Incarto n. 16.1999.00111
Lugano 21 febbraio 2000/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi, Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 novembre 1999 presentato da
__________
contro
la sentenza 27 ottobre 1999 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile promossa con istanza 15 marzo 1995 da
__________ rappr. da: __________
esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto:
che la vertenza in esame dipende da un credito per lavori di carrozzeria eseguiti dall'istante su un veicolo della convenuta a seguito di danneggiamenti patiti nell'ambito di un incidente della circolazione, avvenuto nel luglio del 1994;
che, in seguito all'opposizione interposta dalla convenuta a un precetto esecutivo notificatole per l'incasso della fattura riferita a quei lavori, l'istante ha chiesto in giudizio la condanna di controparte al pagamento di fr. 4'515.oltre interessi;
che nel corso di una prima udienza, tenutasi il 27 giugno 1995, il pretore ha proposto alle parti una soluzione transattiva della lite (alla quale la convenuta si è poi opposta), mentre non risulta né una contestazione della pretesa da parte della convenuta, né comunque i termini della discussione, verosimilmente avvenuta ma verbalizzata con la sola locuzione "Sentite le parti, …";
che, tenutosi il contraddittorio il 5 giugno 1998, la sentenza di merito di data 10 agosto 1998 è stata annullata da questa Camera con decisione 11 febbraio 1999, avendo accertato il ricorrere del motivo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e CPC poiché il primo giudice non aveva dato seguito alla perdurante esigenza di patrocinio della convenuta ;
che, il 27 luglio 1999, lo stesso giudice -accertata la decaduta necessità che la convenuta fosse patrocinata d'ufficio- ha citato le parti (la convenuta personalmente) per il 28 settembre successivo;
che, accogliendo un'istanza di rinvio della stessa parte convenuta, il pretore ha fissato un nuovo termine per il contraddittorio, tenutosi -in assenza della convenuta- il 26 ottobre 1999;
che, ricevuto il relativo verbale dal quale risulta che il Segretario assessore della Pretura avrebbe senz'altro deciso la vertenza, __________ e ha scritto alla Pretura, lamentando che le citazioni per il contraddittorio non l'avessero edotta sulle conseguenze di un'eventuale mancata comparsa;
che con sentenza del 27 ottobre 1999 il segretario assessore ha accolto integralmente l'istanza poiché -a fronte della mancata contestazione della convenuta- il credito posto a giudizio appare sufficientemente provato dalla documentazione prodotta dall'istante;
che con il presente ricorso la convenuta formula la stessa critica rivolta al primo Giudice e chiede l'annullamento della sentenza impugnata;
che l'art. 295 CPC, applicabile nella procedura in esame, impone al giudice, citando le parti all'unica udienza prevista, di renderle edotte sulle conseguenze della mancata comparsa;
che questo richiamo "indispensabile" (Verbali del Gran Consiglio, Sessione ordinaria autunnale 1994, vol. 2, 1466) ha per scopo di rendere attenta in particolare la parte convenuta sul fatto che l'udienza costituisce la sola occasione in cui essa può contestare l'istanza e, se è il caso, proporre le prove a sostegno delle sue eccezioni;
che non è qui il caso di esaminare se la carenza di tale avvertimento, accertata sia nell'ordinanza 27 luglio 1999, sia nella successiva citazione (in seguito a rinvio) di data 27 settembre 1999, addirittura comprometta il diritto della parte di essere sentita, mentre rappresenta pur sempre un modo di procedere in urto con un disposto della procedura;
che sono annullabili gli atti di procedura in urto al codice di procedura civile se la violazione della norma arreca alla parte un pregiudizio che non può essere altrimenti riparato che con l'annullamento (art. 143 cpv. 1 CPC);
che è quanto si verifica nel caso concreto laddove l'assenza della parte dalla discussione -ancorché asseritamente avvenuta per una propria disattenzione- non è in grado di sanare la carenza della citazione;
che anzi la correttezza della citazione sarà regolarmente messa in causa proprio solo nel caso di assenza dall'atto processuale per cui la stessa è stata staccata;
che in concreto è dato anche il secondo presupposto dell'annullabilità, ossia che la parte che la oppone non abbia compiuto espressamente o lasciato compiere tacitamente altri atti successivi (art. 143 cpv. 2 CPC);
che la ricorrente -non più patrocinata- ha infatti potuto rendersi conto della definitività del contraddittorio soltanto leggendo il verbale d'udienza del 26 ottobre 1999, tanto più considerando la complessità del processo che, a causa di motivi diversi, si protrae davanti a diverse istanze da ben 5 anni;
che comunque il processo non è passato ad altro stadio se non alla sentenza impugnata, dal momento che la trasmissione del verbale alle parti e l'emissione della sentenza sono avvenuti quasi contemporaneamente (il 26, rispettivamente il 27 ottobre 1999) e che comunque -come detto- la ricorrente aveva già reagito con scritto 2 novembre alla Pretura;
che, a dipendenza di questa circostanza, la sentenza impugnata è annullata, così come la discussione 26 ottobre 1999;
che pertanto non è necessario affrontare il resto del ricorso, fondato in gran parte su inammissibili censure di merito e suffragato da copiosa documentazione che la ricorrente non avrebbe potuto produrre a questa Camera in virtù del'art. 321 CPC;
che, a dipendenza dell'esito del gravame, non si prelevano tasse né spese, onde la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente diviene priva d'oggetto;
per tutti questi motivi,
richiamato l'art. 143 CPC,
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione di __________ è accolto.
2. Di conseguenza la discussione 26 ottobre e la sentenza 27 ottobre 1999 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, sono annullate.
§. L'incarto è ritornato a quel giudice perché proceda nuovamente negli incombenti annullati.
3. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia.
4. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria