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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 08.10.2020 16.2020.39

8. Oktober 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·910 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: inesistenza del debito

Volltext

Incarto n. 16.2020.39

Lugano 8 ottobre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 9 settembre 2020 presentato da

 RE 1   

contro la decisione emessa il 2 settembre 2020 dal Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa SE 03/2020 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: inesistenza del debito) promossa nei suoi confronti con istanza del 4 agosto 2020 da  

 CO 1 ;  

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 4 agosto 2020 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Mendrisio con un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti perché fosse accertata l'inesistenza dei debiti oggetto di due esecuzioni (n. __________7 e n. __________2 dell'Ufficio di esecuzione di Mendrisio) promosse nei suoi confronti da RE 1 e la conseguente cancellazione dei due precetti esecutivi. Il Giudice di pace ha assegnato alla convenuta, il 6 agosto 2020, un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte. Preso atto della decorrenza infruttuosa di tale termine, con decisione del 2 settembre 2020 il Giudice di pace ha accolto l'istan­za, accertando l'inesistenza dei due crediti e ordinando la cancellazione dei due precetti esecutivi. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante un'indennità di fr. 100.–.

                                  B.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a que­sta Camera con un reclamo del 9 settembre 2020 in cui sostan­zialmente chiede l'annullamento della sentenza impugnata. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono impugnabili, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione, mediante reclamo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta alla convenu­ta il 4 settembre 2020. Introdotto il 9 settembre successivo il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (cfr. DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

                                   3.   Il Giudice di pace, preso atto che entro il termine assegnatole la convenuta non aveva presentato osservazioni, ha ritenuto che la documentazione agli atti “costituisce prova dell'inesistenza del credito ai sensi dell'art. 257 CPC (casi manifesti)”. La reclamante contesta la decisione impugnata poiché “non sono stata sentita per esporre e dimostrare l'esistenza dei crediti”.

                                         Dagli atti risulta che con invio raccomandato del 6 agosto 2020 il Giudice di pace ha fissato alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni con l'avvertenza che in caso di silenzio egli avrebbe giudicato la lite in base all'istanza e agli atti. Dal tracciamento dell'invio n. 98.__________ si evince che la raccomandata in questione è stata ritirata il 7 agosto 2020 dalla destinataria medesima all'Ufficio postale di Mendrisio alle 8.10. Essa avrebbe pertanto potuto determinarsi e contestare le argomentazioni avversarie. Rinunciando a presentare osservazioni, essa va rimessa pertanto alle sue responsabilità. In tali circostanze al Giudice di pace non può essere rimproverato di avere deciso la lite in base agli atti, i fatti addotti dall'istante essendo rimasti incontroversi. E ciò a maggior ragione ove si pensi che la convenuta era stata debitamente resa attenta delle conseguenze dell'inosservanza del termine (art. 147 cpv. 3 CPC). Ne segue che il reclamo, fondato unicamente sulla censura di forma appena esaminata, vede la sua sorte segnata. 

                                   4.   Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessata essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'istante non essendo stato chiamato a formulare osservazioni al reclamo.  

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.