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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.10.2007 (pubblicato) 16.1999.00129

31. Oktober 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,609 Wörter·~8 min·5

Zusammenfassung

lavoro - licenziamento immediato - causa grave

Volltext

Incarto n. 16.1999.00129

Lugano 22 marzo 2000/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 dicembre 1999 presentato da

 __________ e  __________ entrambe rappr. dall'__________  

  contro  

la sentenza 23 novembre 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, nelle cause a procedura speciale in materia di contratto del lavoro

promosse con separate istanze 12 aprile 1999 nei confronti di

__________ patr. dallo studio legale __________  

con le quali le istanti hanno chiesto il pagamento di complessivi fr. 5'400.- oltre

accessori, domande ridotte in prosieguo di causa a fr. 4'230.- e così respinte dal primo

giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      __________ ha lavorato presso l'__________ di __________, di cui è gerente __________, in qualità di cameriera di sala e ai piani dal 12 gennaio 1998 (doc. B).

                                          Il 7 dicembre 1998, al rientro della dipendente da un periodo di  vacanze, vi è stata tra le parti una discussione in relazione ai turni di lavoro assegnati a quest'ultima che essa non ha accettato. Stante il diniego della dipendente di attenersi alle mansioni previste dal piano di lavoro (servizio ai piani), il datore di lavoro le ha notificato la disdetta con effetto immediato (doc. C).

                                          Con istanza 12 aprile 1999 __________, contestando che fossero dati i presupposti per il suo licenziamento in tronco, ha convenuto in giudizio il datore di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'763.45 a saldo delle proprie spettanze salariali per il periodo di disdetta (dicembre 1998/gennaio 1999). Lo stesso ha fatto la Cassa disoccupazione __________ per l'importo di fr. 3'636.55 pari alle indennità di disoccupazione versate alla lavoratrice nel periodo dal 9 dicembre 1998 al 31 gennaio 1999. Il convenuto si è opposto alle pretese avversarie sollevando per quanto attiene a quelle della lavoratrice l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito. Nel merito ha ribadito la legittimità del licenziamento in tronco a dipendenza del comportamento della dipendente al suo rientro dalle vacanze. In quel frangente, oltre ad aver aggredito verbalmente il proprio datore di lavoro insultandolo e gridando così da disturbare i clienti dell'esercizio pubblico, ella si è rifiutata di attenersi ai nuovi turni di lavoro, regolarmente esposti come d'uso in cucina e nel locale ricezione con un preavviso di quindici giorni.

                                2.      Le cause introdotte da __________ e dalla Cassa disoccupazione dell'__________, che in sede di conclusioni hanno ridotto le loro richieste a complessivi fr. 4'230.-, sono state congiunte per l'istruttoria e il giudizio.

                                3.      Con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata preliminarmente la propria competenza a decidere le due cause in particolare anche quella promossa dalla lavoratrice, ha respinto entrambe le istanze. Il primo giudice ha innanzi tutto ritenuto infondata la tesi dell'istante secondo la quale vi sarebbe stata una modifica unilaterale del contratto, non prevedendo il medesimo alcuna regolamentazione dell'orario lavorativo (cfr. p.to 5 doc. B). Basandosi sulle deposizioni testimoniali, che hanno confermato come sia stata la dipendente a rifiutare in modo categorico di attenersi alle direttive del datore di lavoro in merito ai nuovi turni di lavoro, egli ha ritenuto quest'atto di insubordinazione della lavoratrice motivo grave al punto da giustificare il suo licenziamento immediato ai sensi dell'art. 337 CO.

                                4.      Con il presente tempestivo gravame __________ e la Cassa disoccupazione sono insorte contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Le ricorrenti rimproverano al segretario assessore di aver arbitrariamente  valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver ritenuto provato un grave motivo giustificante la rescissione con effetto immediato del rapporto di lavoro, senza avvedersi del fatto che da parte della dipendente non vi è stato rifiuto assoluto di cambiare il turno di lavoro e neppure abbandono del posto di lavoro ai sensi dell'art. 337d CO.

                                          Con osservazioni 23 dicembre 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso.

                                   5.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

                                         Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale,  non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 124 I 247 consid. 5).

                                6.      In base all’art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. Presupposto è quindi l’esistenza di un motivo grave, cioè di un motivo che renda oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto fino al normale termine di disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 111 II 245; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, N. 2 ad art. 337 CO).

                                          Determinante è che il fatto invocato a sostegno del licenziamento in tronco abbia causato la rottura del rapporto di fiducia, elemento fondamentale di ogni rapporto di lavoro (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, 1984, n. 191; Rep 1985 130; Decurtins, Die fristlose Entlassung, p. 27).

                                          L’onere della prova circa le circostanze invocate a fondamento del licenziamento in tronco compete alla parte che se ne prevale, mentre spetta al giudice esaminare, secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie, se le circostanze che hanno dato luogo al provvedimento, costituiscono una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 111 III 245, 108 II 446; Rep 1985 pag. 130). Il giudice non deve inoltre prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, bensì la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, pag. 171 e segg.), ed esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8 ed., 1991, pag. 464).

                                          Già l’ampiezza di questo compito affidato al giudice riduce le possibilità d’intervento di questa Camera, a meno che – evidentemente – la conclusione del primo giudice sia manifestamente in contrasto con le risultanze dell’istruttoria considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi dell’arbitrio.

                                7.      Nella fattispecie, la causa grave posta a fondamento del licenziamento in tronco della lavoratrice risiederebbe nel fatto per quest’ultima di aver rifiutato in modo categorico di attenersi  alle direttive del datore di lavoro in merito ai turni di lavoro.

                                          Giudicando questo comportamento della lavoratrice grave al punto da giustificare il suo licenziamento in tronco, il segretario assessore non ha però ecceduto nella propria libertà di apprezzamento. Il rifiuto di eseguire la prestazione secondo le modalità richieste dal datore di lavoro -modalità in ogni caso conformi a quanto previsto dal contratto di lavoro e non costituendo, contrariamente a quanto preteso dall'istante, alcuna modifica del medesimo- è infatti unanimemente riconosciuto quale grave motivo giustificante il licenziamento in tronco del dipendente (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2 ed., 1996, n. 2 ad art. 337 CO).

                                          Inconsistente, e comunque di natura chiaramente appellatoria, è la censura ricorsuale secondo la quale il segretario assessore avrebbe arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare gli scritti 17 dicembre 1998 del datore di lavoro (doc. E) e 7 dicembre 1998 del rappresentante dell'istante (doc. D),

                                          dai quali le ricorrenti vorrebbero dedurre che non vi è stato da parte della dipendente un rifiuto categorico e definitivo di adattarsi ai nuovi turni di lavoro. Questa valutazione dei fatti fornita dalle ricorrenti è chiaramente sconfessata dalle deposizioni testimoniali (in particolare testi __________ e __________) dalle quali è emerso che l'istante non aveva nessuna intenzione e nulla ha fatto per attenersi alle mansioni e agli orari che le erano stati assegnati per quella settimana.

                                          Ne discende che la conclusione del segretario assessore,  basata su una corretta valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare delle deposizioni testimoniali sulle quali le ricorrenti non hanno peraltro espresso nessuna critica, non può essere considerata arbitraria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 27).

                                          In merito alla contestazione delle ricorrenti secondo le quali non vi sarebbe stato da parte della dipendente abbandono del posto di lavoro ex art. 337d CO, va rilevato che tale fattispecie non è mai stata sostenuta dal datore di lavoro e tantomeno ritenuta dal segretario assessore, ragione per la quale la censura non merita di essere approfondita.

                                8.      Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 6 dicembre 1999 __________ e Cassa disoccupazione __________ è respinto.

                                2.      Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

                                          __________ e Cassa disoccupazione __________ sono tenute, in solido, a versare al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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