indicata (Staehelin D., in Comm. SchKG I, Basilea 1998, art. 82, N. 40);

                                         che, avendo il primo giudice attribuito al bollettino di consegna n. __________ (sottoscritto dall'escussa e riferito a una pretesa dell'istante di complessivi fr. 5'805.-) la qualifica di valido riconoscimento di debito, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente egli non era tenuto ad esperire ulteriori indagini per verificare il merito dei rapporti creditori instauratisi fra le parti;

                                          che, per quanto attiene alla mancata assunzione della prova della perizia calligrafica, va anzitutto rilevata l'irregolarità formale della proposta dell'escussa che si ritrova sì indicata nel riassunto scritto delle sue allegazioni a contestazione di determinati fatti, ma che non appare come prova indicata al giudice nel verbale del contraddittorio: una cosa infatti è l'obbligo di indicare i mezzi di prova come parte integrante delle allegazioni (art. 292 lett. e CPC) e altra cosa è l'indicazione al giudice -in sede di udienza- dei mezzi di prova di cui le parti intendono avvalersi (art. 294 cpv. 2 CPC); tant'è che -per quanto riguarda la procedura ordinaria- la giurisprudenza ha chiarito che prove proposte in sede di udienza preliminare possono essere validamente contestate dalla controparte anche soltanto per la ragione di non essere state menzionate nelle comparse introduttive (Cocchi / Trezzini, art. 180 CPC, n. 3);

                                          che comunque la procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti esclude esplicitamente ogni prova peritale (art. 20 cpv. 3 LALEF);

                                          che pertanto, anche nell'ipotesi che la prova contestata sia stata validamente proposta, la mancata motivazione della sua reiezione da parte del giudice non potrebbe configurare lesione del diritto della ricorrente di essere sentita, dal momento che la prova stessa è oggettivamente incompatibile con la procedura di rigetto dell'opposizione;

                                          che di fronte a un riconoscimento di debito, quale è il bollettino di consegna n. __________ (con la precisa indicazione dell'importo dovuto) che l'escussa non ha contestato di aver firmato personalmente, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF);

                                          che spetta all’escusso dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio, ovvero sostanziarle in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle sue allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/ Caprez, op.cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; ZBJV 1944 p. 416);

                                         che a questo proposito -a prescindere dalla correttezza formale del bollettino di consegna di cui si è già accennato- appare infondata anche la critica secondo cui il giudice avrebbe arbitrariamente valutato le prove documentali prodotte dall'escussa poiché esse non sono in grado in particolare di rendere verosimile l'estinzione o l'inesistenza del debito: esse attengono certamente ai rapporti di dare-avere fra le parti, ma la loro relazione con il bollettino di consegna non è tale da inficiarne né la completezza formale, né la sua idoneità come titolo per ottenere il rigetto dell'opposizione;

                                          che in effetti, come sostiene la ricorrente, la motivazione del giudice di pace sull'idoneità del bollettino di consegna quale titolo di rigetto dell'opposizione si colloca al limite della validità poiché non ne indica le qualità di forma e di contenuto corrispondenti alle esigenze di legge: ciò nonostante non può essere riconosciuta la nullità della decisione (art. 285 cpv. 2 CPC), dal momento che le ragioni che hanno indotto il primo giudice a tale conclusione sono ovvie al punto da offrire in ogni caso alla parte soccombente la possibilità di impugnarla (Cocchi / Trezzini, art. 285 CPC, n. 2 e 12): d'altra parte, sul titolo come tale la ricorrente nemmeno ha sollevato vere contestazioni al di fuori di quella - non provata né rilevanteche esso fosse stato redatto in tempi diversi;

                                          che il ricorso deve pertanto essere respinto, le spese seguono la soccombenza della ricorrente, mentre alla controparte non viene assegnata nessuna indennità per questa sede non avendo formulato osservazioni al ricorso.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 13 dicembre 1999 di __________ è respinto.

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

                                3.      Intimazione a:

                                          - __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo  di Agno.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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