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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.01.2020 16.2020.2

21. Januar 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·655 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Mandato - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

Volltext

Incarto n. 16.2020.2

Lugano 21 gennaio 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo dell'8 gennaio 2020 presentato da

 RE 1   

contro la decisione emessa il 2 dicembre 2019 dal Giudice di pace del Circolo delle Isole nella causa SE 4/2019 (mandato) promossa nei suoi confronti con petizione del 17 maggio 2019 da  

 CO 1 ,  

ritenuto

in fatto:                          che con decisione del 2 dicembre 2019 il Giudice di pace del Circolo delle Isole, in parziale accoglimento di una petizione introdotta da CO 1, ha obbligato RE 1 a versare all'attore fr. 718.–, ha rigettato per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Locarno e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 380.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;

                                         che in una lettera a questa Camera del 7 febbraio (recte: 8 gennaio) 2020 RE 1 dichiara di opporsi alla decisione del Giudice di pace;

                                         che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;

e considerando

in diritto:                       che le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);

                                         che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che la reclamante dichiara di opporsi alla decisione “in quanto non la ritengo esaudiente nei miei riguardi sapendo tutto ciò che è stato fatto e dato alla controparte”, ma non esprime alcuna critica nei confronti della decisione del Giudice di pace;

                                         che ciò non basta per motivare un reclamo, l'interessata dovendo spiegare perché nel riconoscere all'attore una mercede sulla base dell'art. 394 cpv. 3 CO per il mandato di consulenza svolto in suo favore, pari alla metà di quanto rivendicato, la decisione del primo giudice sarebbe errata e non avrebbe tenuto conto delle sue contestazioni;

                                         che in tali circostanze, pur con tutta la comprensione che si deve a una parte non patrocinata, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un'eventuale riforma della decisione impugnata;

                                         che in definitiva il reclamo si rivela irricevibile e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);

                                         che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, la reclamante, sprovvista di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                         che non si pone il problema di indennità alla controparte, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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