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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 17.04.2020 16.2019.8

17. April 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,383 Wörter·~12 min·5

Zusammenfassung

Appalto - legittimazione passiva

Volltext

Incarto n. 16.2019.8

Lugano 17 aprile 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 4 febbraio 2019 presentato dalla

RE 1  (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 21 dicembre 2018 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2017.339 (appalto) promossa con petizione del 21 settembre 2017 nei confronti della  

CO 1  (patrocinata dall'avv. dott.  PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:                   A.   Nell'ambito della ristrutturazione dell'immobile posto sulla particel­la n. 348 RFD di __________, sottoposta al regime della proprietà per piani, l'impresa generale di costruzione CO 1, incaricata di eseguire diversi lavori di carattere edile, ha subappaltato, il 12 giugno 2012 le opere di tinteggio alla ditta RE 1. Nell'autunno del 2012, in un locale situato al piano terra dell'immobile si sono verificate delle infiltrazioni d'acqua che hanno cau­sato vari danni. Le riparazioni sono state eseguite nei mesi maggio/giugno 2015 dalla RE 1, la quale, il 9 febbraio 2016, ha trasmesso la relativa fattura di complessivi fr. 6563.45 alla CO 1. Il 22 marzo 2016 quest'ultima ha comunicato alla ditta che i lavori di riparazione dovevano essere fatturati alla ditta __________ SA, responsabile del danno. Visto il mancato pagamento, il 6 dicembre 2016 la RE 1 ha fatto notificare alla CO 1 il precetto esecutivo n. 2__________3 dell'Ufficio di esecuzione di Mendrisio per l'incasso di fr. 6563.45 più interessi al 5% dal 10 marzo 2016, cui l'escussa ha interposto opposizione.

                                  B.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 21 settembre 2017 la RE 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la condanna della CO 1 al pagamento di fr. 6563.45 oltre interessi al 5% dal 10 marzo 2016 e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo. Nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2017 la convenuta ha postulato il rigetto della petizione, contestando la sua legittimazione passiva. All'udienza del 9 novembre 2017, indetta per il dibattimento, le parti hanno confermato le rispettive posizioni, l'attrice avversando la carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta. Entrambe hanno notificato prove. L'istruttoria è stata dichiarata chiusa il 12 settembre 2018 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 1° e del 2 ottobre 2018 nelle quali hanno mantenuto i loro punti di vista.

                               C.     Statuendo con decisione del 21 dicembre 2018 il Pretore aggiunto ha accertato la carente legittimazione passiva della CO 1, respingendo di conseguenza la petizione. Le spese processuali di fr. 600.–, così come quelle di fr. 200.– relative alla procedura di conciliazione, sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili.  

                               D.      Contro la decisione appena citata la RE 1 è insor­ta a que­sta Camera con un reclamo del 4 febbraio 2019 in cui chie­de di riformare la decisione impugnata nel senso di accoglie­re la petizione. Nelle sue osservazioni del 14 marzo 2019 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo a questa Camera entro trenta giorni dal­la notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 3 gennaio 2019 (tracciamento dell'invio n. 98.__________agli atti). Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto sabato 2 febbraio 2019, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 4 febbraio 2019 (cfr. timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

                                2.      Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii). Per quanto riguarda l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 143 IV 503 consid. 1.1 con rinvii).

                                3.      Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, ha innanzitutto esaminato la legittimazione passiva della CO 1, constatando che la tesi dell'attrice, secondo cui la convenuta tramite il suo rappresentante ing. __________ C__________ le avrebbe chiesto di occuparsi della riparazione di un danno causato dall'infiltrazione d'acqua cagionato da un'altra ditta, era stata confermata solamente da lei stessa nel suo interrogatorio. Per il primo giudice, essa era per contro stata smentita da __________ P__________, dipendente della convenuta, il quale aveva riferito che quando l'attrice era stata incaricata di riparare il danno, l'ing. __________ C__________ aveva agito per conto della ditta __________ SA. A suo parere, poi, l'ingegner C__________ non era stato in grado di chiarire chi avesse commissionato all'attrice i lavori di riparazione, “alimentando i dubbi e le incertezze” giacché egli aveva riferito di essere stato attivo sul cantiere sia come direttore dei lavori per la convenuta, sia in parte come tecnico della ditta __________ SA. In siffatte circostanze, il Pretore aggiunto ha concluso che l'attrice non aveva dimostrato di avere concluso con la convenuta il contratto da cui deduce la sua pretesa. Donde la reiezione della petizione per carenza della legittimazione passiva.  

                                4.     La reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di avere accertato i fatti in maniera manifestamente errata e applicato erroneamen­te l'art. 157 CPC. Essa sostiene che la sua versione dei fatti, oltre a essere stata confermata dal proprio membro del consiglio di amministrazione __________ S__________, ha trovato riscontro anche nella testimonianza dell'arch. __________ F__________. Se non che, a suo avviso, il primo giudice ha tralasciato senza ragione, contravvenendo quindi all'art. 157 CPC, di considerare tale testimonianza, la qua­le è “centrale ai fini del giudizio” poiché il teste è “l'unico a non intrattenere rapporti di dipendenza di natura professionale con le parti”. Per di più, essa soggiunge, la sua rilevanza è deducibile anche da un raffronto con le altre testimonianze, essendo quelle di __________ S__________ e di __________ P__________ tra loro contraddittorie e quella resa dall'ing. __________ C__________ inconsistente rispetto alle contrapposte tesi delle parti. Ne segue, in definitiva, che la legittimazione passiva della convenuta deve essere ammessa con conseguente accoglimento della petizione.

                                5.     La legittimazione delle parti – attiva o passiva – è un presupposto di merito che determina la proponibilità materiale dell'azione contro una determinata persona (DTF 126 III 59 consid. 1a; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_373/2018 del 13 marzo 2019 consid. 2.2.2). Esso dev'essere verificato d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 136 III 367 consid. 2.1; RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2 con rimando) e il cui difetto comporta il rigetto dell'azione (DTF 142 III 786 consid. 3.1.4). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, la legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale la controparte procede (CCR sentenza inc. 16.2017.35 del 5 giugno 2019 consid. 6).

                                6.     Nella fattispecie, la conclusione del Pretore aggiunto, secondo cui l'attrice non era riuscita a dimostrare di aver concluso con la convenuta il contratto da cui deduce la sua pretesa di fr. 6563.45 è manifestamente errata. Non tanto perché ha ignorato, inspiegabilmente, la deposizione dell'arch. __________ F__________, il quale aveva pur affermato che il danno era stato riparato dall'attrice su incarico della convenuta (deposizione del 25 maggio 2018, verbali pag. 1). Ma piuttosto perché sulla persona che aveva incaricato l'attrice, le parti, per finire, erano concordi. Sia per __________ S__________ (deposizione del 12 settembre 2018, verbali pag. 3) che per __________ P__________ (deposizione del 12 settembre 2018, verbali pag. 2) l'incarico era stato conferito dall'ing. __________ C__________. Il problema è che il professionista in questione, su quel cantiere, era attivo nel contempo come “direttore dei lavori per la CO 1” e “in parte come tecnico della ditta __________ SA [apparentemente responsabile dei danni causati dall'infiltrazione]” (deposizione di __________ C__________ del 25 maggio 2018, verbali pag. 3). Tale commistione di ruoli è per altro stata confermata da __________ P__________, per il quale l'ingegner C__________ era “capotecnico del cantiere, ossia responsabile di tutti i lavori all'interno dello stesso... ma era anche il responsabile dell'impresa edile attiva sul cantiere, ossia la __________ SA… ma svolgeva anche la funzione di DL per la CO 1” (deposizione loc. cit.).

                                        Non si disconosce che in un primo tempo l'attrice abbia indicato di avere eseguito le opere elencate nella fattura [del 9 febbraio 2016] secondo le indicazioni impartite dall'arch. __________ F__________ (doc. 2). Se non che, quel professionista, rappresentante dei proprietari, ha dichiarato di essere intervenuto in occasione della riparazione del danno “per mediare” con il locatario danneggiato (deposizione del 25 maggio 2018), tant'è che in un messaggio di posta elettronica egli aveva comunicato alla convenuta di avere incontrato il titolare del negozio “alfine di capire le sue eventuali esigenze, rispettivamente determinare un gentleman Agreement per quanto concerne il modus operandi che vi permetta di completare i lavori in oggetto” (e-mail del 7 novembre 2012, doc. D).

                                        È vero che l'ingegner __________ C__________ non ha indicato per conto di chi ha incaricato l'attrice di eseguire i lavori di riparazione. La sua qualità di direttore dei lavori per l'impresa generale appare predominante sul cantiere rispetto alla sua qualità di tecnico “in parte” di un'impresa subappaltatrice. E ciò a maggior ragione ove si pensi che il contratto d'appalto principale relativo alle opere di tinteggio era stato sottoscritto dal quel professionista in rappresentanza della CO 1 (doc. C). Non si disconosce che il danno possa essere stato causato dalla __________ SA, alla quale incombe di risarcirlo. Appare tuttavia dubbio che nell'ambito di lavori di costruzione un'impresa generale, direttrice dei lavori, lasci a una ditta subappaltatrice l'incombenza di incaricare terzi per riparare dei danni occorsi durante tali lavori. E che la convenuta non fosse estranea ai lavori di riparazione dei danni risulta tra l'altro dalla corrispondenza elettronica agli atti e, specialmente, laddove __________ N__________, direttore della convenuta, informava l'arch. __________ F__________ delle problematiche sollevate dal titolare del negozio in cui si era prodotto il danno circa la tempistica degli interventi di riparazione e gli prospettava determinate modalità d'intervento (e-mail del 31 ottobre e del 1° novembre 2012: doc. D). In tali condizioni, l'attrice poteva legittimamente arguire dalle circostanze che l'ing. __________ C__________ avesse piuttosto agito come rappresentante della convenuta e non della __________ SA come dichiarato da __________ P__________, il quale, per altro, dopo avere in un primo tempo sostenuto che tale professionista non fosse dipendente della convenuta, ha per finire ammesso che lo stesso svolgeva anche la funzione di direttore dei lavori per la CO 1.

                                7.     Visto quanto precede e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, il reclamo deve essere accolto nel senso che in riforma del giudizio impugnato la convenuta deve essere tenuta a versare all'attrice fr. 6563.45, importo di per sé non contestato. Le spese processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attrice, che ha agito per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili per entrambi i gradi di giudizio.

Per questi motivi,

decide:                      I.   Il reclamo è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1     La petizione è accolta nel senso che la CO 1 è condannata a versare alla RE 1 l'importo di fr. 6563.45 oltre interessi al 5% dal 10 marzo 2016.

                                         1.1  L'opposizione interposta dalla CO 1 al precetto esecutivo n. 2__________3 dell'Ufficio di esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva.

2.    Le spese processuali di complessivi fr. 800.–, compresi fr. 200.– per la procedura di conciliazione, da anticipare dall'attrice sono poste a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

                                   II.        Le spese del reclamo di fr. 700.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

                                  III.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv. dott.   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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