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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.12.2020 16.2020.10

21. Dezember 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·3,386 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Contratto di lavoro: pretese salariali

Volltext

Incarto n. 16.2020.10

Lugano 21 dicembre 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire sul reclamo del 20 febbraio 2020 presentato dalla

RE 1  (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 20 gennaio 2020 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2019.106 (contratto di lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione del 22 marzo 2019 da

 CO 1  (rappresentata dall'associazione RA 1 ),  

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 31 ottobre 2018 la società RE 1, che gestisce l'Hotel __________ a __________, ha assunto CO 1, cittadina italiana con permesso B come cameriera ai piani. Il contratto di lavoro, assoggettato al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, è stato concluso a tempo indeterminato e prevedeva in particolare il versamento di un salario netto mensile di fr. 2840.54 oltre la tredicesima.

                                  B.   Il 3 gennaio 2019 la RE 1 ha disdetto in via ordinaria il contratto di lavoro con effetto al 7 gennaio 2019. La lavoratrice ha contestato tale provvedimento. Il 7 gennaio 2019 la datrice di lavoro ha licenziato con effetto immediato la dipendente imputandole vari inadempimenti.

                                  C.   Il 17 gennaio 2019 CO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per un tentativo di conciliazione nei confronti della RE 1 inteso a ottenere il pagamento di fr. 7818.15 oltre interessi al 5% dal 7 gennaio 2019 a titolo di pretese salariali. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Pretore ha rilasciato il 15 marzo 2019 a CO 1 l'autorizzazione ad agire. Non sono state riscosse spese (inc. CM.2019.21).

                                  D.   CO 1 ha convenuto il 22 marzo 2019 la RE 1 davanti al medesimo Pretore per ottene­re quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 13 maggio 2019 la convenuta ha proposto di respingere la petizione, chiedendo in via riconvenzionale il pagamento di fr. 5500.– oltre interessi al 5% dalla data della risposta per i danni causati dalla lavoratrice. In un memoriale del 4 giugno 2019 CO 1 ha instato per il rigetto della riconvenzione. Alle prime arringhe del 23 agosto 2019 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria, cominciata seduta state, è terminata il 29 novembre 2019 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 27 dicembre 2019 l'attrice ha ribadito la sua posizione. Nel suo allegato del 20 dicembre 2019 la convenuta ha riconosciuto la pretesa avversaria per fr. 5584.40 e ha ridotto a fr. 243.20 la sua richiesta riconvenzionale con un saldo in favore dell'attrice di fr. 5341.20.

                                  E.   Statuendo con sentenza del 20 gennaio 2020 il Pretore ha accolto la petizione obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 7878.16, oltre a interessi del 5% dall'8 gennaio 2019 e ha respinto l'azione riconvenzionale. Non sono state prelevate spese processuali. La convenuta è stata tenuta a rifondere all'attrice complessivi fr. 2500.– per ripetibili.

                                  F.   Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 febbraio 2020 in cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione solo per fr. 5584.40 o, in via subordinata, di annullarlo e di rinviare gli atti al Pretore per una nuova decisione. essa postula altresì la riduzione dell'ammontare delle ripetibili a fr. 500.– in caso di accoglimento del reclamo e in ogni caso a fr. 1000.–. Nelle sue osservazioni del 18 marzo 2020 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, è indubbio che il valore litigioso non raggiunge tale soglia anche se all'azione è stata contrapposta una domanda riconvenzionale, (art. 94 cpv. 1 CPC), tanto più che davanti al Pretore litigiosi rimanevano fr. 2293.75, la convenuta avendo riconosciuto la pretesa della attrice per fr. 5584.40 (cfr. CCR sentenza inc. 16.2018.6 del 27 agosto 2019 consid. 1 con numerosi rinvii). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 21 gennaio 2020. Introdotto il 20 febbraio 2020, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore e spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

                                   3.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha innanzitutto preso atto che per la convenuta la disdetta immediata del 7 gennaio 2019 era ingiustificata e che per quella ordinaria la medesima riconosceva alla lavoratrice lo stipendio fino al 28 febbraio 2019 per complessivi fr. 5584.40 netti. Premesso ciò, per il primo giudice controverso rimaneva l'ammontare del salario dovuto in virtù del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione. A tal proposito egli ha rilevato sulla scorta della candidatura spontanea, cui era allegato il suo curriculum vitae indicante il conseguimento di un attestato d'impiegata d'albergo AFC, il cui invio tramite e-mail del 30 settembre 2018 alla convenuta era stato accertato con l'ispezione delle e-mail del telefono cellulare dell'attrice in occasione delle prime arringhe, che la lavoratrice aveva dimostrato di avere reso nota la sua formazione alla convenuta. Per il Pretore la contestazione della convenuta in merito alla ricezione di tale e-mail, sollevata solo con le conclusioni, era tardiva, donde l'obbligo di versare un salario maggiore a quanto previsto contrattualmente. Negata la malafede dell'attrice, il primo giudice ha riconosciuto a quest'ultima il salario previsto dall'art. 10 cpv. 1 IIIa del Contratto collettivo, ovvero fr. 4141.– lordi al mese oltre alla tredicesima per complessivi fr. 4485.95 mensili lordi per i mesi da novembre 2018 a febbraio 2019. Dedotti poi i contributi sociali, fr. 150.– mensili per vitto, quanto già percepito dalla lavoratrice (fr. 5684.05 netti) e preso atto dell'acquiescenza per fr. 5584,40 netti, il primo giudice ha stabilito il saldo in favore dell'attrice in fr. 2293.85 netti. Egli ha infine respinto la domanda riconvenzionale la convenuta non avendo provato il danno che rivendicava.

                                   4.   La reclamante, pur ammettendo che dall'ispezione del telefono cellulare dell'attrice è risultato l'invio della e-mail cui era allegato il curriculum vitae indicante in posizione ‟semi nascostaˮ la formazione della candidata, ribadisce di non avere mai confermato di averla ricevuta. Egli spiega che alle prime arringhe, dopo avere preso atto dell'e-mail, si era riservato la possibilità di confermare o meno la sua ricezione. Non essendoci più stata alcuna assunzione probatoria, a suo parere, l'ispezione del cellulare dell'attrice ha confermato solamente che l'e-mail in questione si trovava “tra quelle (presunte) spedite. Per la reclamante in mancanza di prove della ricezione che incombeva all'attrice recare, il solo fatto di avere inviato una e-mail non dimostra, analogamente a una lettera inviata per posta ordinaria, che essa sia entrata nella sfera del destinatario. Né, essa soggiunge, il fatto che una e-mail si trovi nella “cartella di posta inviata” significa che essa sia poi stata effettivamente spedita. Per la reclamante, la lavoratrice è ad ogni modo in malafede giacché per trovare un lavoro essa aveva accettato un salario inferiore quantunque consapevole dei suoi diritti salariali anche perché materia di esame per ottenere l'attestato AFC, salvo poi richiedere la differenza. La sua buone fede va dunque protetta “dal deliberato agire dell'attrice”.

                                   5.   Con la reclamante si può convenire che incombe alla parte che allega di avere informato il datore di lavoro della sua formazione professionale per dimostrare di avere diritto al salario previsto del contratto collettivo comprovarlo (art. 8 CC). Premesso ciò, oggetto della prova sono i fatti controversi se giuridicamente rilevanti (art. 150 cpv. 1 CPC). Nei casi in cui è applicabile il principio dispositivo (art. 55 cpv. 1 CPC), come in concreto, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande (onere di allegazione), produrre le pertinenti prove (onere di deduzione delle prove) e contestare i fatti allegati dalla controparte (onere di contestazione), il giudice dovendo poi assumere prove solo sui fatti controversi se giuridicamente rilevanti (DTF 144 III 522 consid. 5.1). La contestazione della convenuta deve pertanto essere sufficientemente precisa e concreta da permettere all'attrice di capire quali siano le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da provare (CCR inc. 16.2018.29 del 7 ottobre 2019 consid. 5b).

                                         a)   Nella fattispecie, con la petizione l'attrice ha prodotto l'attestato di capacità professionale quale impiegata d'albergo AFC rilasciato dall'ufficio della formazione del Cantone dei Grigioni il 31 luglio 2017 (doc. G). A fronte dell'obbiezione della convenuta di non avere mai avuto conoscenza di tale formazione, alle prime arringhe del 23 agosto 2019 l'attrice ha prodotto l'e-mail di candidatura spontanea con allegato il suo curriculum vitae nel quale è stato indicato il compimento della formazione di “impiegata d'albergo AFC art. 33” con __________ da settembre 2016 a maggio 2017 alla __________ di __________ (doc. H). Chiamata a esprimersi su tale documento, la convenuta ha dichiarato di riservarsi la possibilità “di effettuare le verifiche presso la propria cliente, in particolare a sapere se il documento allegato il 30 settembre 2018 corrisponde a quello presentato in data odiernaˮ per poi aggiungere che “resta beninteso ammesso che se questo fosse il caso, l'obiezione in merito all'attestato della signora e la sua conoscenza da parte della convenuta verrà meno” (verbale del 23 agosto 2019 pag. 2).

                                                Alla luce di tale dichiarazione e del fatto che l'attrice aveva con sé il proprio telefono cellulare, il Pretore ha proceduto a un'ispezione dell'apparecchio, e segnatamente della casella della posta elettronica, aprendo l'allegato alla e-mail inviata il 30 settembre 2018 alle ore 19:07 alla convenuta. Posto ciò, “dopo l'apertura del medesimo tutti i presenti possono prendere atto che sia l'e-mail che l'allegato visionabile nella sua posta elettronica corrispondevano al doc. H (verbale del 23 agosto 2019 pag. 2). Confrontata a tale ispezione la convenuta nulla ha obiettato. L'istruttoria è poi continuata sulla questione di sapere se vi fossero state delle inadempienze da parte dell'attrice nello svolgimento delle sue mansioni con le audizioni di due testi. Al termine dell'udienza del 29 novembre 2019 il Pretore ha dichiarato conclusa l'istruttoria.

                                         b)   Ora la capacità probatoria di e-mail non può essere negata a priori vista la loro qualità di documenti secondo l'art. 168 cpv. 1 lett. b CPC. Non fa dubbio però che in assenza di particolari misure di sicurezza manca la certezza sull'inviante, il contenuto e il destinatario di un'e-mail. Occorrono perciò in presenza di contestazioni sul contenuto e sull'autenticità delle e-mail, come sull'effettiva ricezione di e-mail non securizzate, altri riscontri probatori esterni quali conferme testimoniali o interrogatorio. Non vi è infatti la presunzione di autenticità non avendo la sola e-mail la necessaria affidabilità (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 71 ad art. 157; v. anche: Albertini/Bolgiani/Costa, Accessibilità ai messaggi di telefonia cellulare e protezione dei dati, pubblicato in: RtiD II-2014 pag. 436).

                                         c)   Se non che, come si è detto, dopo che alle prime arringhe il patrocinatore della convenuta si era riservato la possibilità di verificare con la propria mandate la conformità del “documento allegato il 30 settembre 2018 con quello presentato in data odiena”, nulla è stato comunicato. Solamente con le conclusioni, la convenuta ha affermato di avere sempre contestato di essere stata informata della formazione dell'attrice e di averlo saputo solo in sede d'udienza come pure di avere preso atto del citato doc. H solo all'udienza del 23 agosto 2019. Visto il silenzio della convenuta dopo detta udienza la contestazione mossa con le conclusioni era tardiva. I fatti e le contestazioni che devono passare al vaglio dell'istruttoria vanno definiti prima che cominci l'assunzione delle prove, la quale, come si è detto, deve vertere solo sui “fatti controversi, se giuridicamente rilevanti” (art. 150 cpv. 1 CPC). Nelle circostanze descritte, l'accertamento del Pretore secondo cui la convenuta era a conoscenza della formazione dell'attrice non è manifestamente errato.

                                          d)  Non si disconosce che il sottacere una formazione per ottenere un posto di lavoro anche a un livello salariale inferiore salvo poi chiedere l'applicazione del livello salariale confacente alla propria formazione possa essere indice di malafede. E altresì, nel caso in esame, qualche ombra sussiste sul fatto che il curriculum vitae dell'attrice riporti il conseguimento della formazione di “impiegata d'albergo AFC art. 33” con __________ da settembre 2016 a maggio 2017 alla __________ di __________, allorquando l'attestato sia stato rilasciato dall'ufficio della formazione del Cantone dei Grigioni. Se non che, come si detto, il Pretore ha accertato senza arbitrio che la convenuta era a conoscenza del curriculum vitae dell'attrice e prima dell'assunzione avrebbe potuto chiarire tutte le circostanze relative alla formazione che le sembravano poco chiare. Al proposito non si riscontrano pertanto estremi di malafede.

                                          e)  Né è costitutiva di abuso la rivendicazione salariale dopo la cessazione del contratto, sia perché l'assoggettamento del rapporto di lavoro a un contratto collettivo non consentiva alla convenuta di violare i salari minimi contenutivi (art. 357 cpv. 2 CO) sia perché il lavoratore non può validamente rinunciare a crediti risultanti da un contratto collettivo di lavoro (art. 341 cpv. 1 CO). Ne segue che al riguardo il reclamo vede la sua sorte segnata. Non essendoci contestazioni sul merito delle pretese salariali dell'attrice, la decisione impugnata resiste alla critica.

                                   6.   Relativamente alle ripetibili, il Pretore dopo avere ritenuto la convenuta interamente soccombente l'ha obbligata a versare all'attrice, rappresentata professionalmente in giudizio, un'indennità di fr. 2500.–.

                                         a)   La reclamante critica altresì l'ammontare delle ripetibili dovute all'attrice chiedendone la riduzione a fr. 500.– in caso di accoglimento del reclamo e a ogni modo a fr. 1000.–. A suo parere, se anche a un'organizzazione sindacale può essere riconosciuta un'indennità per ripetibili, deve trattarsi di “un equo rimborso per le spese di rappresentanza e non di un'indennità finalizzata a un vantaggio economico”. Tanto più, essa soggiunge, che “il supporto sindacale essendo di regola gratuito comportando il solo versamento di un obolo per le spese vive non può essere previsto lo stesso importo di ripetibili stabilito per una parte rappresentata da un avvocato”. Secondo la reclamante per la rappresentanza dell'attrice il sindacato non ha avuto esborsi per fr. 2500.– “non essendoci neppure l'IVA da dedurre”. E ciò a maggior ragione se si pensa che la procedura non si è rivelata complessa avendo comportato solamente delle deposizioni e un'ispezione al cellulare dell'attrice. Essa ritiene scorretto e costitutivo di concorrenza sleale che una parte rappresentata da un sindacato possa beneficiare di un vantaggio economico personale rispetto alla parte patrocinata da un legale, che dovrà versare a quest'ultimo l'intero ammontare di ripetibili.

                                         b)   La richiesta di riduzione dell'indennità a fr. 500.–, subordinata all'accoglimento del reclamo, si rivela d'acchito senza oggetto, l'ipotesi non verificandosi in concreto. Quanto alla riduzione a fr. 1000.–, non è contestato che l'associazione RA 1 di __________ potesse rappresentare l'attrice nella controversia derivante dal contratto di lavoro condotta in procedura semplificata (art. 12 cpv. 1 lett. b della Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero in relazione all'art. 68 cpv. 2 lett. d CPC). Premesso ciò, è indubbio altresì che, dandosi la pacifica soccombenza della convenuta, essa deve rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili, quantunque quest'ultima sia rappresentata da un sindacato (CCR, sentenza inc.16.2020.30 del 31 agosto 2020 consid. 9 con rinvio a DTF 142 IV 44 consid. 2.3).

                                         c)   Nel Cantone Ticino l'indennità per ripetibili è calcolata in base al regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 3.1.1.7.1). Secondo l'art. 15 di tale regolamento, l'autorità competente può accordare un'indennità al patrocinatore non iscritto nel registro degli avvocati (tra i quali rientrano tutte le figure elencate all'art. 68 cpv. 2 lett. a-d CPC; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 19 e 20 ad art. 96), purché esso sia legittimato a rappresentare una parte, se la qualità delle prestazioni e le circostanze lo giustifichino e avuto riguardo dello svolgimento diligente del patrocinio. Quanto ai criteri di calcolo, la norma in questione nulla prevede di particolare sicché in linea di principio occorre ispirarsi, quanto meno in via analogica, ai principi degli art. 11 segg. del regolamento (secondo l'importanza della lite, delle sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro e il tempo impiegato).

                                         d)   Nella fattispecie, dandosi due pretese che non si escludono vicendevolmente (art. 94 cpv. 2 CPC), per un valore litigioso che ammonta a fr. 13 378.15 (domanda principale di fr. 7878.15 e riconvenzionale di fr. 5500.–), l'art. 11 cpv. 1 del citato regolamento prevede ripetibili varianti tra fr. 2000.– (15%) e fr. 3345.– (25%). La causa in esame non può ritenersi particolarmente complessa né in fatto né in diritto, ove appena si pensi che la controversia verteva per finire sulla questione di sapere se al momento dell'assunzione l'attrice avesse reso edotta la convenuta della sua formazione. Né essa è risultata particolarmente impegnativa, oltre a uno scambio di succinti allegati vi sono state tre brevi udienze del 23 agosto, del 14 ottobre e del 29 novembre 2018. Nelle circostanze descritte si sarebbe giustifi­cata l'applicazione dell'aliquota media del 20% onde un'indennità di fr. 2675.–. Tenuto conto delle spese (10%: art. 6 cpv. 1 del noto regolamento) e dell'IVA l'ammontare delle ripetibili a una parte assistita da un patrocinatore iscritto nel registro degli avvocati sarebbe stato fissato in complessivi fr. 3170.–.

                                         e)   Visto quanto precede, e considerato che nemmeno la reclamante pretende che il rappresentante dell'attrice abbia svolto atti di procedura in modo inadeguato, nell'attribuire all'attrice, quantunque rappresentata da un sindacato, un'indennità per ripetibili di fr. 2500.– il Pretore non ha ecceduto o abusato del potere di apprezzamento che beneficia in materia di spese giudiziarie. Ne discende, in definita, che il reclamo deve essere respinto.

                                   7.   La procedura nelle azioni derivanti dal contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115 CPC). Vista l'estrema stringatezza delle osservazioni al reclamo (3 righe) si prescinde dall'assegnare ripetibili all'opponente.

Per questi motivi

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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