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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 06.09.2024 16.2024.23

6. September 2024·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,031 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Azione creditoria: reclamo tardivo

Volltext

Incarto n. 16.2024.23

Lugano, 6 settembre 2024  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

cancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 29 luglio 2024 presentato da

 RE 1   

contro la decisione emessa il 13 maggio 2024 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa SE.2023.9 (creditoria) promossa nei suoi confronti con petizione del 23 giugno 2023 dalla  

CO 1  (patrocinata dall'PA 1 (GR),  

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 27 dicembre 2022 CO 1, società attiva nel trasporto di persone in particolare con elicotteri, si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 1922.20 “inerente il rinnovo della sua licenza di elicottero”. All'udienza di conciliazione del 25 gennaio 2023 le parti, “dopo discussione non raggiungono un accordo”. Statuendo con decisione del 21 febbraio 2023 il Giudice di pa­ce ha accolto l'istanza, obbligando RE 1 a versare all'istante fr. 1922.20 entro la fine di marzo 2023. Adita da RE 1 con sentenza dell'8 marzo 2023 questa Camera ha annullato tale decisione e ha ritornato gli atti al Giudice di pace per un nuovo giudizio (inc. 16.2023.12).

                                  B.   In seguito al rinvio, il Giudice di pace ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2022.120). Il 22 giugno 2023 CO 1 ha adito il medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 19 luglio 2023 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. L'attrice ha replicato il 4 settembre 2023 e il convenuto ha duplicato il 22 settembre successivo, entrambi mantenendo le rispettive posizioni. Alle prime arringhe del 18 ottobre 2023 non sono state offerte prove di modo che l'attrice ha chiesto “l'emanazione della decisione finale”. Statuendo con decisione del 13 maggio 2024 il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha obbligato il convenuto a versare all'attrice fr. 1922.20 oltre interessi al 5% dal 7 dicembre 2022. Le spese processuali di fr. 260.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 500.– per ripetibili.

                                  C.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 luglio 2024 per ottenere l'annullamanto del giudizio impugnato. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il reclamante sostiene di non avere mai ricevuto la decisione impugnato ma di esserne venuto a conoscenza solo il 26 luglio 2024 tramite il patrocinatore della controparte. Occorre dunque esaminare la tempestività del reclamo.

                                   2.   La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC), oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Il termine di giacenza di sette giorni comincia a decorrere il giorno dopo il tentativo di consegna infruttuoso, ovvero il giorno dopo che l'avviso di ritiro della raccomandata è stato depositato nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario (DTF 143 III 18 consid. 4.1; più di recente: sentenza 4A_280/2021 del 25 marzo 2022 consid. 4.1.1). Poco importa che il settimo giorno corrisponda a un giorno feriale o festivo (CCR, sentenza inc. 16.2022.45 dell'8 novembre 2022 consid. 2 con rinvii).

                                   3.   Nella fattispecie la sentenza del Giudice di pace è stata spedita all'indirizzo del convenuto (Via __________) lunedì 13 maggio 2024 e l'avviso di ricevimento è stato depositato nella cassetta delle lettere di quest'ultimo il 15 maggio seguente (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di sette giorni dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC è scaduto quindi mercoledì 22 maggio 2024 e l'indomani il plico raccomandato contenente la decisione impugnata è poi ritornata al Giudice di pace con la dicitura “non ritirato”. Esso si trova tuttora in busta chiusa nel fascicolo trasmesso a questa Camera. Ne deriva che, in concreto, il termine per interporre reclamo contro decisione citata, di cui il convenuto, parte al processo, doveva manifestamente attendersi la notificazione, ha iniziato a decorrere l'indomani del settimo giorno successivo al tentativo di consegna infruttuoso ed è così scaduto venerdì 21 giugno 2024. Introdotto il 29 luglio 2024 il reclamo si rivela quindi tardivo (art. 143 cpv. 1 CPC). Poco importa che il convenuto abbia preso conoscenza della decisione solo il 26 luglio 2024 tramite il patrocinatore della controparte. Dandosi una notificazione avvenuta correttamente, la finzione di cui all'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC esplica i suoi effetti. Manifestamente irricevibile, il reclamo sfugge perciò a qualsiasi disamina e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

                                   4.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone il problema delle ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   , .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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