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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.05.2020 16.2020.1

11. Mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·653 Wörter·~3 min·5

Zusammenfassung

Irricevibilità di un reclamo per mancato pagamento dell'anticipo

Volltext

Incarto n. 16.2020.1

Lugano 11 maggio 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo (“appello”) del 7 gennaio 2020 presentato da

 RE 1   

contro la decisione emessa il 19 novembre 2019 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa SE.2018.40 (locazione: riduzione della pigione) promossa nei suoi confronti con petizione del 16 ottobre 2018 da  

CO 1 e CO 2  (rappresentati dall'RA 1, ),

                                         premesso che con decisione del 19 novembre 2019 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha riconosciuto in favore di CO 1 e CO 2 una riduzione della pigione del 3% (su fr. 1600.–) per il periodo 20 aprile2018/27 giugno 2018 e del 14% (su fr. 1600.–) per il periodo 29 maggio 2018/ 30 giugno 2019, pari a un totale di fr. 3109.–, ha condannato RE 1 a versare agli attori l'importo risarcitorio di fr. 402.05, ha ordinato all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Minusio di liberare al passaggio in giudicato della decisione fr. 3109.– in favore di CO 1 e CO 2 ponendo le spese processuali di complessivi fr. 450.– per un quarto a carico degli attori e per 3/4 a carico del convenuto, tenuto a rifondere alle controparti fr. 800.– per ripetibili ridotte;

                                         preso atto che contro il giudizio appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo (“appello”) del 7 gennaio 2020 per ottenerne la riforma nel senso di respingere la petizione;

                                         rammentato che il 20 gennaio 2020 il reclamante è stato invitato a depositare entro il 5 febbraio successivo la somma di fr. 450.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;

                                         constatato che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 28 febbraio 2020 è stato impartito alla reclamante un ultimo termine improrogabile fino al 23 marzo successivo per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

                                         appurato che non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, quantunque prorogato fino al 22 aprile 2020 in virtù dell'ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e ammnistrativi (sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19), il reclamo sfugge a qualsiasi esame;

                                         posto che le spese processuali seguirebbero la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                         stabilito che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;

 decreta:                  1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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