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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.08.2025 16.2024.7

25. August 2025·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·3,975 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Contratto di lavoro: lavoro su chiamata propriamente detto, pretese salariali - esigenze di motivazione del reclamo

Volltext

Incarto n. 16.2024.7

Lugano, 25 agosto 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente

cancelliera:

Jurissevich

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo del 22 febbraio 2024 presentato da

RE 1  patrocinata dall'  PA 1  

contro la decisione 24 gennaio 2024 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa SE.2021.56 (contratto di lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione del 30 dicembre 2021 da  

 CO 1  (IT) rappresentata dall'RA 1

ritenuto

in fatto:                   A.   Il 18 maggio 2020 la RE 1, società che si occupa della distribuzione di pacchi per conto della La Posta Svizzera SA, ha assunto a tempo indeterminato, dal 25 maggio 2020, CO 1 in qualità di “magazziniere-autista su chiamata” per un salario orario di fr. 22.– lordi. Il contratto di lavoro indicava, in particolare, che “la durata del lavoro” sarebbe stata “concordata settimanalmente tra le parti”, che “l'orario di lavoro” sarebbe stato “stabilito dal datore di lavoro (con inizio possibile alle ore 02:00)” e che “la durata settimanale del lavoro” sarebbe stata di “48 ore”. Il 10 agosto 2020 la datrice di lavoro ha ammonito per iscritto il lavoratore per non averle comunicato di avere danneggiato il camion usato per le consegne e lo ha invitato a non impiegare i mezzi aziendali per uso privato. Il 17 agosto successivo lo ha licenziato con effetto immediato rimproverandogli di essersi dichiarato in malattia dopo che gli era stata negata una settimana di vacanza. Lo stipendio versatogli dalla datrice di lavoro è stato per il mese di giugno di fr. 2'734.55 lordi (fr. 2'297.– netti), per il mese di luglio di fr. 3'895.– lordi (fr. 3'539.40 netti) e per il mese di agosto 2020 di fr. 1'975.25 lordi (fr. 674.80 netti, inclusa la deduzione di fr. 1'060.– per “multe e franchigia danno camion”).

                                  B.   Con istanza del 6 agosto 2021 CO 1 si è rivolto alla Segretaria assesso­re della Pretura di Locarno Città, chiedendo di convoca­re la RE 1 per un ten­tativo di conciliazione volto a ottenere il versamento di fr. 7'390.65 lordi oltre interessi al 5% dal 18 agosto 2020, corrispondenti alla somma di fr. 6'413.– lordi a titolo di stipendio per lo svolgimento di 291.50 ore di lavoro non retribuite (fr. 22.– x 291.50 ore), di fr. 123.75 lordi per lo svolgimento di 56 ore e 14 minuti in orario notturno (fr. 22.– x 10% x 56 ore e 14 minuti) e di fr. 853.90 per lo svolgimento di fr. 154.25 ore supplementari/straordinarie (fr. 22.– x 25% x 154.25 ore). Constatata l'impossibilità di concilia­re le parti, la Segretaria assessore ha rilasciato il 5 ottobre 2021 all'istante l'autorizzazione ad agire. Non sono state riscosse spe­se processuali (inc. CM.2021.64).

                                  C.   Con petizione del 30 dicembre 2021 CO 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 25 febbraio 2022 la convenuta ha proposto respingere la petizione. Con replica del 22 marzo 2022 e duplica del 14 aprile successivo le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista. Alle prime arringhe dell'8 giugno 2022 esse hanno confermato le loro domande e offerto prove. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte del 12 e del 15 dicembre 2022 nelle quali hanno ribadito le loro posizioni.

                                  D.   Statuendo con decisione del 24 gennaio 2024 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta a pagare all'attore fr. 6'085.55 lordi oltre interessi al 5% dal 18 agosto 2020, precisando che da questo importo “la convenuta dovrà dedurre e riversare ai competenti istituti previdenziali gli oneri di legge”. Non sono state prelevate spese processuali ma la convenuta è stata tenuta a versare all'attore fr. 1'000.– di ripetibili.

                                  E.   Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 febbraio 2024 in cui chiede di annullare la sentenza impu­gnata e di riformarla nel senso di respingere integralmente la petizione. Invitato a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impu­gna­bili, trattandosi di controver­sie patrimoniali con un valore liti­gioso inferiore a fr. 10'000.–, a questa Camera con reclamo en­tro trenta giorni dalla notifica­zione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione im­pugnata è pervenuta al patrocinatore della con­venuta il 25 gennaio 2024 (cfr. tracciamento degli invii po­sta­li n. 98.41.912373.00281180, agli atti). Introdotto il 22 febbraio 2024, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifesta­mente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata appli­cazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cogni­zione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accer­tati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La defini­zio­ne di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insoste­ni­bili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indi­scusso op­pure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'e­quità (DTF 148 II 126 consid. 5.2, 148 IV 357 con­sid. 2.1 con rin­vii).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato anzitutto che l'art. 319 cpv. 2 CO, quantunque si riferisce al solo contratto di lavoro a tempo parziale regolare, riguarda anche il contratto di lavoro a tempo parziale irregolare, il quale è indicato nel linguaggio corrente di lavoro “su chiamata” (Arbeit auf Abruf) e che il Tribunale federale distingue il contratto di lavoro su chiamata propria­mente detto da quello impropriamente detto. Nel primo caso – ha spiegato il primo giudice – l'orario, così come il numero di ore di lavoro, sono fissati dal datore di lavoro in funzione delle sue necessità e il lavoratore ha l'obbligo di accettare gli incarichi, per cui anche per il tempo in cui “si tiene a disposizione in attesa di una chiamata del datore di lavoro” deve ricevere una remunerazione, la quale può essere inferiore rispetto alle ore di attività effettivamente prestate e va fissata in base all'eventuale accordo fra le parti o una convenzione collettiva, rispettivamente secondo la “remunerazione usuale” (art. 322 cpv. 1 CO) e, se la stessa non può essere stabilita, facendo capo a criteri di equità, tenendo conto in particolare “dell'interesse aziendale del datore di lavoro alla disponibilità alla chiamata da parte del lavoratore, nonché dalla libertà e dall'intensità con cui il lavoratore può utilizzare il suo tempo per attività estranee al lavoro”. In presenza, invece, di un contratto di lavoro su chiamata impropriamente detto, il lavoratore ha diritto di rifiutare gli incarichi propostigli dal datore di lavoro ed è libero di lavorare per terzi, per ogni incarico accettato conclude con il datore di lavoro un accordo ad hoc e, non dovendo rimanere a disposizione in attesa di una chiamata del datore di lavoro, è remunerato per le sole ore di attività che accetta di prestate (cfr. tra le tante citate: sentenze del Tribunale federale 4A_534/2017 del 27 agosto 2018 consid. 3.2 e 8C_318/2014 del 21 maggio 2015 consid. 5.1).

                                         Il primo giudice ha quindi rilevato che le posizioni delle parti divergono sulla questione a sapere se l'attore svolgesse anche una funzione di magazziniere e se il tempo d'attesa fra una consegna e l'altra rappresentasse tempo di lavoro soggetto a remunerazione: per l'attore, egli avrebbe lavorato anche quale magazziniere nel senso che doveva occuparsi del carico/scarico del camion e sarebbe tempo di lavoro soggetto a remunerazione pure quello al mattino impiegato per la preparazione del camion, nonché il tempo fra una consegna e l'altra perché egli avreb­be avuto l'obbligo di rimanere a disposizione della datrice di lavoro potendo subentrare una consegna non prevista; mentre per la convenuta, l'attore non avrebbe svolto nessuna funzione di magazziniere, fra una consegna e l'altra non avrebbe avuto l'obbligo di rimanere a sua disposizione, la remunerazione sarebbe stata pattuita in funzione dei turni svolti e secondo una durata determinata dei tragitti, i turni fissati a inizio settimana non avrebbero subito modifiche, a nessun dipendente sarebbe stata assicurata una durata del lavoro settimanale minima di 48 ore e tale indicazione figurante nel contratto rappresenterebbe il limite massimo e il punto di partenza per il calcolo delle ore straordinarie.

Procedendo a un'interpretazione secondo il principio dell'affidamento, nella quale oltre al tenore letterale del contratto, ha considerato, in particolare, che dall'istruttoria è emerso che l'attività principale di CO 1 era quella di autista dovendosi occupare della distribuzione di pacchi mentre la funzione di magazziniere era limitata all'attività di carico/scarico del veicolo utilizzato per le consegne; che l'attore riceveva settimanalmente le tabelle con i turni di lavoro da svolgere che prevedevano una durata variabile del lavoro sia giornaliera (da un minimo di 3 ore e 45 minuti il 13 luglio 2020 fino a un massimo di 10 ore il 9 giugno 2020) sia settimanale (da un minimo di 41 ore e 30 minuti per la settimana dal 13 al 18 luglio 2020 fino a un massimo di 52 ore e 30 minuti per la settimana dal 15 al 20 giugno 2020), che i turni di lavoro consegnati all'attore a inizio settimana potevano subire modifiche, che il lavoratore era tenuto a rimanere a disposizione della datrice di lavoro anche all'infuori dei turni fissati a inizio settimana nei piani di lavoro essendo obbligato ad accettare di svolgere anche dei giri di distribuzione diversi o supplementari rispetto a quelli preventivati, il Pretore ha qualificato il contratto sottoscritto dalle parti il 18 maggio 2020 come un contratto di lavoro su chiamata propriamente detto, con l'obbligo quindi di remunerare anche il tempo in cui l'attore doveva rimanere a disposizione della convenuta.

                                         Il primo giudice ha poi esaminato la pretesa vantata dall'attore di fr. 6'413.– lordi per 291.50 ore di lavoro non retribuitegli. Riguardo all'ammontare delle ore svolte, il Pretore ha considerato che, siccome la convenuta ha omesso di tenere un registro del periodo di guida giornaliero, come pure di produrre il libretto di lavoro con i conteggi allestiti dal dipendente, occorre fare riferimento alle ore indicate dall'attore, le quali “appaiono attendibili, giacché fondate sui dati risultanti dal tachimetro” e che “a ben vedere, sono conservativi, in quanto riguardano unicamente i viaggi eseguiti con il camion”. Secondo il primo giudice, tenuto conto che “alle ore risultanti dal tachigrafo va aggiunto il tempo necessario al carico dei carrelli sul camion al mattino, compito che (…) è dovuto trattandosi di un'attività che rientra obbligatoriamente nel processo di lavoro (art. 13 OLL 1), quantificato in media in 30 minuti giornalieri, come pure sottratta la pausa pranzo forfettaria di 45 minuti giornalieri, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 cpv. 1 OLR 1”, l'attore ha svolto 625 ore e 11 minuti, di cui solo 391 ore remunerate e pertanto la sua pretesa di pagamento va accolta per fr. 5'152.05 lordi (fr. 22.– x 234 ore e 11 minuti).

                                         Riguardo invece alla pretesa dell'attore di fr. 123.75 lordi a titolo di supplemento del 10% per 56 ore e 14 minuti svolte in orario notturno, il Pretore, dopo avere rammentato che giusta gli art. 17 e 17b LL il lavoratore che svolge regolarmente un lavoro notturno (tra le ore 23:00 e le ore 06:00) ha diritto a una compensazione di tempo equivalente al 10% della durata del lavoro notturno e che la compensazione può essere accordata anche sotto forma di supplemento salariale se il lavoro è svolto all'inizio o alla fine delle ore notturne e non supera un'ora, ha accertato che l'attore ha svolto 56 ore e 14 minuti ore di lavoro prima delle ore 06:00 del mattino (20 ore e 12 minuti in giugno 2020, 23 ore e 34 in luglio 2020 e 12 ore e 28 minuti in agosto 2020) e ha concluso che, non essendogli stata accordata nessuna compensazione sotto forma di tempo libero, egli ha diritto al supplemento richiesto di fr. 123.75 (fr. 22.– x 10% x 56 ore e 14 minuti).

                                         Quanto alla pretesa dell'attore di fr. 853.90 a titolo di un supplemento salariale del 25% ai sensi dell'art. 321c cpv. 3 CO per 154.25 ore e 17 minuti di lavoro supplementare (34 ore e 34 minuti in giugno 2020, 79 ore e 1 minuto in luglio 2020 e 40 ore e 42 minuti in agosto 2020), il primo giudice ha considerato che la stessa convenuta dà atto che le ore che superano le 48 ore di lavoro settimanali rappresentano ore supplementari. Per il Pretore, tenuto conto del fatto che la convenuta non si è mai opposta ai conteggi delle ore e ai dati del tachigrafo consegnatile settimanalmente dall'attore, “si deve ritenere che essa abbia accettato tacitamente lo svolgimento delle ore supplementari a lei note” e pertanto, l'attore, il quale ha svolto complessivamente 147 ore e 8 minuti di ore supplementari (27 ore e 25 minuti in giugno 2020, 79 ore e 1 minuto in luglio 2020 e 40 ore e 42 minuti in agosto 2020), ha diritto a un supplemento di un quarto pari a fr. 809.75 (fr. 22.– x 25% x 147 ore e 8 minuti). Ciò posto, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, condannando la convenuta a versare all'attore fr. 6'085.55 lordi (fr. 5'152.05 + fr. 123.75 + fr. 809.75) oltre interessi al 5% dal 18 agosto 2020, “ossia dal giorno seguente la disdetta del rapporto di lavoro”.

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 adduce nuovamente, riprendendo ampi stralci delle sue osservazioni e delle sue conclusioni, che CO 1 non può pretendere di essere remunerato per il tempo d'attesa fra una consegna e l'altra, perché il siste­ma di lavoro e le modalità di pagamento gli sono state spiegate al colloquio per l'assunzione e dunque egli sapeva che l'attività di distribuzione dei pacchi che avrebbe dovuto svolgere avrebbe implicato dei giri di distribuzione dei pacchi “la mattina presto e magari il pomeriggio tardi e questo con lunghe pause tra un turno e l'altro”, che tra una consegna e l'altra sarebbe stato libero di disporre del proprio tempo e che sarebbe stato pagato unicamente per le “ore necessarie per il trasporto dal punto A al punto B e ritorno”. Ribadisce che l'attore era perfettamente al corrente delle condizioni contrattuali e “le ha accettate così in quanto voleva lavorare”. Se non che, le numerose parti del reclamo nelle quali la reclamante si limita a riproporre la sua versione dei fatti e le ampie citazioni tratte dai suoi memoriali di prima sede, nella misura in cui esse non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio impugnato, non sono conformi ai requisiti di motivazione posti dall'art. 321 cpv. 1 CPC (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; cfr. CCR, sentenza inc. 16.2012.44 consid. 4 con rinvii) e sono quindi inammissibili.

                                   5.   La reclamante, la quale si duole del fatto che il Pretore abbia accolto la pretesa di CO 1 relativa “al pagamento delle ore fra un turno e l'altro”, critica il primo giudice per avere ritenuto che la mancata contestazione da parte dell'attore delle tabelle con i turni e delle buste paga “non comprova che le parti si siano accordate nel senso di remunerare solo le ore effettivamente svolte” (decisione, pag. 13) e per avere tralasciato di considerare il fatto che l'attore avesse “già lavorato in precedenza per lei”, elemento questo che, a suo avviso, pure dimostra che l'ex dipendente conosceva “esattamente i parametri retributivi e organizzativi” previsti nel contratto e che dunque le pretese salariali da lui fatte valere in causa rappresentano un inammissibile venire contra factum proprium.

                                         Ora, è vero che il primo giudice non ha considerato che prima del 18 maggio 2020 l'attore aves­se già lavorato alle dipendenze della convenuta. Resta il fatto che la RE 1 –­ a prescindere che di questo primo impiego non ha nemmeno specificato quando sarebbe avvenuto e la durata – ­si limita a riproporre il suo punto di vista e a evidenziare che nella sentenza impugnata non è stato indicato che “l'attore aveva già lavorato in preceden­za per lei”, senza tuttavia spendere una parola riguardo alla motivazione del Pretore secondo cui “occorre far prova di circospezione prima di inferire dal silenzio del lavoratore un suo consenso a una modifica contrattuale a lui sfavorevole (II CCA, sentenza inc. 12.2013.203 dell'8 luglio 2017 consid. 6 con riferimento a DTF 109 II 327 consid. 2b)” (sentenza, pag. 13). Sprovvista di un'adeguata motivazione (nel senso del­l'art. 321 cpv. 1 CPC), la censura della reclamante fondata su un preteso “venire contra factum proprium” è già solo per questo motivo irricevibile.

                                   6.   La reclamante ribadisce poi che “la richiesta di rimborso delle ore fra i turni” doveva essere respinta perché CO 1, come tutti gli autisti alle sue dipendenze, non aveva l'obbligo di rimanere “a sua disposizione tra una consegna e l'altra, visto che ognuno può disporre liberamente del suo tempo”. Essa rimprovera il Pretore di avere accertato in maniera manifestamente errata che i piani di lavoro da lei allestiti settimanalmente subissero diverse modifiche e che l'attore dovesse rimanere a sua disposizione anche all'infuori dei turni consegnatigli a inizio settimana. A suo avviso, questo accertamento è arbitrario, perché i tre casi di modifiche dei piani di lavoro citati dal primo giudice sono gli unici cambiamenti che vi sono stati e risultano del tutto irrilevanti rispetto alla quantità complessiva delle consegne svolte dall'attore e, inoltre, essi sono avvenuti quan­do l'attore si trovava già in servizio.

                                         La RE 1 adduce, altresì, che dato che non risulta che “il dipendente dovesse rimanere in sede per interventi di emergenza e neppure che lo stesso dovesse essere a sua disposizione all'infuori dei turni eseguiti o addirittura quando non era in servizio”, il Pretore “riconoscendo un servizio di picchetto ha proceduto ad un'applicazione errata degli art. 14 e 15 OLL 1” e “le parti non hanno derogato alla remunerazione del picchetto a svantaggio del dipendente, già solo per le chiare condizioni lavorative, già vissute dall'attore nel primo impiego”.

                                         a)   Nella fattispecie, confrontando i turni di lavoro previsti nei piani di lavoro allestiti dalla convenuta con quelli che sono stati indicati dall'attore e quelli risultanti dagli accessi della tessera attribuitagli in uso, il Pretore ha stabilito che l'attore ha svolto dei giri di distribuzione diversi rispetto a quelli pianificati giacché, ad esempio, il 12 giugno 2020, anziché svolgere a B__________ dalle ore 12:45 il giro “S__________ 116” (denominato anche “P__________ n. 5050”), ha effettuato a Bedano dalle ore 12:00 il giro “A__________” (con il codice n. 9060) e ha svolto pure dei giri supplementari, ad esempio, il 1° luglio 2020 (giro “S__________ 116”) e il 15 luglio 2020 (giro “G__________”; decisione, pag. 11). Ora, già solo per l'esistenza delle tre citate modifiche – non contestate dalla reclamante – non possono dirsi arbitrari gli accertamenti del Pretore secondo cui i piani di lavoro subissero diverse modifiche e l'attore avesse l'obbligo di rimanere a disposizione della convenuta anche all'infuori dei turni consegnatigli settimanalmente.

                                               Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla RE 1, i tre casi evidenziati dal Pretore non sono gli unici, perché, ad esempio, il 3 luglio 2020, oltre a svolgere come previsto nei piani di lavoro alla mattina i giri con i codici n. 5002, 5996, 5003, 9016 e poi dalle ore 16.45 il giro “A__________” (doc. 5), l'attore ha effettuato anche con inizio alle ore 13.53 il giro “S__________ 116” (doc. II°). Per di più, la reclamante non si confronta neppure di scorcio con l'argomentazione del primo giudice secondo cui lo svolgimento di turni diversi e supplementari “in particolare per la sostituzione di colleghi in ritardo con i loro giri” è stato confermato dal teste F__________ (deposizione del 21 settembre 2022, verbale pag. 3; cfr. decisione, pag. 11). Riguardo poi all'ulteriore motivazione del primo giudice secondo cui dagli atti non risulta che l'attore potesse “rifiutare un incarico e, di riflesso svolgere delle altre attività”, evenienza quest'ultima che appare esclusa anche considerando che l'attore non avrebbe potuto reperire un secondo impiego, stante il breve preavviso con cui il suo orario di lavoro variava e al contempo ottenere l'autorizzazione a svolgerlo così come previsto dal contratto e, inoltre, “tenuto conto del fatto che, anche durante il tempo asseritamente libero, l'attore era responsabile del mezzo di lavoro, che non poteva utilizzare per scopi privati” (decisione, pag. 12), la reclamante non muove una censura adeguatamente motivata ma essa si limita ad asserire che l'attore non le “ha mai chiesto di poter usufruire della possibilità di un secondo lavoro, come accenna il Pretore”.

                                         b)   Diversamente da quanto sembra credere la reclamante, dai suoi accertamenti il primo giudice non ha dedotto l'esistenza di un servizio di picchetto ai sensi degli art. 14 e 15 OLL 1, disposizioni che, peraltro, lo stesso Pretore ha dato atto che “non sono applicabili (v. pubblicazione SECO, Indicazioni relative all'Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro)” (decisione, pag. 8) ma egli ha concluso per “l'esistenza di un contratto su chiamata propriamente detto” (decisione, pag. 13).

                                               Ora, il primo giudice ha già rammentato le caratteristiche del servizio di picchetto, definito dall'art. 14 cpv. 1 OLL 1, e quelle di un contratto di lavoro su chiamata propriamente detto (DTF 125 III 65 consid. 3b; CCR, inc. 16.2016.18 del 29 ottobre 2018 consid. 5; v. anche il Rapporto del 17 novembre 2021 del Consiglio federale in risposta al postulato 19.3748 Cramer del 20 giugno 2019 chiedente di regolamentare il lavoro su chiamata). Al riguardo basti quindi evidenziare che la differenza tra il servizio di picchetto e il contratto su chiamata in senso stretto consiste nel fatto che in un contratto su chiamata il tempo nel quale il lavoratore ha l'obbligo di tenersi pronto per eventuali chiamate del datore di lavoro interviene nell'ambito dell'esecuzione ordinaria del contratto di lavoro e ciò benché nessuna durata normale del lavoro sia stata definita, diversamente dal servizio di picchetto che viene svolto in aggiunta alla durata normale del lavoro (Wyler/Heinzer/ Witzig, Droit di travail, 5a edizione, pag. 56).

                                         c)   La reclamante non si confronta in alcun modo con la conclusione del Pretore secondo cui il contratto da lei concluso con CO 1 fosse un contratto di lavoro su chiamata propriamente detto e che di conseguenza l'attore avesse il diritto di essere retribuito anche per tutto il tempo in cui era rimasto a sua disposizione. Quanto all'ammontare delle ore svolte da CO 1 e alla questione se le stesse gli sono state retribuite, la reclamante non spiega perché “avendo essa omesso di tenere un registro del periodo di guida giornaliero, come pure di produrre il libretto di lavoro con i conteggi allestiti dal dipendente” (decisione, pag. 15), il Pretore non potesse calcolare il totale delle ore effettuate dall'attore facendo riferimento ai conteggi da lui allestiti i quali si basano sui dati risultanti dal tachimetro del camion, più 30 minuti al giorno per la preparazione del camion e dedotti 45 minuti al giorno per la pausa pran­zo e non contesta il suo accertamento secondo cui l'attore ha svolto complessive 625 ore e 11 minuti di lavoro (doc. E e doc. F) di cui solo 391 ore remunerate (doc. 4), per cui la conclusione del primo giudice secondo la quale dev'essere riconosciuto all'attore il pagamento di 234 ore e 11 minuti pari a un salario di fr. 5'152.05 lordi non può che essere confermata.

                                   7.   Riguardo, infine, al riconoscimento da parte del Pretore all'attore di fr. 809.75 per 147 ore e 8 minuti di lavoro supplementare, la RE 1, anziché proporre una puntuale e precisa critica all'argomentazione del primo giudice e alle modalità di calcolo da lui specificate, si limita a asserire che siccome la richiesta relativa al pagamento “delle ore tra i turni” doveva essere respinta, andava pure respinta quella concernente le ore supplementari “visto che i calcoli sono basati sugli stessi conteggi e di conseguenza anche l'importo di fr. 809.75 riconosciuto dal Pretore decade”, mentre per quel che è del riconoscimento all'attore di fr. 123.75 per 56 ore e 14 minuti di lavoro notturno, la reclamante non spende nemmeno una parola. Ne segue che anche su questi punti, il reclamo manca di un'adeguata motivazione e al proposito si rivela dunque irricevibile.

                                   8.   La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gra­tuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà proces­suali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di ripetibili o indennità di inconvenienza, CO 1 avendo rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.

                                   9.   Non trattandosi di questioni di principio né di rilevante importanza, il reclamo può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è inferiore a fr. 15'000.–, contro la presente decisione è ammissibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 74 e art. 113 LTF), entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia civile per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF è invece ammissibile unicamente se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

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