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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 20.08.2020 16.2019.42

20. August 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,571 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Procedura di conciliazione: richiesta di giudizio e conseguenze dell'assenza della parte convenuta all'udienza

Volltext

Incarto n. 16.2019.42

Lugano 20 agosto 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire sul reclamo del 3 luglio 2019 presentato da

 RE 1  (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 3 giugno 2019 dal Giudice di pace del circolo delle Isole nella causa CO 23/2019 (azione di risarcimento) promossa con istanza del 7 maggio 2019 da  

 CO 1   

Ritenuto

in fatto:                   A.   Nel gennaio del 2017 CO 1 ha acquistato, con la moglie A__________ in ragione di un mezzo ciascuno, la proprietà per piani n. 2048 pari a 40/1000 della particella n. 187 RFD di __________. Sorte contestazioni in merito all'uso della cantina attribuita in uso riservato alla propria unità ma in quel momento occupata da un altro condomino, RE 1, CO 1 si è rivolto all'avv. __________ C__________ per dirimere la controversia. Per le sue prestazioni, quest'ultimo ha trasmesso al mandante, il 7 dicembre 2018, una nota professionale di complessivi fr. 700.–. Il 20 febbraio 2019 CO 1 ha invitato RE 1 a farsi carico di tali spese legali. Invano

                                  B.   Il 7 maggio 2019 CO 1 ha adito il Giudice di pace del circolo delle Isole chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione, e in caso di mancata conciliazione di emanare una decisione in applicazione dell'art. 212 CPC, volto a ottenere il pagamento di fr. 700.–. Il Giudice di pace ha citato le parti all'udienza di conciliazione del 24 maggio 2019. Il 14 maggio 2019 l'avv. M__________ __________ di __________ ha comunicato al Giudice di pace di avere assunto il patrocinio del convenuto, che questo contestava la pretesa trattandosi di costi preprocessuali, informandolo che né lui né il suo cliente avrebbero partecipato all'udienza a causa dei costi e dell'infondatezza della pretesa. All'udienza di conciliazione del 24 maggio 2019 l'istante, unico comparente, ha confermato le sue domande e la sua richiesta di emanare una decisione in virtù dell'art. 212 CPC.

                                  C.   Statuendo con decisione del 3 giugno 2019 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando il convenuto a versare all'istante fr. 700.–. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico del convenuto. Non sono state assegnate indennità.

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 luglio 2019 in cui chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza impugnata. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più presto al convenuto il 3 giugno 2019. Introdotto il 3 luglio 2019 (cfr. timbro sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.

                                   2.   Al reclamo RE 1 acclude, oltre alla decisione impugnata, alla citazione all'udienza, al verbale d'udienza, alla lettera dell'avv. M__________ __________, all'istanza di conciliazione e alla lettera del 27 settembre 2018 dell'avv. __________ C__________ (doc. 1, 2, 3, 4, 5, 9 e 10), una e-mail del 14 settembre 2018 di A__________ __________ alla moglie (doc. 6), una fattura del 10 dicembre 2018 inviatagli da M__________ F__________ (doc. 7) e una lettera del 26 settembre 2018 dell'avv. C__________ __________ all'istante (doc. 8). I documenti da 1 a 5, 9 e 10 figurano già nell'incarto trasmesso a questa Camera dal Giudice di pace di modo che la loro produzione si rivela superflua. Quanto agli altri documenti, presentati per la prima volta in questa sede e non davanti al primo giudice, essi sono irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

                                   4.   Nella decisione impugnata il Giudice di pace, accertato che solo a seguito della lettera dell'avv. __________ C__________, in cui si minacciava l'avvio di azioni legali, il convenuto ha restituito l'uso della cantina all'istante, legittimo proprietario, ha ritenuto “tutto sommato” contenuta la nota professionale del legale di fr. 700.–, condannando così il convenuto a versare all'istante tale importo.

                                   5.   Dal profilo formale il reclamante eccepisce anzitutto che in violazione dell'art. 137 CPC la decisione impugnata è stata intimata al convenuto personalmente allorquando questi era patrocinato dall'avv. M__________ __________, al quale la decisione doveva pertanto essere notificata.

                                         a)   L'art. 137 CPC dispone che se una parte è rappresentata, le notificazioni sono fatte al suo rappresentante. La notifica è compiuta solo quando è fatta al rappresentante e non già al rappresentato (sentenza del Tribunale federale 5A_106/2012 del 20 settembre 2012, consid. 5.2 con rinvio a Bohnet in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 3 e 8 ad art. 137). Quest'ultimo può ritenere che l'atto è stato notificato anche al proprio rappresentante e che quindi non sia tenuto a trasmettergliene una copia. Se, per errore, il giudice ha notificato l'atto alla sola parte e non al suo rappresentante contrattuale, pur essendogli noto, la notificazione è viziata (DTF 143 III 28 consid. 2.2.1 con rinvii). Non ogni notificazione irregolare comporta però la sua nullità. Le parti sono sufficientemente tutelate se la notificazione raggiunge comunque il suo scopo malgrado la sua irregolarità. Occorre quindi esaminare, secondo le circostanze del caso concreto, se la parte interessata è realmente stata indotta in errore dalla irregolarità della notificazione e se, per questo motivo, ha subito un pregiudizio (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 8 ad art. 137).

                                         b)   In concreto è indubbio che il 14 maggio 2019 l'avv. M__________ __________ ha comunicato al Giudice di pace di avere assunto il patrocinio del convenuto e che la decisione emessa il 3 giugno 2019 è stata comunicata direttamente a RE 1 e non al suo rappresentante. Resta il fatto che la notificazione viziata non ha impedito all'interessato di difendersi adeguatamente, ovvero di impugnare tempestivamente la decisione del Giudice di pace. Né, del resto, egli spiega quali pregiudizi avrebbe patito dalla notificazione viziata. Ne segue che al riguardo non occorre dilungarsi.

                                   6.   Sempre dal profilo formale il reclamante critica l'emanazione di una decisione in virtù dell'art. 212 cpv. 1 CPC sostenendo che la controversia non era chiara in fatto e diritto. A suo parere, infatti, prima di emettere una decisione il Giudice di pace avrebbe dovuto chiarire la questione di sapere se le spese legali preprocessuali potevano essere risarcite, ciò che egli aveva contestato nella sua lettera del 14 maggio 2019.

                                         a)   L'autorità di conciliazione dispone di un ampio potere di apprezzamento nel valutare se dar seguito o no alla richiesta di giudizio dell'attore (DTF 142 III 639 consid. 3.3). È vero che scopo dell'art. 212 CPC è di permettere all'autorità di conciliazione di emettere un giudizio solo nei casi bagatella, ovvero nelle vertenze semplici sia dal punto di vista dei fatti che del diritto, e che non necessitano quindi di un'istruttoria particolare (RtiD II-2012 pag. 880; da ultimo: CCR sentenza inc.16.2018.66 del 13 gennaio 2020 consid. 5a). La procedura decisionale, tuttavia, è prospettabile anche nei casi in cui la parte convenuta sia assente all'udienza di conciliazione (Bohnet in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 10 ad art. 212).

                                         b)   Premesso ciò è pacifico che, ancorché regolarmente citato, il convenuto non è comparso all'udienza di conciliazione del 24 maggio 2019. Certo, in quanto domiciliato fuori Cantone, egli era esentato dalla comparizione personale (art. 204 cpv. 3 lett. a CPC), ma proprio per tale motivo è il rappresentante a dover comparire all'udienza munito dei necessari poteri per perfezionare una conciliazione (CCR inc. n. 16.2019.13 del 1° aprile 2020 consid, 4c con rinvio a Egli in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol II, 2ª edizione, n. 15 a 17 ad art. 254). Che l'interessato non volesse assumersi costi per partecipare a un'udienza “di una pretesa del tutto infondata” non lo esonerava dalla comparizione, per il tramite del suo rappresentante. Ne segue egli era contumace di modo che nulla impediva al Giudice di pace di procedere come in caso di mancata conciliazione (art. 206 cpv. 2 CPC; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_416/2019 del 5 febbraio 2020 consid. 3.2 con rinvio a DTF 141 III 165 consid. 2.4). Ingiustificatamente assente all'udienza, il convenuto va rimesso alle sue responsabilità.

                                         c)   Non si disconosce che il 14 maggio 2019 l'avv. M__________ __________ ha comunicato al Giudice di pace che il proprio assistito contestava la pretesa avversaria, la rifusione di costi preprocessuali non essendo ammissibile. Se non che, l'interessato non revoca in dubbio che la controversia aveva un valore litigioso inferiore a fr. 2000.–, che con l'istanza l'attore aveva chiesto al Giudice di pace di decidere la controversia in virtù dell'art. 212 CPC e che nella citazione all'udienza di conciliazione il primo giudice lo ha reso attento delle conseguenze in caso di mancata comparizione. Applicandosi alla fase decisionale la procedura semplificata, le allegazioni e contestazioni del convenuto andavano presentate all'udienza e al Giudice di pace non può essere mosso il rimprovero di non avere considerato quanto indicato in un memoriale presentato in un altro contesto. Lo stato di fatto determinante ai fini del giudizio era quello risultante dalle allegazioni e contestazioni delle parti verbalizzate nella procedura dell'art. 212 CPC e dall'eventuale scambio di scritti (art. 202 cpv. 4 CPC).

                                         d)   Ne discende che il convenuto, assente ingiustificato, non ha contestato i fatti allegati dall'istante né ha sollevato obiezioni o eccezioni volte a inficiare la pretesa fatta valere in giudizio In siffatte circostanze il Giudice di pace poteva senz'altro ritenere non controversi i fatti sui quali l'istante fondava la sua pretesa (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 212). Anche al riguardo la critica vede la sorte segnata.

                                   7.   Il reclamante solleva “forti dubbi sull'indipendenza” del Giudice di pace per avere deciso in favore dell'istante ignorando fatti e principi di diritto in materia di rifusione di spese preprocessuali. Per tacere del fatto che l'interessato non formula una chiara domanda di ricusa, errori del giudice non sono di per sé suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione del giudice (DTF 143 IV 74 consid. 3.2). Il solo fatto di avere deciso a sfavore di una parte non è per altro motivo di ricusa. La doglianza si esaurisce per finire in una mera recriminazione.

                                   8.   Nel merito, il reclamante ammette di avere occupato la cantina dell'istante ma sostiene che le parti non hanno avuto bisogno di alcun sostegno giuridico per risolvere il litigio. Infatti – egli continua – dopo avere accertato che la cantina da lui occupata spettava all'istante rimanevano in discussione solo gli aspetti pratici e che si sono risolti in breve. A suo parere, l'intervento dell'avv. C__________ riguardava piuttosto un'altra controversia tra le parti relativa a un abuso d'ufficio perpetrato dall'istante, agente di polizia, nei suoi confronti, tant'è che l'intervento di quel legale è successivo a una lettera in cui il suo legale contestava tale abuso all'istante. In ogni caso, per il reclamante, le spese preprocessuali sono rimborsabili con l'indennità per ripetibili nell'ambito dell'azione giudiziaria e solo in casi del tutto eccezionali possono essere richieste in un procedimento autonomo in virtù dell'art. 41 CO. A suo avviso, tuttavia, non è vi stato alcun atto illecito da parte sua di modo che il primo giudice l'ha erroneamente condannato a rimborsare le spese legali dell'attore.

                                         a)   Ora, già si è detto che, assente ingiustificato all'udienza del 24 maggio 2019, il convenuto non può addurre fatti non addotti davanti al primo giudice (art. 326 cpv. 1 CPC). Premesso ciò, è vero che secondo la prassi più recente le spese di assistenza legale precedenti l'apertura di una causa sono ripagate, di regola, con l'indennità per ripetibili e che solo in via del tutto eccezionale esse possono essere fatte valere separatamente come posta di un danno, spiegando partitamente in che consista l'illiceità del comportamento avversario (sentenza del Tribunale federale 4A_148/2016 del 30 agosto 2016 consid. 2.4, in: SZZP/RSPC 2017 pag. 203; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2019.43 del 22 maggio 2020 consid. 12). Nella fattispecie, l'istante, sebbene in modo conciso, ha indicato, senza contestazioni da parte del convenuto, come l'illiceità del comportamento di quest'ultimo risiedeva nell'occupazione abusiva della propria cantina. Ora, l'occupazione di vani altrui non autorizzata dalla legge o senza il consenso del proprietario è illecita. Posto che la controversia si è risolta prima dell'avvio di un'azione giudiziaria e che la contestazione sulla necessità e l'adeguatezza dell'intervento del legale è tardiva, la conclusione del Giudice di pace non può ritenersi errata. Nelle circostanze descritte il reclamo vede la sua sorte segnata.

                                   9.   L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.

                                10.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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