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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.08.2019 16.2019.37

28. August 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,422 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Azione di accertamento dell'inesistenza del debito - reclamo tardivo – tentativo di conciliazione - buona fede

Volltext

Incarto n. 16.2019.37

Lugano 28 agosto 2019/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 6 giugno 2019 presentato dall'

  RE 1   

contro la decisione emessa il 29 aprile 2019 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 28/A/18/AN (azione di accertamento dell'inesistenza del debito) da lui promossa con istanza del 30 aprile 2018 nei confronti di  

 CO 1  (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),  

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con decisione del 27 luglio 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 ha dichiarato inammissibile l'istanza promossa nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti dall'RE 1 il 25 aprile 2017 volta ad ottenere da CO 1 il pagamento di fr. 8880.– corrispondenti al saldo di una sua nota professionale emessa il 7 novembre 2016 e ha posto le spese processuali di fr. 200.– a carico dell'istante tenuto a rifondere alla controparte fr. 900.– per ripetibili (inc. SO.2017.2058). Un reclamo presentato dall'istante volto alla riduzione dell'ammontare delle ripetibili è stato respinto da questa Camera il 19 gennaio 2018 (inc. 16.2017.27). Il 6 febbraio 2018 CO 1 ha fatto notificare all'RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 900.– oltre interessi al 5% dal 27 luglio 2017, cui l'escusso ha interposto opposizione.

                                  B.   Il 30 aprile 2018 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest con un'azione di inesistenza del debito in procedura semplificata chiedendogli di “accertare l'inesistenza del debito per avvenuto pagamento” e di “ordinare l'annullamento della procedura esecutiva n. __________ di fr. 900.– dell'UE di Lugano”. Nelle sue osservazioni delCO 1 ha proposto di respingere l'azione, osservando in particolare di non eccepire la mancata preventiva conciliazione per facilitare la fine della vertenza. Con una replica del 29 agosto 2018 e una duplica del 14 novembre 2018 le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista. All'udienza del 20 marzo 2019, indetta per una “conciliazione”, le parti hanno nuovamente riaffermato le loro posizioni e il Giudice di pace ha indicato che avrebbe emanato la decisione.

                                  C.   Statuendo con decisione del 29 aprile 2019 il Giudice di pace ha respinto l'istanza (dispositivo n. 1), ha posto la tassa di giustizia di fr. 100.– a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla controparte fr. 500.– per ripetibili (dispositivo n. 2) e indicato quale rimedio giuridico esperibile contro la stessa sentenza il reclamo a questa Camera “entro il termine di 10 giorni non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 145 e art. 319 e segg. CPC)” (dispositivo n. 3). Il 2 maggio 2019 l'istante ha chiesto al Giudice di pace di rettificare il dispositivo n. 3 della predetta decisione nel senso di indicare in 30 giorni il termine d'impugnazione. Il 27 giugno 2018 (recte: 3 maggio 2019) il Giudice di pace ha trasmesso alle parti un nuovo esemplare della decisione indicando di avere “corretto e sostituito la decisione senza modificare la data di emissione, la scadenza per impugnare la decisione viene automaticamente prolungata”.

                                  D.   Con reclamo del 6 giugno 2019 RE 1 è insorto a questa Camera chiedendo di dichiarare nulla la sentenza emanata dal giudice di pace il 29 aprile 2019. Il 5 agosto 2019 CO 1 ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni evidenziando nondimeno un comportamento abusivo da parte del reclamante.

Considerando

in diritto:                 1.   L'istante ha presentato, sulla base di un formulario prestampato, un'azione semplificata in virtù dell'art. 244 CPC, volta a far accertare l'inesistenza del debito di fr. 900.– nei confronti del convenuto “per avvenuto pagamento” e di “ordinare l'annullamento della procedura esecutiva n. __________ di fr. 900.– dell'UE di Lugano”. Il Giudice di pace, quantunque in un'ordinanza si sia riferito alle norme sulla procedura sommaria e abbia poi intitolato il verbale del 20 marzo 2019 “udienza di conciliazione”, ha trattato l'istanza come un'azione di accertamento dell'inesistenza del credito fondata sull'art. 88 CPC in procedura semplificata. Il che è corretto giacché dandosi opposizione a un precetto esecutivo, come in concreto, fino al 31 dicembre 2018 per ottenere l'annullamento giudiziale dell'esecuzione unicamente l'azione di accertamento negativo ordinaria sulla base dell'art. 88 CPC, e non quella in applicazione dell'art. 85a LEF, era proponibile (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 79 e 80 ad art. 88). Premesso ciò, le decisioni emanate dal Giudice di pace nella procedura semplificata sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni (art. 321 cpv. 1 CPC) sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 2 lett. a CPC).

                                   2.   Come si è accennato, il Giudice di pace ha emanato la sua decisione il 29 aprile 2019 salvo trasmettere alle parti un altro esemplare della stessa, con la corretta indicazione dei termini di impugnazione, il 3 maggio 2019. Visto che l'attore ha interposto reclamo il 6 giugno 2019 occorre esaminare la tempestività del rimedio.

                                         a)  Che ogni decisione debba contenere l'indicazione dei mezzi di impugnazione, se le parti non hanno rinunciato all'impugnazione medesima è pacifico (art. 238 lett. f CPC). L'omessa o l'erronea indicazione dei mezzi d'impugnazione non rende inefficace la decisione (CCR, sentenza inc. 16.2013.30 del 4 settembre 2013 consid. 1b con rinvii; v. anche Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2a edizione, n. 12 ad art. 238). Ciò non sospende né interrompe i termini di ricorso che continuano a decorre (Trezzini, op. cit., Vol. 1, 2ª edizione, n. 33 ad art. 238), tant'è che una nuova notifica della decisione con la corretta indicazione dei rimedi giuridica non è necessaria (Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, edizione 2012, n. 28 ad art. 238). Le parti non sono quindi esonerate dal rispettare il termine di ricorso “usuale” né autorizzate a insorgere in ogni momento (CCR, inc. 16.2013.30 del 4 settembre 2013 consid. 1a).

                                              Ad ogni modo, la mancanza o la fallace indicazione di un rimedio giuridico non deve cagionare pregiudizio alle parti. Pertanto, una parte che agisce tardivamente può valersi di un'indicazione erronea nei rimedi giuridici e quindi invocare la propria buona fede, se non avrebbe potuto scoprire agevolmente l'errore anche con la dovuta diligenza che ci si poteva aspettare da lei (DTF 138 I 53 consid. 8.3.2 con rimandi; sentenza del Tribunale federale 5A_706/2018 dell'11 gennaio 2019 consid. 3.1 in: RSPC 2019 pag. 152).

                                         b)  In concreto, la decisione del primo giudice è pervenuta all'istante il 30 aprile 2019 (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________). Ora, che l'indicazione dei rimedi di diritto fosse errata e immediatamente riconoscibile è indubbio, tant'è che lo stesso istante se ne è prontamente accorto chiedendo al primo giudice di rettificare la decisione. Se non che, come si è visto, anche in tal caso il termine di impugnazione è iniziato a decorrere. Né una rettifica in applicazione dell'art. 334 CPC entrava in linea di conto ove appena si pensi che l'indicazione dei rimedi giuridici non fa parte del dispositivo della sentenza. Il termine di reclamo non è dunque stato interrotto e sarebbe scaduto il 30 maggio 2019. Introdotto il 6 giugno 2019 il reclamo in esame è tardivo.

                                         c)   Non si disconosce che il 3 maggio 2019 il Giudice di pace ha trasmesso alle parti un nuovo esemplare “corretto” che sostituiva la decisione da lui emessa il 29 aprile precedente. Tuttavia, per tacere del fatto che lo stesso il Giudice di pace ha indicato di avere sostituito la decisione “senza modificare la data di emissione” e che “la scadenza per impugnare la decisione viene automaticamente prolungata”, egli non ha emesso una nuova decisione nel merito in applicazione dell'art. 334 CPC. Ne segue che quella nuova notificazione non ha fatto iniziare un nuovo termine. Si aggiunga che in presenza di una decisione rettificata in virtù dell'art. 334 CPC, solamente i dispostivi che sono stati oggetto di rettifica possono essere rimessi in discussione, di modo che se il termine di ricorso contro la decisione iniziale è scaduto, i dispositivo che non sono stati rettificati non possono più essere contestati (DTF 143 III 525 consid. 6.3 con rinvii). Tale principio era invalso anche sotto l'egida del previgente ordinamento processuale ticinese (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 334). In circostanze del genere, il giudizio di questa Camera sul reclamo dell'attore potrebbe quindi esaurirsi nelle considerazioni che precedono. Resta il fatto che, come si vedrà in appresso, quand'anche si volesse per avventura ammetterne la tempestività, l'esito del reclamo non muterebbe.

                                   3.   Il reclamante, ricordato di avere introdotto un'azione di accertamento dell'inesistenza del debito con la procedura semplificata, rimprovera sostanzialmente il Giudice di pace di non avere accertato che la stessa andava obbligatoriamente preceduta da un tentativo di conciliazione. Egli chiede pertanto di dichiarare nulla la decisione impugnata e di ritornare gli atti al primo giudice affinché convochi le parti a un tentativo di conciliazione.

                                         a)   Ora, che la procedura decisionale debba essere preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un'autorità di conciliazione è indubbio (art. 197 CPC). È altrettanto pacifico che l'azione promossa dall'istante non rientri nelle eccezioni dell'art. 198 CPC né – contrariamente a quanto sostiene il convenuto – in quella dell'art. 199 CPC, una rinuncia per atti concludenti potendo tutt'al più intervenire in controversie patrimoniali con un valore litigioso superiore a fr. 100 000.–. In sostanza, l'attore non può introdurre azione senza disporre di un'autorizzazione ad agire rilasciata dall'autorità di conciliazione in seguito al fallimento del relativo tentativo (art. 209 CPC). L'esistenza di una valida autorizzazione ad agire costituisce un presupposto di ricevibilità e deve di principio essere esaminata d'ufficio dal giudice (DTF 142 III 787 consid. 3.1.2 con rinvio; 141 III 158 consid. 2.1 con rinvio).

                                                Ove la procedura prosegua il suo corso senza che il giudice abbia verificato l'esistenza di una valida autorizzazione ad agire, e senza che la parte convenuta se ne sia lamentata al momento dello scambio degli scritti, il principio della buona fede (art. 52 CPC) si oppone, salvo casi particolari, all'irricevibilità dell'azione per mancanza di tale presupposto (Bohnet in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 66 ad art. 59 richiamato anche da Zürcher in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 18 ad art. 60; Zingg in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, edizione 2012, n. 14 ad art. 60).

                                         b)   In concreto, come si è visto, il 30 aprile 2018 l'attore, avvalendosi di un formulario prestampato, ha introdotto un'azione di inesistenza del debito in procedura semplificata. Nelle sue osservazioni il convenuto ha preliminarmente eccepito la mancanza di un tentativo di conciliazione ma “per facilitare la fine della vertenza rinuncia a prevalersi della mancata conciliazione” (pag. 2). Sulla problematica l'attore nemmeno ha alluso nella sua replica, limitandosi a rilevare che le argomentazioni della controparte “non sono che questioni di lana caprina” (pag. 2). La procedura è poi proseguita e nessuno ha più accennato alla mancanza di tale presupposto.

                                         c)   Premesso ciò, nella misura in cui il reclamante lamenta la mancata previa conciliazione in una causa da lui promossa dopo che la parte convenuta, nella risposta, aveva accennato a tale difetto senza che l'attore abbia poi cercato di rimediare alla mancanza del presupposto processuale, la doglianza in questa sede offende l'art. 52 CPC e, con esso, il precetto della buona fede processuale. Una parte non può, di conseguenza, attendere l'emissione del giudizio per formulare censure d'ordine che avrebbe potuto opporre precedentemente. A maggior ragione ove il difetto è riconducibile alla parte medesima. Se ne conclude che, su questo punto il reclamo è privo di consistenza ed è così destinato all'insuccesso.

                                   4.   Il reclamante critica infine l'attribuzione alla controparte di un'indennità di fr. 500.– per ripetibili, ritenendo che un tale ammontare sia sproporzionato rispetto al valore di causa di fr. 900.–.

                                         Ora, per tacere del fatto che il reclamante nemmeno quantifica l'ammontare dell'indennità che andrebbe riconosciuta alla controparte vittoriosa, è possibile che, a prima vista, l'indennità riconosciuta potrebbe apparire elevata rispetto al valore litigioso. L'interessato dimentica tuttavia che la procedura ha richiesto lo scambio di due allegati scritti e la partecipazione a un'udienza. Anche volendo applicare l'aliquota massima del 25% prevista dall'art. 11 cpv. 1 Regolamento del Consiglio di Stato per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310), per le cause di valore litigioso inferiore ai fr. 20 000.–, l'onorario di fr. 225.– non retribuirebbe nemmeno un'ora di lavoro alla tariffa di fr. 280.– orari. Si giustifica pertanto di far capo alla deroga prevista dall'art. 13 del regolamento, prevista in caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto sulla scorta della tariffa. Nelle circostanze descritte, nel riconoscere al convenuto un'indennità di fr. 500.–, che tenuto conto delle spese e dell'IVA remunera meno di due ore di lavoro, non si può dire che il primo giudice sia incorso in un eccesso o abuso del potere di apprezzamento di cui gode nella determinazione delle spese giudiziarie (sentenza del Tribunale federale 5A_140/2019 del 5 luglio 2019 consid. 5.1.3 con riferimenti). Anche al riguardo la decisione impugnata resiste pertanto alla critica.

                                   5.   In definitiva il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto da parte del Giudice di pace, dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, il resistente avendo per finire rinunciato a presentare formali osservazioni. 

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   . – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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