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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 01.04.2020 16.2019.13

1. April 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,535 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Procedura di conciliazione: richiesta di giudizio e conseguenze dell'assenza della parte convenuta all'udienza

Volltext

Incarto n. 16.2019.13

Lugano 1 aprile 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 12 febbraio 2019 presentato da

 RE 1   RE 2  (EAU) (patrocinati dall'avv.  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 18 gennaio 2019 dal Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa C.37/2018 (rapporti di vicinato) promossa nei loro confronti con istanza del 14 maggio 2018 da  

 CO 1 ,

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza di conciliazione del 27 febbraio 2018 CO 1, proprietario delle particelle n. 842, 2529 e 2823 RFD di __________, ha convenuto RE 1, comproprietaria con il fratello RE 2 della confinante particella n. 2707, davanti al Giudice di pace del circolo di Mendrisio per ottenere il pagamento di fr. 1000.–, oltre interessi corrispondenti alle spese da lui sostenute per la potatura di una siepe posta sul fondo contiguo che fuoriusciva sulla sua proprietà. All'udienza del 16 aprile 2018, indetta per la conciliazione, il Giudice di pace, preso atto che l'attore aveva dichiarato “di ritirare l'istanza riservandosi il diritto di ripresentarla”, ha stralciato la causa dal ruolo (inc. C. 13/2018).  

                                  B.   Il 14 maggio 2018 CO 1 si è nuovamente rivolto al medesimo Giudice di pace per un tentativo di conciliazione volto a ottenere da RE 1 e da RE 2 il pagamento di fr. 1000.–, oltre interessi al 5% dal 21 gennaio 2018, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione da loro interposta al precetto esecutivo n. __________3 dell'Ufficio di esecuzione di Mendrisio. Il 19 luglio 2018 il Giudice di pace ha citato le parti all'udienza di conciliazione del 14 gennaio 2019. La citazione destinata a RE 2 è stata trasmessa per commissione rogatoria internazionale previa traduzione degli atti in arabo. Il 10 gennaio 2019 l'avv. PA 1 ha comunicato al Giudice di pace di avere assunto il patrocinio dei convenuti, informandolo che essi non sarebbero comparsi all'udienza sia perché l'istanza diretta verso RE 1 era inammissibile, sia perché RE 2 non era tenuto a parteciparvi. All'udienza del 14 gennaio 2019 si è così presentato il solo attore, che ha confermato le sue domande e ha chiesto l'emanazione di una decisione in virtù dell'art. 212 CPC.

                                  C.   Statuendo con decisione del 18 gennaio 2019 il Giudice di pa­ce, in accoglimento dele istanze, ha obbligato i convenuti a versare solidalmente all'attore fr. 1000.– oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2017. Sul rigetto dell'opposizione il giudice non ha statuito. Le spese processuali di complessivi fr. 899.25 (tassa di giustizia fr. 350.– e spese di traduzione fr. 549.25) sono state poste in solido a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'attore – sempre con vincolo di solidarietà – un'indennità di fr. 150.–.

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 12 febbraio 2019 in cui chiedono di riformare la decisione impugnata nel senso di dichiarare inammissibile l'istanza in quanto diretta contro RE 1, o in ogni caso di respingerla integralmente. Con decreto del 19 febbraio 2019 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contestuale al reclamo. Invitato a presentare osservazioni, CO 1 è rimasto silente. 

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], ZPO Kommentar, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 21 gennaio 2019. Introdotto il 12 febbraio 2019 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato), il reclamo è dunque tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

                                   3.   Il Giudice di pace, dopo avere ritenuto ingiustificata l'assenza dei convenuti all'udienza di conciliazione, ha considerato che costoro, in veste di comproprietari del fondo su cui era posta la siepe, andavano convenuti in litisconsorzio, la prestazione richiesta dall'attore essendo indivisibile. Premesso ciò, il primo giudice ha accertato che l'attore, dopo avere invano sollecitato i vicini a tagliare la siepe, ha incaricato all'uopo un giardiniere. Richiamato l'art. 140 LAC, il Giudice di pace ha constatato la morosità dei convenuti e la pretesa dell'attore “sufficientemente provata e legittima” donde l'accoglimento della petizione.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 e RE 2 lamentano una violazione del loro diritto di essere sentiti rilevando che quantunque all'udienza di conciliazione l'attore possa chiedere una decisione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC, il Giudice di pace deve dare la possibilità alle parti di esprimersi, almeno oralmente. Inoltre, a loro dire, tale lesione non permetterebbe un'eventuale riconoscimento della decisione all'estero, RE 2 non avendo potuto difendersi senza che ciò potesse essergli rimproverato vista la mancanza di obbligo di presenziare all'udienza.

                                         a)  Per l'art. 212 cpv. 1 CPC in caso di mancata conciliazione l'autorità può, su richiesta dell'attore, emanare una decisione nel merito in caso di controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.–. Questa Camera ha già avuto modo di precisare che se tale presupposto dovrebbe di principio figurare nell'istanza di conciliazione, affinché la parte convenuta possa essere a conoscenza di una possibilità del genere, una richiesta di decisione può anche essere formulata in ogni tempo, segnatamente all'udienza, fermo restando che nella citazione all'udienza di conciliazione la parte convenuta sia resa attenta della facoltà per la parte attrice di presentare una richiesta del genere (RtiD II-2014 pag. 871 consid. 4a con vari riferimenti; più recentemente: CCR sentenza inc. 16.2018.49 del 20 novembre 2018 consid. 6a; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 2 ad art. 212).

                                         b)  Nella fattispecie è pacifico che nelle istanze di conciliazione CO 1 non ha chiesto al Giudice di pace di decidere. La citazione del 19 luglio 2018 per l'udienza di conciliazione trasmessa ai convenuti menziona la seguente indicazioni:                                                                             

                                               4. Proposta di giudizio (art. 210 CPC) e Decisione (art. 212 CPC)

                                                       Il Giudice può sottoporre alle parti una proposta di giudizio fino a un valore litigioso di fr. 5000.– (art. 210 CPC); egli può, su richiesta orale della parte attrice, giudicare le controversie fino a un valore di fr. 2000.– emettendo la propria decisione (art. 212 CPC).

                                              All'udienza di conciliazione del 14 gennaio 2019 CO 1 ha espressamente chiesto al Giudice di pace di procedere all'emanazione di una decisione una decisione, cosa che questi ha fatto. Premesso che l'indicazione fornita dal primo giudice nella menzionata citazione era senz'altro sufficiente per garantire i diritti della parte convenuta debitamente assistita come in concreto da un rappresentante professionale, dal profilo formale la decisione del Giudice di pace di dare seguito alla richiesta dell'attore non presta il fianco a critiche, tanto meno in assenza di contestazione da parte dei reclamanti.

                                         c)  Premesso ciò, l'assenza dei convenuti era ingiustificata. Il fatto che per RE 1 l'azione era improponibile, e sulla questione si ritornerà in appresso, non giustificava la sua assenza, tale motivo non rientrando in quelli di dispensa previsti dall'art. 204 cpv. 3 CPC. Quanto a RE 2 è vero che, in quanto domiciliato all'estero, egli era esentato dalla comparizione personale (art. 204 cpv. 3 lett. a CPC), ma proprio per tale motivo egli doveva farsi rappresentare, pena la contumacia. E in tal caso è il rappresentante a dover comparire all'udienza munito dei necessari poteri per perfezionare una conciliazione (Egli in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol II, 2ª edizione, n. 15 a 17 ad art. 254). Che l'interessato non volesse assumersi costi per partecipare a un'udienza “di una pretesa del tutto infondata” non lo esonerava dalla comparizione, per il tramite del suo rappresentante. Ne segue che entrambi i convenuti erano contumaci di modo che nulla impediva al Giudice di pace di procedere come in caso di mancata conciliazione (art. 206 cpv. 2 CPC; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_416/2019 del 5 febbraio 2020 consid. 3.2 con rinvio a DTF 141 III 165 consid. 2.4). Ingiustificatamente assenti all'udienza, i convenuti vanno rimessi alle loro responsabilità e non possono far valere violazioni del loro diritto di essere sentiti. Né la legge impone al Giudice di pace, al momento di passare alla fase decisionale, di convocare nuovamente le parti per dar loro la possibilità di esprimersi. Al proposito il reclamo è destinato all'insuccesso.

                                   5.   I reclamanti sostengono che, ad ogni modo, l'istanza nei confronti di RE 1 andava dichiarata irricevibile poiché l'attore aveva desistito nella precedente procedura vertente sui medesimi fatti, onde la regiudicata. Per di più, essi soggiungono, contrariamente all'opinione del primo giudice, la prestazione richiesta era perfettamente divisibile poiché si tratta di una prestazione pecuniaria.

a)     Con i reclamanti si conviene che in regime di comproprietà, contrariamente alla pretesa volta a ottenere il taglio della siepe di natura indivisibile (RtiD II-2011, pag. 694; CCR sentenza inc. 16.2014.4 del 9 maggio 2014 consid. 4), il risarcimento del danno riguarda una pretesa divisibile (RtiD I-2016 pag. 680 consid. 4). Resta il fatto che in caso di responsabilità secondo l'art. 679 CC tale azione può sì essere diretta contro ogni comproprietario, ma è altresì ammessa la solidarietà (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 1965, n. 55 ad art. 679 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6ª edizione, pag. 501 n. 1827; Bohnet, Actions civiles, Vol, I: CC et LP, 2ª edizione, § 46 n. 30). Al riguardo non occorre dilungarsi.

                                         b)  Per quel che riguarda l'eccezione di regiudicata, gli interessati disconoscono che il ritiro dell'azione (desistenza incondizionata) va distinto dal ritiro dell'istanza di conciliazione (desistenza condizionata). Soltanto la prima costituisce desistenza in virtù dell'art. 208 cpv. 2 CPC, ovvero ha l'effetto di una decisione passata in giudicato, ma non la seconda poiché l'onere di continuare il processo sorge soltanto davanti al giudice del merito (Trezzini, op. cit., Vol. 2, n. 5-6 ad art. 208). In concreto, è vero che nel decreto di stralcio del 16 aprile 2018 il Giudice di pace ha accennato all'art. 241 cpv. 1 CPC (doc. 1). Tale indicazione è manifestamente errata ove appena si pensi che in occasione di quell'udienza l'attore ha specificato di ritirare l'istanza “riservandosi il diritto di ripresentarla”. Si tratta senza equivoci di una desistenza condizionata che non genera regiudicata (Trezzini, op. cit., Vol. 1, 2ª edizione, n. 10 ad art. 65; Infanger in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 12-13 ad art. 208). Il reclamo si rivela infondato.

                                   6.   I reclamanti ritengono inoltre che la pretesa dell'attore non sia dimostrata giacché manca la prova del pagamento della fattura del giardiniere. Non essendovi estinzione del debito, l'attore non ha alcun credito verso di loro. La censura potrebbe essere dichiarata d'acchito inammissibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre nuove allegazioni e contestazioni. Sia come sia, con la loro assenza all'udienza del 14 gennaio 2019 i convenuti non hanno contestato i fatti allegati dall'attore. E siccome sono oggetto di prova soltanto i fatti rilevanti controversi (art. 150 cpv. 1 CPC) – o quelli non controversi ma per i quali il giudice nutre notevoli dubbi (art. 153 cpv. 2 CPC) – in assenza di contestazioni l'attore è di principio liberato dall'obbligo di provare i fatti che ha allegato a fondamento della propria pretesa. Il convenuto contumace corre quindi il rischio che il giudice emani una decisione finale basandosi sui soli fatti allegati dalla parte attrice (cfr. art. 223 cpv. 2 CPC per analogia). Ad ogni modo, i reclamanti non negano di essere stati sollecitati dal vicino a tagliare la siepe, né che successivamente la stessa sia stata mondata a opera di un giardiniere, il quale ha poi emesso la sua fattura a carico dell'attore. Quest'ultimo è pertanto debitore dell'importo indicato nella fattura e ciò basta per ammettere il pregiudizio, trattandosi di un aumento dei passivi (cfr. sentenza del Tribunale federale 4P.236/2003 del 16 marzo 2004 consid. 8.3.1; v. anche Trezzini, op. cit., Vol. 1, n. 66 ad art. 157). Una volta di più il reclamo è destituito di buon diritto.

                                   7.   RE 1 e RE 2 asseverano infine che nell'addebitare loro le spese di traduzione il primo giudice si è sospinto ultra petita, di modo che questa somma, “non essendo oggetto dell'istanza non è dovuta”. La censura è manifestamente pretestuosa. La traduzione degli atti processuali si è resa necessaria per convocare RE 2 per commissione rogatoriale internazionale. Si tratta manifestamente di una spesa processuale che viene poi posta a carico della parte soccombente. Il costo nulla ha a che vedere con la pretesa fatta valere in giudizio dall'attore. In definitiva il reclamo vede la sua sorte segnata.

                                   8.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone questione di indennità per inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), l'attore non avendo presentato osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dei reclamanti.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; –   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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