Incarto n. 16.2019.51
Lugano 3 ottobre 2019/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 25 settembre 2019 presentato da
RE 1 RE 2
contro la decisione emessa il 18 settembre 2019 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2019.743 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa nei loro confronti con istanza del 2 settembre 2019 da
CO 1 (patrocinata dall' PA 1 ),
ritenuto
in fatto: che con un'istanza del 2 settembre 2019 promossa nella procedura sommaria di tutela dei casi manifesti CO 1 ha chiesto l'espulsione di e RE 2 da un appartamento di sua proprietà ad __________;
che con decisione del 18 settembre 2019 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato l'espulsione dei convenuti dall'ente locato, disponendone l'esecuzione effettiva con le comminatorie di rito e ha posto le spese processuali di fr. 200.– a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'istante fr. 800.– per ripetibili;
che contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 25 settembre 2019;
che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;
che il 2 ottobre 2019 CO 1 ha comunicato a questa Camera che i reclamanti le avevano riconsegnato le chiavi dell'appartamento;
e considerando
in diritto: che, in concreto, ci si può chiedere, preliminarmente, se con la riconsegna delle chiavi dell'ente locato, i reclamanti dispongano tuttora di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (sentenza del Tribunale federale 4A_380/2019 del 12 settembre 2019);
che, comunque sia, secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante deve quanto meno spiegare perché la decisione impugnata sarebbe errata;
che in concreto i reclamanti si limitano a dichiarare di “fare ricorso contro il decreto di sfratto”, ma non adducono alcun motivo a sostegno del loro reclamo, né tantomeno esprimono una sola critica nei confronti della decisione del Pretore;
che esaurendosi praticamente in una dichiarazione di reclamo, il rimedio giuridico si rileva di primo acchito irricevibile e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);
che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
; .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.