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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 18.12.2019 16.2018.57

18. Dezember 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,910 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Irricevibilità del rimedio giuridico: scelta consapevole del rappresentante professionale di presentare un appello invece di un reclamo

Volltext

Incarto n. 16.2018.57

Lugano 18 dicembre 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire sull'appello del 29 ottobre 2018 presentato da

 RE 1 ora  (L) (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro il decreto di stralcio emesso il 18 ottobre 2018 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa CA.2018.209 (proprietà per piani: provvedimenti cautelari) promossa con istanza del 7 giugno 2018 dalla

CO 1  (patrocinata dall'avv.  PA 2 ),  

e nella causa CA.2018.219 (proprietà per piani: provvedimenti cautelari) promossa con istanza del 14 giugno 2018 dalla stessa Comunione dei comproprietari del ‟Condominio CO 1ˮ nei confronti di RE 1;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla particella n. 410 RFD di __________ sorge una proprietà per piani (“Condominio AO 1”), e composto di 35 proprietà per piani (dalla n. 6845 alla n. 6880). AP 1 possiede l'unità n. 6848 (12.540/1000 del fondo base), con diritto esclusivo sull'appartamento n. 4 cui è assegnato in uso il giardino “L”. L'appartamento è abitato da __________ F__________ in virtù di un contratto di locazione stipulato con il condomino.

                                  B.   All'assemblea generale straordinaria del 20 marzo 2017 i comproprietari hanno deciso con ‟grande maggioranza qualificata a favoreˮ di procedere con la sostituzione dei serramenti fronte lago e parte di quelli laterali con una spesa preventivata in fr. 330 000.– approfittando della partecipazione delle __________ di fr. 110 000.– (oggetto 4b).

                                  C.   Il 7 giugno 2018 la Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1” si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché ordinasse in via cautelare, già inaudita parte, ad AP 1 – sotto varie comminatorie – di concedere immediatamente l'accesso alla sua unità e al giardino ‟Lˮ per la sostituzione e posa dei nuovi serramenti e di concedere tale accesso anche il 28 giugno 2018 per la posa della tapparella. Con decreto supercautelare del 7 giugno 2018 il Pretore ha ordinato la misura richiesta. Nelle sue osservazioni dell'11 giugno 2018 il convenuto ha chiesto la sospensione – inaudita parte – della decisione supercautelare e il riesame intermedio, proponendo inoltre di respingere l'istanza. Con decreto supercautelare del 12 giugno 2018 il Pretore ha respinto la richiesta cautelare ponendo le spese processuali di complessivi fr. 200.– a carico del convenuto, riservando una diversa ripartizione dell'ambito della decisione cautelare (CA.2018.209).

                                  D.   Il 14 giugno 2018 RE 1 si è rivolto al Pretore con una nuova istanza cautelare in cui ha chiesto di ordinare alla Comunione dei comproprietari del “Condominio CO 1”, già inaudita parte, di provvedere al montaggio della tapparella. Con decreto supercautelare del 18 giugno 2018 il Pretore ha respinto l'istanza ponendo le spese processuali di complessivi fr. 150.– a carico del convenuto, riservando una diversa ripartizione dell'ambito della decisione cautelare (CA.2018.209).

                                  E.   Il 4 luglio 2018 la Comunione dei comproprietari del “Condominio CO 1ˮ ha comunicato che la finestra e la tapparella dell'appartamento del convenuto erano state posate. Con decreto del 18 ottobre 2018 il Pretore ha tolto le procedure dal ruolo siccome prive d'oggetto e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 500.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 1200.– per ripetibili.

                                  F.   Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29 ottobre 2018 nel quale chiede di porre tutte le spese giudiziarie a carico dell'istante. Nelle sue osservazioni del 28 novembre 2018 la Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1” conclude per la reiezione del rimedio.

Considerando

in diritto:                 1.   Il dispositivo sulle spese giudiziarie di un decreto di stralcio è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se esso è stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, come in concreto (art. 249 lett. d n. 5 CPC), il termine per ricorrere è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il decreto impugnato è giunto al convenuto il 19 ottobre 2018. Introdotto il 29 ottobre 2018, ultimo giorno utile, di per sé il ricorso in esame è tempestivo. Il problema è che RE 1 non ha presentato recla­mo, bensì appello, rimedio che non è ammissibile contro l'impugnazione indipendente di una decisione in materia di spese giudiziarie. Occor­re esaminare pertanto se l'appello possa essere trattato come recla­mo.

                                   2.   La giurisprudenza recente ha avuto modo di precisare che è possibile a un'autorità di secon­do grado convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, nel caso in cui un mandatario professionale inoltri scientemente un mezzo d'impugnazione quan­do avrebbe dovuto sapere, usando la debita diligenza, che quel mezzo d'impugnazione è erroneo (CCR sentenze inc. 16.2016.79 del 21 dicem­bre 2018 consid. 2, 16.2017.21 del 15 aprile 2019 consid, 2 e 16.2018.6 del 27 agosto 2019 consid. 2 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicata in: RSPC 2018 pag. 408).

                                   3.   Nella fattispecie l'introduzione dell'appello non può dirsi dovuta a svista o inavvertenza manifesta. Non solo il memoriale è espressamente intestato come appello, ciò anche nella tempestività (pag. 3 in alto) e nelle richieste di giudizio il rimedio è definito ‟appellazioneˮ (pag. 2), ma RE 1 si definisce “appellante” non meno di sei volte nel corso della motivazione e il termine di “appello” figura anch'esso, peraltro in maiuscolo, più volte. Il convenuto ha quindi inoltrato appello con l'intenzione di appellare, non di presentare reclamo. D'altro lato l'improponibilità dell'appello contro una decisione in materia di spese giudiziarie era evidente, sancita a chiare lettere dall'art. 110 CPC. Non poteva quindi lasciare spazio al dubbio. Ne segue che, irricevibile, l'appello sfugge a qualsiasi disamina.

                                   4.   Si dà atto che RE 1 può essere stato indotto in erro­re dalla fallace indicazione dei rimedi giuridici in calce alla sentenza del Pretore, secondo cui la decisione era impugnabile entro dieci giorni con appello. Un'indicazione sbagliata dei rimedi giuridici non può tuttavia creare una via di ricorso inesistente (DTF 129 III 89 consid. 2.1). E un mandatario professionale non può valersi dell'errata indicazione di rimedi giuridici contenuta in una decisione se gli è possibile ravvisare lo sbaglio consultando un chiaro testo di legge, senza compiere ricerche di giurisprudenza o di dottrina (DTF 141 III 273 consid. 3.3 in fine; 138 I 54 consid. 8.3.2; v. anche Daniel Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kom­mentar zur Schweizeri­schen ZPO, 3ª edizione, n. 27 ad art. 238 con numerosi riferimenti). In concreto bastava al patrocinatore del convenuto consultare il Codice di procedura civile per accorgersi dell'inesattezza. L'errata indicazione dei rimedi giuridici che figura nella sentenza impugnata non può quindi essere invocata a giustificazione. Ciò basterebbe per emanare un sindacato di irricevibilità senza addentrarsi in altre disamine.

                                   5.   Si aggiunga che nel caso specifico la conversione dell'appello in reclamo sarebbe in ogni modo risultata infruttuosa. L'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC stabilisce che qualora una causa sia stralciata dal ruolo siccome priva d'oggetto e la legge non preveda altrimenti, il giudice può prescindere dai criteri di ripartizione dell'art. 106 CPC (principio della soccombenza) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. A tal fine occorre considerare, segnatamente, quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento caduco (I CCA, sentenza inc. 11.2019.47 del 3 luglio 2019, consid. 6 con richiami).

                                   a)  Il primo giudice ha posto le spese giudiziarie a carico del convenuto per “il suo infondato comportamento processuale” poiché le procedure sono state generate dal rifiuto, non giustificato da ragioni oggettive, di RE 1 “di permettere il regolare svolgimento dei lavori di sostituzione delle finestre e delle tapparelle del condominio già predisposti e programmati da tutti i condomini. Lavori dei quali poi ha preteso l'esecuzione immediata”.

                                   b)  RE 1 – in estrema sintesi – contesta di avere negato l'accessibilità all'appartamento sostenendo che era il suo inquilino, unico possessore, che vi si opponeva per problemi di salute. E siccome egli nulla poteva fare, l'attrice avrebbe dovuto convenire direttamente il conduttore per costringerlo a lasciar eseguire i lavori. Egli afferma poi che non si è tenuto conto del fatto che il suo inquilino, adducendo motivi di salute, lo aveva minacciato di disdire il contratto di locazione se l'avvolgibile non fosse stato posato immediatamente.

                                   c)  Ora, non fa dubbio che la libertà di utilizzo del comproprietario di un'unità di proprietà per piani gli permette di locare la sua unità (Wermelinger, La proprieté par étages, 3ª edizione, n. 25 e 26 ad art. 712a CC). Tuttavia il proprietario risponde personalmente del comportamento delle persone da lui autorizzate a utilizzare la sua unità (Wermelinger, op. cit., n. 27 ad art. 712a CC). Ne segue che per quanto attiene il rifiuto di permettere di compiere i lavori decisi dall'assemblea, da eseguire nelle parti comuni tramite accesso alla parte in diritto esclusivo, esso era ascrivibile al convenuto, e a ragione la Comunione dei comproprietari del ‟Condominio CO 1ˮ ha convenuto il condomino.

                                   d)  Quanto ai motivi dell'opposizione, è vero che l'inquilino del convenuto, sulla scorta di ragioni mediche, ha minacciato la disdetta immediata del contratto di locazione a norma dell'art. 266g CO se il proprietario non avesse provveduto alla posa immediata della tapparella smontata al fine di procedere alla sua sostituzione. Ora, è vero che il locatore può procedere a migliorie della cosa soltanto se possono essere ragionevolmente imposte al conduttore, ovvero tenendo riguardo per gli interessi di quest'ultimo (art. 260 CO). In concreto, anche potendo ammettere qualche disagio per la mancanza di tapparelle a finestre del pianoterreno, incombeva al proprietario, consapevole del fatto che i lavori erano stati validamente deliberati e debitamente preannunciati, prendere le misure necessarie per attenuare eventuali disagi temporanei dall'inquilino. Ne segue che nell'addebitare le spese giudiziarie al convenuto il Pretore non è incorso in un abuso del suo potere di apprezzamento.

                             6.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il rimedio inammissibile sfuggendo a qualsiasi esame (art. 21 LTG). La Comunione dei comproprietari del ‟Condominio CO 1ˮ, che ha presentato osservazioni al rimedio per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico di RE 1, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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