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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 03.03.2020 16.2020.11

3. März 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·971 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Appalto - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

Volltext

Incarto n. 16.2020.11

Lugano 3 marzo 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo 26 febbraio 2020 presentato da

 RE 1   

contro la decisione emessa il 28 gennaio 2020 dal Giudice di pace del circolo delle Isole nella causa SE 11/2019 (appalto) promossa nei suoi confronti con istanza 23 ottobre 2019 da  

CO 1  (rappresentato dallo stesso   e da  RA 1 ),  

Ritenuto

in fatto:                          che ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 23 ottobre 2019 RA 1, titolare dell'omonimo garage __________ di __________, si è rivolto al Giudice di pace del circolo delle Isole per ottenere la condanna di RE 1 al pagamento di complessivi fr. 2457.– (preparazione al collaudo di una J__________ __________ fr. 2057.–, tassa di giustizia della procedura di conciliazione fr. 200.– e indennità d'inconvenienza fr. 200.–), oltre al rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Locarno;    

                                         che all'udienza del 18 novembre 2019 l'attore, unico comparente, ha confermato la sua posizione;

                                         che nel termine di 15 giorni assegnato alle parti dal Giudice di pace per esprimersi l'ultima volta sulla fattispecie, nessuno ha reagito;

                                         che con decisione del 28 gennaio 2020 il Giudice di pace, in accoglimento della petizione, ha condannato il convenuto a versare all'attore fr. 2057.–, ha rigettato per tale importo l'opposizione al menzionato PE, e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 400.–, compresa la tassa di giustizia di fr. 200.– della procedura conciliativa, a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità d'inconvenienza di fr. 200.–; 

                                         che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 febbraio 2020 in cui chiede sostanzialmente di respingere la petizione;

                                         che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;

e considerando

in diritto:                       che le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili a questa Camera con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);

                                         secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante deve quanto meno spiegare perché la decisione impugnata sarebbe errata;

                                         che in concreto il reclamante parrebbe innanzitutto giustificare l'assenza al contraddittorio rilevando di non avere potuto viaggiare per motivi di salute, ma l'asserto non è reso verosimile, il certificato medico cui egli allude non essendo stato presentato al primo giudice né allegato in questa sede;

                                         che, in siffatte circostanze, l'assenza del convenuto all'udienza del 18 novembre 2019 era ingiustificata donde la facoltà per il Giudice di pace di porre alla base del giudizio gli atti e le allegazioni di fatto dell'attore, rimaste incontroverse e quindi esenti da ulteriore prova (art. 150 cpv. 1 CPC);

                                         che, ciò premesso, il Giudice di pace ha accolto la petizione accertando il conferimento da parte del convenuto di un incarico all'attore di preparare un'autovettura per il collaudo tecnico, il superamento dello stesso donde l'assenza di difetti e la non imputabilità all'attore di eventuali difetti sorti successivamente al controllo tecnico;

                                         che per il reclamante, quando egli si è recato in Germania, “gli ammortizzatori installati sono crollati e quindi il veicolo non è più utilizzabile” tant'è che non è più immatricolato;

                                         che a prescindere dal fatto che non vi è alcun riscontro probatorio di tali asserzioni, così argomentando il reclamante non spiega perché la motivazione del Giudice di pace sarebbe errata, ovvero perché con il superamento del collaudo tecnico il primo giudice non potesse ritenere correttamente eseguite le prestazioni fornite dall'attore;

                                         che, pertanto, dandosi un'esecuzione dei lavori in conformità del contratto, il committente deve pagare la mercede secondo il valore del lavoro, il cui ammontare, in concreto, non è contestato dal reclamante;

                                         che pertanto la sentenza impugnata, frutto di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie e altrettanto corretta applicazione del diritto sostanziale, resiste alla critica;

                                         che in tali circostanze il rimedio giuridico si rileva di primo acchito irricevibile e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);

                                         che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                         che non si pone problema di indennità all'attore, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  e   .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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