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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 02.06.2020 16.2020.8

2. Juni 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,685 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Azione di disconoscimento di debito derivante da un rapporto di locazione: incompetenza per materia del Giudice di pace

Volltext

Incarto n. 16.2020.8

Lugano 2 giugno 2020/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo dell'11 febbraio 2020 presentato dalla

RE 1  (patrocinata dall'avv.  PA 1, )  

contro la decisione emessa l'8 gennaio 2020 dal Giudice di pace del circolo di Caneggio nella causa PS 2/19 (azione di disconoscimento di debito) promossa nei suoi confronti con petizione del 2 maggio 2019 da  

 CO 1  (patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 14 dicembre 2009 la società RE 1, quale locatrice, ha concluso con CO 1, in qualità di conduttore, un contratto di locazione a tempo indeterminato avente per oggetto un appartamento di 4 locali e due posti auto nella Residenza __________ a __________ per una pigione di fr. 2500.– mensili oltre a un acconto per le spese accessorie di fr. 250.– mensili, con conguaglio al termine del relativo esercizio. La locazione, iniziata il 1° gennaio 2010, è terminata il 30 settembre 2018.

                                  B.   Il 10 dicembre 2019 la RE 1 ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzioni di Mendrisio per l'incasso di fr. 2510.–, fr. 2355.30 e fr. 2990.– oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2018, indicando quali titoli di credito “1) mancato pagamento contratto di locazio­ne Residenza __________ a __________ mese di settembre 2018 ./. deduzione anticipo versato dal signor CO 1 in data 21.09.2018 - fr. 240.–, 2) conguaglio spese accessorie 01.07.2016 - 30.06.2017, 3) previsione conguaglio spese accessorie 01.07.201630.06.2018”, al quale l'escusso ha interposto opposizione.

                                  C.   Con istanza del 7 febbraio 2019 la RE 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Caneggio di pronunciare il rigetto provvisorio dell'opposizione al citato PE limitatamente a fr. 2510.– oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2018 e spese di esecuzione. Statuendo con decisione del 10 aprile 2019 il Giudice di pace ha accolto l'istan­za e posto le spese processuali di complessivi fr. 220.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 80.– per ripetibili (inc. SP 19/19).

                                  D.   Il 2 maggio 2019 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere in applicazione dell'art. 83 cpv. 2 LEF il disconoscimento del debito di fr. 2510.– oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2018 e la cancellazione del precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Mendrisio dal registro delle esecuzioni. Nelle sue osservazioni del 28 maggio 2019 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Le parti hanno replicato e duplicato conferman­do i loro punti di vista. Analoga posizione esse hanno assunto alle prime arringhe del 9 ottobre 2019 e a quelle finali del 13 novembre 2019.

                                  E.   Statuendo con decisione dell'8 gennaio 2020 il Giudice di pace ha accolto la petizione (dispositivo n. 1), ha disconosciuto “il preteso debito della RE 1 nei confronti di CO 1” (dispositivo n. 2) e ha posto a carico della convenuta le spese processuali di fr. 230.– e quelle della procedura di rigetto dell'opposizione di fr. 220.– (dispositivo n. 3).

                                  F.   Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 febbraio 2020 in cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 4 maggio 2020 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC), sempre che si tratti di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–. Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 13 gennaio 2020 (cfr. tracciamento degli invii postali n. __________ agli atti). Introdotto l'11 febbraio 2020, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   L'azione di disconoscimento del debito introdotta da CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Caneggio riguarda pacificamente un credito vantato dalla CO 1in virtù del contratto di locazione sottoscritto tra le parti il 14 dicembre 2009. Ora, un'azione giudiziaria deve essere promossa davanti al tribunale competente per materia. Si tratta di un presupposto di ricevibilità che il giudice deve esaminare d'ufficio (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC e 60 CPC). L'esame di tale presupposto avviene sulla base dell'atto introduttivo della causa, ovvero l'istanza o la petizione (Gehri in: Basler Kommentar, ZPO, 3a edizione, n. 4 ad art. 60 CPC; Bohnet in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 3 ad art. 60). Ove tale esame sia stato omes­so, la decisione emanata da un giudice incompetente è viziata da grave difetto che, a seconda delle circostanze, può comportare la nullità della stessa (DTF 145 III 438 consid. 4 con rinvii). Le autorità di ricorso sono anch'esse tenute a esaminare d'ufficio i presupposti processuali delle procedure anteriori, quantunque le parti non li mettano in discussione. Dandosi incompetenza del giudice di primo grado, in caso di ricorso l'autorità di appello o di reclamo può e deve limitarsi ad annullare il giudizio impugnato dichiarando irricevibile l'azione (sentenza del Tribunale federale 4A_77/2018 del 7 maggio 2018 consid. 6).

                                         a)   La competenza per materia è determinata dalle leggi cantonali sull'organizzazione giudiziaria (art. 4 CPC; CCR, sentenze inc. 16.2017.40 del 17 luglio 2019 consid. 4a con rinvio). Ora, l'art. 31 cpv. 1 lett. a e lett. c LOG (RL 177.100) prevede per le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.– la competenza del Giudice di pace di fungere da autorità di conciliazione e di giudicare. Dalla competenza di quel Giudice sono tuttavia escluse le procedure concernenti le controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali (art. 31 cpv. 2 lett. b LOG), le quali rientrano nella competenza del Pretore o del Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 1 LOG e art. 10a della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero: LACPC, RL 211.100). Per tali controversie – concetto da interpretare in modo ampio – si intendono tutte quelle fattispecie attinenti al diritto di locazione, ovvero quando le pretese vantate in causa concernono l'uso della cosa locata (RtiD I-2013 pag. 707 n. 1c; più recentemente: CCR sentenza inc. 16.2015.74 del 13 aprile 2016 consid. 2b). Non rientrano in questa definizione le procedure sommarie di rigetto dell’opposizione, per le quali è riconosciuta la competenza del giudice di pace (RtiD I-2013 pag. 707 n. 1c; v. anche CEF sentenza inc. 14.2012.20 del 15 marzo 2012 consid. 7; cfr. nel vecchio diritto: Lachat in: Commentaire Romand, CO I, Basilea 2003, n. 4 ad art. 274a; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 293).

                                         b)  Giusta l'art. 83 cpv. 2 LEF, l'escusso può domandare, entro 20 giorni dal rigetto dell'opposizione, con la procedura ordina­ria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'e­secuzione. Si tratta di un'azione di diritto materiale la cui sentenza acquisisce l'autorità di cosa giudicata (DTF 124 III 208, consid. 3a). Essa va promossa pertanto davanti al giudice ordinario (DTF 136 III 530 consid, 3.2; più recentemente: 5A_450/2019 del 24 febbraio 2020 consid. 3.1; v. anche CEF sentenza inc. 14.2019.161 del 9 gennaio 2020 consid. 2), il quale va determinato secondo il diritto cantonale (art. 4 cpv. 1 CPC). Ove tale ordinamento preveda tribunali speciali, l'azione va proposta davanti a tale autorità (D. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG, 2ª edizione, n. 39 ad art. 83; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 8 ad art. 83; Abbet, La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, Berna 2017, n. 42 ad. art. 83; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites in: Jdt 2011 II pag. 80).

                                         c)  Visto quanto precede, l'azione di CO 1 non andava quindi promossa davanti al Giudice di pace ma davanti al Pretore (art. 37 cpv. 1 LOG), senza preventiva conciliazione (art. 198 lett. 5 n. 1 CPC). In circostanze siffatte, il Giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'azione, ma avrebbe dovuto dichiararsi incompetente per materia (nel medesimo senso: CCR, sentenza inc. 16.2019.20 del 3 aprile 2020 consid. 2c). Ne segue che la sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto procedurale (art. 320 lett. a CPC), deve essere annullata e il reclamo va accolto. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve quindi essere riformata nel senso che la petizione è dichiarata irricevibile.

                                   3.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'attore (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante, patrocinata da un legale, ha diritto a un'indennità per ripetibili. L'esito del giudizio impone una diversa ripartizione delle ripetibili e degli oneri processuali di prima sede, che seguono la medesima ripartizione.

Per questi motivi,

decide:                      I.   Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

                                         1.    La petizione è dichiarata irricevibile.

                                         2.   Annullato

                                         3.   Le spese processuali di fr. 230.– sono poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 250.– per ripetibili.

                                   II.   Le spese processuali del reclamo, di fr. 250.–, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 450.– per ripetibili.

                                  III.   Notificazione a:

–   , ; –    .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Caneggio.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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