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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 10.11.2020 16.2019.64

10. November 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·3,689 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Contratto di lavoro: contratto nazionale mantello per l'edilizia (CNM) - pretese salariali

Volltext

Incarto n. 16.2019.64

Lugano 10 novembre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo dell'8 novembre 2019 presentato da

 RE 1  (rappresentato dal RA 1 )  

contro la decisione emessa l'8 ottobre 2019 dal Pretore del Distret­to di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2019.217 (lavoro) da lui promossa con petizione del 21 giugno 2019 nei confronti della  

CO 1  (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),  

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 12 novembre 2009 l'impresa di costruzioni CO 1 ha assunto per una durata indeterminata RE 1 quale capo cantiere. Il contratto di lavoro, che sottostava alle disposizioni del Contratto nazionale mantello per l'edi­lizia prin­cipale in Svizzera (CNM), dichiarate d'obbligatorietà generale, e al Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Canto­ne Ticino, prevedeva un salario mensile di fr. 5711.20 lor­di. Il lavoratore è stato tuttavia retribuito in base a un salario orario di fr. 35.70 lordi e gli è stato corrisposto un salario mensile costante di fr. 6283.20 lordi con conguaglio a fine anno sulla base delle ore effettivamente prestate. Il 17 aprile 2015 le parti hanno rescis­so con­sensualmente il contratto con effetto al 31 maggio 2015 e il lavoratore è stato esonerato dal suo obbligo lavorativo. Il 25 mag­gio 2015 questi ha subìto un infortunio.

                                  B.   Il 28 gennaio 2019 RE 1 si è rivolto al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per un tentativo di conciliazione nei confronti della CO 1 inteso a ottenere oltre al rendiconto relativo alle gior­naliere per il controllo delle ore di lavoro e di trasferta, il pagamento di almeno fr. 11 642.– lordi. Constatata l'impossibilità di concilia­re le parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 25 mar­zo 2019 all'istante l'autorizzazione ad agire. Non sono state riscosse spe­se processuali (inc. CM.2019.39).

                                  C.   Con petizione del 21 giugno 2019 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore del Distret­to di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 11 642.30 oltre interessi del 5% dal 1° giugno 2015, corrispondenti alla differenza tra l'importo di complessivi fr. 30 595.65 lordi riconosciutogli dalla convenuta da gennaio a maggio 2015 e l'importo di complessivi fr. 42 237.95 lordi che avrebbe dovuto essergli riconosciuto per lo stesso periodo con un salario lordo (fr. 37 699.20 = 6 x 6283.20 lordi), la quota di tredicesima (fr. 3125.05) e le indennità per 4.5 giorni di vacanza non goduti (fr. 1413.70). Nelle sue osservazioni del 23 novembre 2019 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 7 ottobre 2019 l'attore ha ridotto la sua pretesa a fr. 4000.– lordi mentre la convenuta ha riaffermato la sua posizione.

                                  D.   Statuendo con decisione dell'8 ottobre 2019 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta a pagare all'attore fr. 249.15 lordi, da cui dedurre gli oneri sociali (AVS/AD e IF), oltre interessi del 5% dal 1° giugno 2015. Non sono state prelevate spese processuali. L'attore è stato tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1450.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insor­to a questa Camera con un reclamo dell'8 novembre 2019 con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accoglie­re la petizione per fr. 2939.20 lordi (fr. 1233.20 lordi per 28.04 ore di vacanza; fr. 560.55 lordi per tre giorni di infortunio e fr. 1145.45 per 26 ore di intemperie) o di annullarlo e di rinviare gli atti al Pre­tore per una nuova decisione.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo a questa Camera entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al rappresentante dell'attore il 9 ottobre 2019. Presentato l'8 novembre 2019, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.

                                   2.   Al reclamo RE 1 allega una sua lettera del 7 ottobre 2019 al Pretore (doc. B), delle pagine del Commentaire de la Convention nationale du secteur principale de la construction en Suisse 2012-2015 pubblicato dal sindacato __________ (doc. C), il decreto del Consiglio federale del 12 gennaio 2016 (doc. D) e il conteggio del 10 giugno 2015 delle indennità giornaliera inviato dalla __________ alla convenuta (doc. E). Salvo lo scritto del 7 ottobre 2019 già agli atti (doc. B) e il citato decreto del Consiglio federale (doc. D) il quale costituisce un fatto notorio, gli altri documenti (doc. C e doc. E), non essendo stati sottoposti al primo giudice, sono irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC). Tale restrizione vale anche per le cause, come quella in esame, rette dal principio inquisitorio limitato o sociale (cfr. per la procedura d'appello: sentenza del Tribunale federale 4A_36/2017 del 2 marzo 2017 consid. 6).

                                   3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applica­zione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

                                   4.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha accertato che le parti concordavano sul fatto che l'attore percepiva regolarmente fr. 6283.20 lordi come salario mensile costante, ovvero una retribuzione corrisposta in base alle ore prestate, convertite in un salario mensile medio, calcolato moltiplicando il salario orario per il totale delle ore annuali diviso per 12 mesi. Donde a suo avviso una modifica contrattuale per atti concludenti. Egli ha richiamato poi l'art. 47 cpv. 3 CNM per il quale “se la durata del rapporto di lavoro è stata inferiore a un anno, le ore per eccesso o per difetto risultanti dalla differen­za fra le ore effettive e quelle previste dal calendario di lavoro determinante (a condizione che non siano dovute a mora del datore di lavoro ai sensi dell'art. 324 cpv. 1 CO) verranno conguagliate pro rata” e ha ritenuto che determinanti, nel Cantone Ticino, sono i calendari sezionali emanati dalla Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile oppure i calendari aziendali approvati dalla stessa, conformemente all'art. 20 CCL.

                                         Egli ha così appurato che il calendario aziendale della convenuta per l'anno 2015 prevedeva un totale di 2125 ore, o meglio 2064 ore garantite e 61 ore flessibili e per il periodo da gennaio a mag­gio 2015 le ore di lavoro complessive previste (incluse le ore flessibili) erano 839. Queste ore – ha continuato il Pretore –, la cui correttezza è stata confermata dalla Commissione Paritetica Cantonale, sono quelle che la convenuta ha preso in considerazione nel conguaglio da lei eseguito alla fine del rapporto di lavoro e dalle stesse essa ha dedotto le ore di vacanza godute dall'attore (102 ore), quelle non lavorate per intemperie (26 ore) e per infortunio (36 ore), ottenendo così un totale di 677.50 ore prestate dall'attore per un salario orario di base di fr. 24 186.75 (677.50 ore x 35.70 fr./ora]. La convenuta – egli ha proseguito – ha aggiunto al salario orario di base dovuto all'attore la quota di salario per festivi infrasettimanali (3% del salario maturato), per vacanze (10.6% del salario maturato, inclusi i festivi) e per tredicesima (8.33% del salario maturato, inclusi festivi e vacanze), conformemente a quanto previsto dagli artt. 34 CNM, 50 CNM e 23 CCL nonché dall'appendice 8 del CNM.

                                         In merito alle 36 ore di infortunio, ovvero le 9 ore non pagate corrispondenti al 1° giorno di infortunio (26 maggio 2015) e 27 ore pagate dal 27 al 29 maggio 2015, il Pretore, dopo avere ricorda­to che secondo l'art. 65 cpv. 1 CNM “in caso d'infortunio di un lavoratore sottoposto al CNM il datore di lavoro non deve versare alcuna prestazione fintanto che le prestazioni assicurative dovu­te dalla __________ coprono l'80% del guadagno assicurato. I gior­ni di attesa della __________ devono essere pagati dal datore di lavoro nel­la misura dell'80% del guadagno assicurato”, ha stabilito che sicco­me la __________ ha versato l'indennità a partire dal secondo giorno di inabilità lavorativa, la convenuta deve pagare all'attore il salario relativo al primo giorno di infortunio per un importo di fr. 249.15 lor­di, ovvero 1/3 dell'indennità versata dalla __________ per tre giorni (fr. 747.40 : 3), che corrisponde all'80% del salario men­sile costan­te dovuto per un giorno (conformemente all'art. 30 cpv. 5 CCL). Donde, in definitiva, il parziale accoglimento della petizione.

                                   5.   Il reclamante si duole di “una violazione del diritto di essere sentito (art. 53 CPC) in quanto non gli è stato concesso e assegnato il termine per la produzione delle conclusioni scritte” nonostante la sua “richiesta esplicita e motivata (doc. B)”. Nella fattispecie, all'udienza del 7 ottobre 2019, indetta per il dibattimento, le parti si sono riconfermate “nelle proprie argomentazioni di cui agli allegati scritti, parte attrice riducendo la sua pretesa a fr. 4000.– lordi prendendo atto che il calcolo in istanza si basa su 6 mensilità e non su 5 e che alle vacanze di 4.5 giorni, equivalente a fr. 1413.70, vi rinuncia”. Esse non hanno notificato prove da assumere tant'è che in calce al verbale figura l'indicazione ‟il Pretore decideràˮ. Certo, dopo l'udienza, lo stesso 7 ottobre 2019 l'attore ha scritto al Pretore di concedergli la “possibilità di prendere posizione in merito ai conteggi per iscritto entro un congruo termine”, così da potere “chiarire definitivamente quali siano i computi da noi richiesti e su quali basi si fondino gli stessi”. Tuttavia, per tacere del fatto che la sua lettera è giunta alla Pretura il giorno dopo l'emanazione della decisione (cfr. stampiglia sulla lettera), l'attore ha firmato il verbale senza riserve, per cui non si vede in che modo il Pretore abbia violato il suo diritto di essere sentito, le parti potendo rinunciare alle arringhe finali. Al proposito non occorre dilungarsi.

                                   6.   Per il reclamante “non vi è stato il necessario accertamento dei fatti e gli eventuali interpelli in merito alle questioni principali e de­ter­minanti per l'esito della procedura”. Ora, giusta l'art. 247 cpv. 1 CPC nelle cause – come quella in esame – che soggiacciono alla procedura semplificata, il giudice deve fare in modo con pertinenti domande che le parti completino le allegazioni insufficienti e indichino i mezzi di prova. Inoltre, nelle controversie in materia di diritto del lavoro nell'accezione dell'art. 247 cpv. 2 lett. b CPC – come la presente causa – il giudice è tenuto ad accertare i fatti d'ufficio. Queste cause sono rette dal principio inquisitorio sociale o limitato. Ciò significa che, come nelle procedure rette dal principio attitatorio, spetta innanzitutto alle parti raccogliere gli elementi del processo ma il giudice le aiuta tuttavia con delle domande adeguate affinché le allegazioni necessarie e i mezzi di prova corrispondenti siano enumerati con precisione. Quando le parti sono patrocinate da un avvocato, il giudice può far prova di riserbo come nella procedura ordinaria (CCR, sentenza inc. 16.2017.32 del 5 giugno 2019 consid. 5 con rinvii; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 consid. 4.2). Nella fattispecie, il reclamante si duo­le del fatto che il Pretore avrebbe omesso “il necessario accertamen­to dei fatti e gli eventuali interpelli” ma, pur essendo assistito da un rappresentante professionalmente qualificato di un'organizzazione sindacale (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC), egli nemmeno specifica quali fatti rilevanti per il giudizio non sarebbero stati accertati dal primo giudice né tantomeno pretende che lo stesso avrebbe dovuto dubitare della completezza delle sue allegazioni di fatto e dei mezzi di prova da lui offerti. In tali circostanze, non è dato di vedere quale rimprovero possa essere mosso al Pretore per non aver fatto uso dell'interpello. Su questo punto il reclamo è pertanto privo di consistenza.

                                   7.   Il reclamante adduce di non avere “rinunciato al salario di 4.5 giorni di vacanza tout court ma di avere accettato, per economicità di giudizio e su insistenza del Pretore, di ritenerle [le vacan­ze] compensate nel periodo di disdetta”. Ora, all'udienza del 7 ottobre 2019 l'attore non ha contestato le allegazioni della convenuta secondo cui egli ha usufruito dei 4.5 giorni di vacanza rimanenti nel periodo in cui è stato esonerato dal lavoro e che questi giorni sono stati conteggiati nel mese di maggio 2015 (osservazioni del 23 novembre 2019, pag. 3 e 5). In siffatte circostanze, la rinuncia dell'attore alla sua pretesa di fr. 1413.40 a titolo d'indennità per 4.5 giorni di vacanze maturate non godute è effettivamente dovuta al fatto che egli ha riconosciuto di avere beneficiato in natura di questi giorni di vacanza.

                                   8.   Il reclamante adduce poi che “in base all'art. 10 cpv. 4 CNM in caso di disaccordo tra il Contratto nazionale mantello e CCL locali si applica il dispositivo più favorevole”. A parte il fatto che l'interessato non trae alcuna conseguenza dalla sua asserzione, la norma invocata non prevede invero l'applicabilità della disposizione più favorevole al lavoratore ma dispone che “riguardo a quanto non viene menzionato all'art. 10 cpv. 3 CNM, è possibile, nei CCL locali, stipulare regolamentazioni deroganti o che vanno al di là delle disposizioni del CNM solo previo accordo esplicito delle parti del CNM. Per i cantieri speciali viene applicato l'art. 4 CNM.” In proposito, il reclamo non merita ulteriore disamina.

                                   9.   Secondo il reclamante, il Pretore doveva applicare l'art. 25 cpv. 3ter CNM anziché l'art. 47 cpv. 3 CNM non più in vigore.

                                         a)   L'art. 47 cpv. 3 vCNM, che concerneva il conteggio pro rata, prevedeva che “se la durata del rapporto di lavoro è stata inferiore a un anno, le ore per eccesso o per difetto risultanti dalla differenza fra le ore effettive e quelle previste dal calendario di lavoro determinante (a condizione che non siano dovute a mora del datore di lavoro ai sensi dell'art. 324 cpv. 1 CO) verranno conguagliate pro rata”. Tale norma è stata effettivamente abrogata con decreto del Consiglio federale il 12 gennaio 2006. A torto pertanto il Pretore vi si è riferito. Resta il fatto che il reclamante stesso riconosce che, essendo retribuito “con il sistema [del salario] costante”, era “necessario a fine rapporto di lavoro effettuare un faticoso conteggio delle ore prestate, delle ore perse per malattia, infortunio, intemperie, ecc.” (reclamo pag. 7). Né egli mette in discussione che, terminato il rapporto di lavoro a fine maggio 2015, il datore di lavoro doveva effettuare, così come da lui fatto, il conguaglio finale pro rata temporis, dal 1° gennaio al 31 maggio 2015.

                                         b)  Quanto all'art. 25 cpv. 3ter CNM, questa disposizione concerne la “gestione delle ore perse non lavorate”, che risultano da modifiche del calendario di lavoro decise dall'impresa per penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici e prevede che “se il lavoro supplementare da compiere a posteriori risulta di entità minore rispetto alla riduzione preceden­te del tempo di lavoro, la differenza va a carico del datore di lavoro, vale a dire che quest'ultimo non è autorizzato a ridurre proporzionalmente il salario del lavoratore alla fine dell'anno, anche se questi nel complesso ha lavorato meno del dovuto. Non è possibile un riporto sotto forma di ore di riserva”. Il reclamante adduce che tale disposizione sarebbe applicabile in virtù dell'art. 4 CNM ma da ciò non trae alcuna conseguenza specifica. Carente di motivazione (nel senso del­l'art. 321 cpv. 1 CPC), in proposito il reclamo si rivela quindi irricevibile e sfugge così a ogni esame.    

                                10.   Il reclamante rimprovera al primo giudice di non avere considerato che non gli sono state retribuite tutte le ore di vacanza di cui aveva diritto. Egli ritiene che dal conteggio del suo salario orario (doc. 7) e dal conguaglio del 31 maggio 2015 (doc. F) allestiti dalla convenuta risulta che a fronte di 102 ore di vacanza che dovevano essergli retribuite, gli è stato riconosciuto un importo di fr. 2640.71 lordi che corrisponde, se diviso per il suo salario orario di base di fr. 35.70 lordi, a 73.96 ore di vacanza, per cui, a suo avviso, non gli sono state retribuite 28.04 ore di vacanza corrispondenti a un importo di fr. 1233.20 lordi, così calcolato:

                                         “ore mancanti x salario base + cumuli festivi/vacanze/tredicesima

                                         28.04 x 35.70 + 3% + 10.6% + 8.33% = fr. 1233.20”.

                                         Ora, secondo il contratto nazionale mantello per l'edilizia principa­le in Svizzera e il contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principa­le del cantone Ticino, il salario orario lordo di un lavoratore com­prende, oltre al salario orario di base, le indennità obbligatorie per festivi (3%; art. 23 cpv. 2 CCL), per vacanze (10.6% per 5 settimane; art. 34 cpv. 1 CNM) e per la tredicesima (8.3%; art. 50 CNM). Nella fattispecie, per il periodo da gennaio a maggio 2015 la convenuta ha riconosciuto all'attore 677.50 ore effettive di lavoro (841.50 ore lavorative previste dedotte 26 ore per intemperie, 102 ore vacanza, 36 ore per infortunio) corrisponden­ti a un salario orario lordo, tenuto conto delle citate indennità obbligatorie e dell'indennità LAINF versata alla SUVA, di fr. 30 595.65, così calcolato:

                                         Salario orario di base (35.70 fr./ora x 677.50 ore effettive)    fr. 24'186.75     A 

                                         Festivi 3% A                     (3% di fr. 24'186.75)                   fr.      725.60     B

                                         Vacanze 10.6% A+B         (10.6% di fr. 24'912.35)              fr.   2'640.71     C

                                         Tredicesima 8.33% A+B+C (8.33% di 27'553.06)                 fr.   2'295.17

                                         Totale salario lordo                                                            fr.  29'848.23

                                         Indennità LAINF                                                                 fr.      747.40

                                         Totale                                                                                fr. 30'595.63

                                         Dal calcolo che precede risulta che l'importo di fr. 2640.71 lordi corrisponde alla quota di salario per le vacanze calcolata sulle ore effettive e i festivi (10.6% di fr. 24 912.35). Mal si comprende dunque come il reclamante possa ritenere che il citato importo dovrebbe corrispondere alla retribuzione a fr. 35.70 l'ora delle 102 ore di vacanza da lui usufruite per cui mancherebbero fr. 1233.20 lordi (fr. 3641.40 - fr. 2640.71). Ad ogni modo, qualora si seguisse il suo ragionamento, si otterrebbe un doppio pagamento delle vacanze, le quali oltre a essere retribuite con la percentuale del 10.6% sulle ore effettivamente lavorate (art. 34 CNM), sarebbero pagate fr. 35.70 l'ora. Anche su questo punto il reclamo vede dunque la sua sorte segnata.

                                11.   Per il reclamante “l'infortunio è avvenuto lunedì 25 maggio 2015 e si è chiuso il 7 giugno 2015 e pertanto il periodo da considerare nella chiusura del rapporto di lavoro è da lunedì 25 maggio a domenica 31 maggio, ossia 7 giorni e non 4 come erroneamente valutato nella decisione finale. L'indennità __________ è di fr. 186.85 giornalieri, ossia di un importo inferiore rispetto ai fr. 249.15 erroneamente inferiti dal Pretore (oltre al computo derivante ex LAINF, cfr. doc. E). Pertanto il totale dell'indennità spettante al lavoratore è di fr. 186.85 x 7 giorni ossia fr. 1307.95 lordi da cui dedurre i fr. 747.40 (fr. 186.85 x 4) già versati dalla __________ al datore di lavoro e riversati dal datore di lavoro al lavoratore. L'importo scoperto ammonta pertanto a fr. 560.55 lordi”.

                                         In concreto, davanti al primo giudice l'attore si è limitato ad asserire di avere subìto un infortunio il 25 maggio (petizione pag. 2) e a produrre un documento “ricapitolativo” delle sue ore di lavoro da cui risultano 36 ore di infortunio e meglio 9 ore non pagate corrispondenti al 1° giorno di infortunio (26 maggio) e 27 ore pagate dal 27 al 29 maggio (doc. H). Egli non ha mai preteso in prima sede che oltre all'indennità versatagli dalla __________ per il periodo dal 27 al 29 maggio di fr. 747.40, avrebbe dovuto ricevere fr. 560.55 dalla convenuta per i giorni di infortunio del 26, 30 e il 31 maggio. Ad ogni modo, per tacere del fatto che questa pretesa è di per sé nuova e come tale irricevibile in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC), il Pretore, accertando d'ufficio i fatti (art. 247 CPC), ha riconosciuto all'attore un importo di fr. 249.15 lordi per il salario relativo al 26 maggio 2015, primo giorno di inabilità lavorativa per infortunio, e dunque non è dato di capire perché per questo giorno il reclamante dovrebbe essere ulteriormente retribuito. Quanto alla pretesa di percepire fr. 373.70 (fr. 186.85 x 2) per sabato 30 e domenica 31 maggio 2015, quand'anche questa domanda non fosse nuova e quindi irricevibile, la stessa sarebbe infondata giacché secondo il calendario di lavoro azienda­le (doc. D) nei fine settimana l'attore non lavorava e pertanto per questi due giorni non gli è dovuta alcuna retribuzione. Anche su questo punto il reclamo è infondato.

                                12.   Il reclamante ritiene in fine che il Pretore abbia erroneamente considerato che la convenuta potesse non retribuirgli 26 ore da lui non lavorate per intemperie e ritiene che per queste ore gli debbano essere riconosciuti fr. 1145.45 lordi, secondo il seguen­te calcolo:       

                                         “26 ore di intemperie x salario base + cumuli festivi/vacanze/ tredicesima

                                         26 x 35.70 + 3% + 10.6% + 8.33% = 1145.45 lordi”.

                                         Ora, secondo il Pretore “giusta l'art. 19 cpv. 1 CCL i lavoratori hanno diritto a un'indennità d'intemperie per le ore di lavoro per­se a causa del maltempo, che non possono essere compensate con le ore flessibili” e “nella fattispecie, dai conteggi salariali di cui ai doc. E e 5 emerge che tutte le ore non lavorate a causa di intemperia sono state correttamente compensate con il saldo di ore flessibili nei rispettivi mesi e meglio 16 ore in gennaio, 1 ora in marzo e 9 ore in aprile” e che dunque “a questo titolo l'attore non vanta più alcuna pretesa”. Il reclamante, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), non si confronta con questa argomentazione né tanto meno dimostra che la stessa sia errata. Anche al riguardo il reclamo è così inammissibile. Ne segue, in definitiva che il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto.

                                13.   La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC).

                                         Il reclamante, nondimeno, rifonderà alla resistente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi, 

decide:                    1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali. RE 1 rifonderà alla CO 1 fr. 300.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2019.64 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 10.11.2020 16.2019.64 — Swissrulings