Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.02.2000 16.1999.00135

18. Februar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·539 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.1999.00135

Lugano 18 febbraio 2000/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 19 dicembre 1999 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza 7 ottobre 1999 del Giudice di pace nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 5 luglio 1999 da

__________  

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 447.70 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Brüttisellen, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 5 luglio 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 447.70 oltre accessori, a saldo dello scoperto per l’utilizzo della carta no. __________ di cui egli è titolare;

                                          che con sentenza 7 ottobre 1999 il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all’udienza, ha accolto l’istanza;

                                          che con scritto 19 dicembre 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento a motivo della sua incomprensione della lingua italiana;

                                          che giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il termine per ricorrere in cassazione è di 20 giorni dalla notifica della sentenza;

                                          che come risulta dalla distinta delle raccomandate della Giudicatura di pace, la sentenza è stata notificata al domicilio del ricorrente a __________ con invio raccomandato n. __________ del 7 ottobre 1999;

                                          che quindi al momento dell’inoltro del ricorso    (data del timbro postale 20 dicembre 1999) il termine ricorsuale di 20 giorni - pur calcolandone la decorrenza dopo la scadenza del termine di giacenza- era già ampiamente trascorso;

                                          che comunque anche nel merito il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca, è manifestamente infondato;

                                          che infatti, in merito al contestato utilizzo della lingua italiana ad opera del primo giudice, rispettivamente della scrivente Camera, il Tribunale federale ha già statuito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per cui il diritto processuale cantonale può prescrivere l’uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali è ciò che ha fatto il Canton Ticino per mezzo dell'art. 117 CPC (Rep 1975 302; DTF 102 Ia 35; CCC 20 giugno 1990 in re E./E);

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 372 segg. CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso 19 dicembre 1999 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.

                                2.      Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

16.1999.00135 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.02.2000 16.1999.00135 — Swissrulings