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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 12.11.2018 16.2018.45

12. November 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,576 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Locazione - contenuto e ricevibilità del reclamo - lingua del procedimento

Volltext

Incarto n. 16.2018.45

Lugano 12 novembre 2018/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 22 agosto 2018 presentato da

 RE 1  

contro la decisione emessa il 21 agosto 2018 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SE.2018.19 (locazione: liberazione della garanzia) promossa nei suoi confronti con petizione dell'11 maggio 2018 dalla  

 CO 1 (rappresentata dall'RA 1 ,

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che dal 15 settembre 2015 al 15 novembre 2017 CO 1 ha locato ad RE 1 un appartamento ad __________ per una pigione mensile di fr. 980.– oltre a un acconto spese mensile di fr. 120.–;

                                         che ottenuta l'autorizzazione ad agire l'11 aprile 2018, l'11 maggio 2018 CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere la liberazione in suo favore della garanzia depositata dalla locataria sul conto di risparmio cauzione affitti presso la banca __________ di fr. 1960.– oltre interessi a parziale copertura dei canoni di locazione e acconti spese rimasti scoperti tra il 15 settembre e il 15 novembre 2017 di complessivi fr. 2162.50;

                                         che il Pretore ha notificato la petizione ad RE 1 assegnandole un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni;

                                         che nella sua presa di posizione del 25 maggio 2018, redatta in lingua tedesca, la convenuta ha postulato la reiezione della petizione, osservando in particolare di essere assente all'estero fino alla fine del mese di settembre 2018;

                                         che con ordinanza del 28 maggio 2018 il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 10 giorni per inoltrare l'atto in lingua italiana;

                                         che il giorno successivo la convenuta ha rispedito al primo giudice la busta contenente la citata ordinanza e ha ribadito, in tedesco, di non potere ricevere lettere inviatele per raccomandata ad __________ siccome all'estero per lavoro;

                                         che il 30 maggio 2018 il Pretore ha invitato la convenuta a farsi rappresentare qualora non fosse ad __________;

                                         che con lettere del 1°, del 4 e dell'11 giugno 2018 la convenuta ha risposto, sempre in tedesco, di essere rappresentata dall'assicurazione “A__________” e di rivolgersi a un indirizzo e-mail (“c__________c__________@__________.ch”);

                                         che con ordinanza del 18 giugno 2018 il Pretore ha assegnato alla convenuta un ulteriore termine di 15 giorni per produrre le proprie osservazioni o per chiedere di essere convocata a un'udienza;

                                         che il 27 giugno 2018 C__________ C__________ ha informato il Pretore di non rappresentare la convenuta e ha chiesto di concedere a quest'ultima un'ulteriore proroga per produrre le proprie osservazioni o chiedere la convocazione a un'udienza;

                                         che con ordinanza del 2 luglio 2018 il Pretore ha impartito alla convenuta un ultimo termine di 15 giorni per produrre le sue osservazioni o per chiedere la convocazione a un'udienza, avvertendola che scaduto infruttuoso il termine avrebbe deciso sulla scorta delle allegazioni e delle prove dell'attrice e che scritti non redatti in lingua italiana o sconvenienti non sarebbero stati considerati;

                                         che il 4 luglio 2018 la convenuta ha trasmesso al primo giudice l'avviso di ritiro, da lei ricevuto, della busta contenente la citata ordinanza e una lettera, in lingua tedesca, in cui ha riaffermato in particolare di non ricevere la posta ad __________ siccome all'estero per lavoro;

                                         che statuendo il 21 agosto 2018 il Pretore ha accolto la petizione e posto le spese processuali di fr. 200.– a carico della convenuta;

                                         che con scritto, in tedesco, del 22 agosto 2018, indirizzato alla Pretura, RE 1 si è lamentata in sintesi dell'utilizzo nella predetta decisione della lingua italiana a lei sconosciuta e chiesto di ordinare alla banca __________ di liberare a suo favore il deposito garanzia;

                                         che l'atto è stato trasmesso a questa Camera per competenza;

                                         che il 28 agosto 2018 il presidente di questa Camera ha assegnato a RE 1 un termine fino al 21 settembre 2018 per comunicare se l'atto dovesse essere inteso quale reclamo e in caso affermativo, di tradurlo in lingua italiana;

                                         che RE 1 non ha ritirato il plico raccomandato contenente la menzionata ordinanza (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio 98.41.__________);

                                         che RE 1 si è rivolta nuovamente al Pretore con lettere, scritte in parte i parte in italiano e in parte in tedesco, del 29 agosto 2018, del 9 settembre 2018, dell'8 ottobre 2018, del 15 ottobre 2018 e del 17 ottobre 2018, le quali sono state trasmesse a questa Camera;

                                         che i menzionati scritti di RE 1 non sono stati oggetto di intimazione alla controparte;

e considerando

in diritto:                       che all'invito presidenziale del 28 agosto 2018 RE 1 non ha dato seguito;

                                         che nondimeno, dalle successive lettere del 29 agosto e del 9 settembre 2018 si evince la manifesta volontà della stessa di interporre reclamo contro la decisione del Pretore;

                                         che nel Cantone Ticino ogni processo deve svolgersi in lingua italiana (art. 8 LOG e 129 CPC) ragione per cui i memoriali della convenuta, redatti in tedesco senza essere stati sanati nel termine assegnato, andrebbero dichiarati d'acchito irricevibili;

                                         che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente insostenibile (DTF 140 III 89 consid. 2);

                                         che il Pretore, rammentato che il procedimento si svolge in lingua italiana e ritenuti inammissibili gli atti redatti in tedesco dalla convenuta, ha constatato che, quantunque fosse stata debitamente avvertita, essa non ha dato seguito agli inviti di tradurre i suoi atti in lingua italiana né si è prevalsa del suo diritto a essere convocata ad un'udienza;

                                         che, ciò premesso, per il Pretore la pretesa dell'attrice era sufficientemente suffragata dalla documentazione prodotta, donde l'accoglimento della petizione;

                                         che la reclamante ribadisce di non conoscere l'italiano e chiede la traduzione in tedesco della decisione impugnata;

                                         che a norma dell'art. 8 cpv. 2 Cost. nessuno può essere discriminato per questioni di idioma, la libertà di lingua essendo garantita (art. 18 Cost.);

                                         che, pacificamente, le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano, mentre il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia (art. 70 cpv. 1 Cost.);

                                         che nei rapporti con le autorità la libertà di lingua è limitata dal principio della lingua ufficiale (principio di territorialità: cfr. DTF 136 I 153 consid. 4.3), nel senso che chi si trasferisce in un'altra area linguistica deve assumere quindi, per principio, le conseguenze che ne derivano;

                                         che nel Cantone Ticino ogni processo deve svolgersi in lingua italiana (art. 8 LOG e 129 CPC);

                                         che la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) non conferisce alle parti non italofone il diritto di ottenere la traduzione nella propria lingua di atti trovantisi all'incarto e redatti in una lingua che essa non padroneggia o che conosce solo in maniera imperfetta (DTF 131 V 39 consid, 3.3) né di ricevere traduzioni di sentenze (DTF 115 Ia 64 consid. 6b e c);

                                         che sotto questo profilo l'operato del Pretore, scevro da formalismo eccessivo, sfugge a qualsiasi critica;

                                         che per il resto, per quanto sia dato di capire, la reclamante sem­bre­rebbe sostenere che l'ente locato fosse difettoso, ma non pre­tende che la motivazione del Pretore, per il quale in assenza di una valida risposta l'allegazione non era stata comprovata, sia er­rata;

                                         che in tali circostanze questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dalla recla­mante (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321);

                                         che di regola le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                         che non si pone problema di indennità a CO 1, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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