Annulla e sostituisce sentenza 29 maggio 2019
Incarto n. 16.2019.43
Lugano 29 luglio 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo 12 luglio 2019 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 13 giugno 2019 dal Giudice di pace del circolo della Melezza nella causa 2019/2 SEM (risarcimento danni) promossa nei suoi confronti con petizione 25 aprile 2019 da
CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
ritenuto
in fatto: che ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 25 aprile 2019 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del Circolo della Melezza per ottenere il pagamento di fr. 2901.80 oltre interessi al 5% dal 28 febbraio 2019 quale risarcimento del danno;
che all'udienza del 29 maggio 2019, indetta per il dibattimento, l'attore, unico comparente, ha confermato la sua domanda;
che statuendo il 13 giugno 2019 il Giudice di pace ha accolto la petizione, obbligando il convenuto a versare all'attore fr. 2901.– oltre interessi, e ha posto le spese processuali di fr. 150.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 100.– per ripetibili;
che il 12 luglio 2019 RE 1 ha scritto al Giudice di pace manifestando “stupore, amarezza e irritazione” e chiedendo di annullare la decisione in questione;
che il 19 luglio 2019 il Giudice di pace ha trasmesso l'atto a questa Camera per competenza;
che non sono state chieste osservazioni a CO 1;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili a questa Camera, trattandosi di una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che, quantunque indirizzato alla Giudicatura di pace, l'atto in questione, deve essere trattato come reclamo;
che introdotto entro il termine di impugnazione, il reclamo in esame è senz'altro tempestivo;
che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamante chiede l'annullamento della decisione impugnato facendo valere, sostanzialmente e in estrema sintesi, di non aver cagionato alcun danno alla controparte, ma anzi di avere lui stesso subìto danni alla propria proprietà, e rimprovera al Giudice di pace di non avere verificato l'importo rivendicato;
che, così argomentando, l'interessato disconosce che nella procedura di reclamo non è ammessa l'allegazione di fatti nuovi, ovvero di fatti non sottoposti previamente al primo giudice (art. 326 cpv. 1 CPC);
che, in effetti, il convenuto, assente ingiustificato all'udienza del 29 maggio 2019, è rimasto contumace sicché i fatti addotti dallattore sono considerati come “non controversi” e non necessitavano pertanto di essere provati (art. 150 cpv. 1 CPC);
che in circostanze del genere il reclamo, fondato esclusivamente su fatti non allegati in prima sede, si rivela d'acchito irricevibile e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 1 LOG);
che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a qualsiasi riscossione, il reclamante, sprovvisto di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.