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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 19.12.2019 16.2018.41

19. Dezember 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,603 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Contratto di telefonia - pena convenzionale - tasso degli interessi moratori

Volltext

Incarto n. 16.2018.41

Lugano 19 dicembre 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 30 agosto 2018 presentato da

RE 1 (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 30 luglio 2018 dal Pretore del Distretto di Riviera nella causa SE.2016.2 (contratto di telefonia) da lei promossa con petizione del 17 febbraio 2016 nei confronti della  

CO 1  (rappresentata da  RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 22 novembre 2012 la società CO 1 ha sottoscritto con la società __________ AG un contratto di telefonia della durata di 24 mesi con decorrenza dal 21 marzo 2013 riferito a tre utenze (una fissa e due mobili) di fr. 276.– mensili. Successivamente CO 1 ha sottoscritto con la medesima compagnia telefonica un abbonamento di telefonia mobile sempre della durata di 24 mesi con decorrenza dal 21 marzo 2013 riferito a un terzo apparecchio cellulare.

                                  B.   Per l'utilizzo delle prime tre utenze, __________ AG ha emesso il 1° settembre 2013 una fattura di fr. 1086.30, il 1° ottobre 2013 una di fr. 255.60 e il 1° novembre 2013 una di fr. 320.–. Il 19 novembre 2013 la compagnia telefonica ha condonato alla cliente parte della fattura (fr. 150.–) del 1° settembre 2013 chiedendole di versare complessivi fr. 1556.90. Il 29 novembre 2013 CO 1 ha contestato i costi relativi al roaming della fattura emessa il 1° settembre 2013 e ha versato fr. 420.– corrispondenti a suo avviso ai costi da lei dovuti per due mesi di utilizzo di due utenze telefoniche mobili. Il 1° dicembre 2013 __________ AG ha emes­so una fattura di fr. 263.50 da pagarsi entro il 31 dicembre 2013. Il 2 dicembre 2012 la compagnia telefonica ha ulteriormente abbuonato alla cliente fr. 150.– quale “gesto commerciale roaming”. Il 17 dicembre 2013 le ha inviato un ultimo sollecito di pagamento per lo scoperto di fr. 986.90 (fr. 1556.90 - fr. 420.– fr. 150.–), informandola che se non avesse pagato l'importo richiesto entro cinque giorni, tale lettera avrebbe avuto valore di disdetta dei contratti. ll 1° gennaio 2014 __________ AG ha emesso una fattura di fr. 257.30 da saldare entro il 31 gennaio 2014 e il 17 gennaio 2014 ha preteso da CO 1 il versamento di fr. 3740.– per le tasse di disdetta anticipata degli abbonamenti relativi alle tre utenze telefoniche mobili.

                C.   Tra il 19 gennaio e il 21 maggio 2014 RE 1, alla quale __________ AG aveva ceduto il proprio credito nei confronti di CO 1, ha fatto notificare a quest'ultima tre precetti esecutivi dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera per l'incasso di fr. 452.20 più interessi al 6% dal 28 agosto 2013, fr. 50.– per “oneri del creditore” e fr. 225.– per “danni di mora ai sensi degli artt. 103 e 106 CO” (PE n. 2__________4), di fr. 5244.30 più interessi al 6% dal 10 gennaio 2014, fr. 3.80 per “oneri del creditore” e fr. 685.– per “danni di mora ai sensi degli artt. 103 e 106 CO” (PE n. 2__________5) e di fr. 5244.30 più interessi al 6% dal 10 gennaio 2014, fr. 3.80 per “oneri del creditore” e fr. 685.– per “danni di mora ai sensi degli artt. 103 e 106 CO”, fr. 73.– per spese esecutive e fr. 30.– per “spese d'indagini” (PE n. 2__________8). A tutti i precetti esecutivi l'escussa ha interposto opposizione.

                                  D.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 17 febbraio 2016 RE 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Riviera per ottenere la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 5244.30 più interessi al 6% dal 10 gennaio 2014, oltre al pagamento di fr. 685.– a titolo di risarcimento danni, fr. 3.80 per oneri del creditore, fr. 30.– per spese d'indagine e fr. 146.– per le spese dei precetti esecutivi n. 2__________5 e n. 2__________8, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. 2__________8. Invitata a presentare osservazioni, la convenuta è rimasta silente. All'udienza del 7 dicembre 2016, indetta per le prime arringhe, l'attrice ha confermato le sue domande mentre la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Non essendoci prove da assumere, le parti han­no proceduto seduta stante alle arringhe finali, confermando le rispettive posizioni.

                                  E.   Statuendo con decisione del 30 luglio 2018 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha obbligato la convenuta a pagare all'attrice fr. 1683.70 più interessi al 5% dal 10 gennaio 2014 su fr. 1509.90 e ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo limitatamente a fr. 1610.70 più interessi al 5% dal 10 gennaio 2014 su fr. 1509.90, oltre le spese esecutive. Le spese processuali di complessivi fr. 560.–, così come quelle della conciliazione di fr. 20.–, sono state poste per il 73% a carico dell'attrice e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 330.– per ripetibili ridotte.

                                  F.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 agosto 2018 in cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la sua petizione. Invitata a formulare osservazioni, CO 1 è rimasta silente.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attrice il 6 agosto 2018 (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio 98.__________), durante le ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC). Il reclamo in esame, datato 30 agosto 2018 ma impostato il giorno successivo (cfr. timbro sulla busta d'intimazione), è pertanto tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore, ammessa la legittimazione attiva dell'attrice in quanto cessionaria dei diritti di __________ AG, ha accertato che CO 1 aveva sottoscritto dei contratti di telefonia di una durata di 24 mesi riferiti a tre utenze telefoniche con le relative condizioni generali, la convenuta non avendo mai preteso che queste non fossero parte integrante dei contratti. Premesso ciò, il primo giudice ha considerato fondate le richieste dell'attrice relative al saldo delle cinque fatture emesse tra il 1° settembre 2013 e il 1° gennaio 2014 riguardanti le prestazioni eseguite, al netto degli acconti e abbuoni per fr. 1503.90, così come quelle relative alle spese di esecuzione di fr. 146.–, agli “oneri del creditore” di fr. 3.80 e alle “spese di indagine” di fr. 30.–. Per contro, egli ha respinto la pretesa dell'attrice di fr. 3740.40 rivendicata quale “tassa disdetta anticipata di 24 mesi” e ha ridotto il tasso degli interessi di mora al 5%. In definitiva, il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 1683.70 più interessi al 5% dal 10 gennaio 2014 su fr. 1509.90 e ha rigettato l'opposizione al precetto esecutivo n. 2016718 dell'Ufficio esecuzione di Riviera per fr. 1610.70 più interessi al 5% dal 10 gennaio 2014 su fr. 1509.90, oltre alle spese esecutive.

                                   4.   Litigiosa, in questa sede, è innanzitutto la pretesa dell'attrice di fr. 3740.39 per le tasse delle disdette delle utenze telefoniche (doc. H).

                                         a)   Il Pretore ha accertato che l'attrice ha calcolato la “tassa” da lei richiesta per la rescissione anticipata dei contratti tenendo conto del periodo rimanente a partire dalla disdetta sino alla scadenza contrattuale (quindi scaduti i 24 mesi di abbonamenti come contrattualmente pattuito) e ha ritenuto che ciò corrisponde al mancato guadagno. A suo parere, tale rivendicazione non rientra però nella nozione di danno risarcibile in virtù degli art. 107/109 CO, non essendo un cosiddetto dan­no negativo, ma un mancato guadagno riferito ai contratti rescissi, ovvero un danno positivo non contemplato nel caso di cui all'art. 109 CO. Per questo motivo, egli ha epilogato, l'attrice non poteva chiedere il pagamento degli abbonamenti concordati sino alla scadenza ma semmai la sua rivendicazione poteva essere presa in considerazione se il contratto non fosse stato disdetto, giacché in tal caso il danno positivo sarebbe stato risarcibile.

                                         b)   Per la reclamante, tale importo corrisponde in realtà a una pena convenzionale e pertanto le è dovuto quantunque non le sia derivato alcun danno. Ora, che una pena convenzionale sia dovuta quantunque al creditore non sia derivato alcun danno è pacifico (art. 161 cpv. 1 CO). È altresì indubbio che il giudice è tenuto a ridurre soltanto le pene convenzionali eccessive (art. 163 cpv. 3 CO). Resta il fatto che l'ammontare di una pena convenzionale dev'essere determinato o quanto meno determinabile (Mooser in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 6 ad art. 160). Nella fattispecie, le condizioni generali del contratto prevedono che “in caso di sospensione e risoluzione del contratto, il cliente deve versare in particolare la tassa amministrativa concordata” (cfr. contratto doc. A e clausola n. 11 delle CG) ma non ne determinano l'ammontare né consta un accordo con la cliente. Né il solo rinvio alla clausola n. 4, che riguarda le tariffe consultabili sul sito Internet dell'azienda, permette di determinare l'ammontare della pena convenzionale. Ammesso che con la dicitura "tassa amministrativa concordata” si fosse inteso la pattuizione di una pena convenzionale, la mancanza di indicazione sull'ammontare della stessa esclude un accordo tra le parti sulla stessa. Per il resto, la reclamante non si confronta con i motivi che hanno indotto il Pretore a respingere la sua pretesa. Su questo punto il reclamo si rivela destinato all'insuccesso.

                                   5.   La reclamante rimprovera inoltre al Pretore di avere ridotto il tasso degli interessi moratori dal 6% al 5%, benché la convenuta non avesse contestato l'applicabilità della clausola n. 6 delle condizioni generali che prevede tale tasso di interesse né tantomeno addotto che lo stesso fosse sproporzionato e andasse ridotto al 5% come prevede l'art. 104 cpv. 1 CO. A suo parere, il primo giudice è così incorso in una violazione del principio dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC). Inoltre­ ­– essa soggiunge – in virtù della Legge federale contro la concorrenza sleale incombe alla parte lesa chiedere al giudice di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti e pertanto il Pretore, senza una specifica richiesta della controparte, non avrebbe dovuto esaminare se il tasso del 6% previsto nelle condizioni generali costituisse una clausola insolita.

                                         A ragione la reclamante evidenzia che sull'applicazione del tasso di interesse moratorio del 6% non vi fosse alcuna contestazione, la convenuta non avendo presentato osservazioni alla petizione né ha accennato alla questione all'udienza del 7 dicembre 2016. La questione non era dunque controversa. Per di più, giovi precisare che l'art. 8 della Legge federale contro la concorrenza sleale (RS 241), riguardante l'utilizzo di condizioni commerciali abusive, non si applica alla fattispecie, la convenuta, società commerciale, non rientrando nel novero dei consumatori a beneficio della legge in questione (sentenza del Tribunale federale 4A_152/2017 del 2 novembre 2017 consid. 5.3 con rinvii).

                                         Non si disconosce che il Pretore, fondandosi su un'opinione di Gobet (in L'article 8 LCD et les clauses insolites – Le point sur les conditions générales) e su una decisione di questa Camera (inc. 16.2015.30 del 21 giugno 2017), ha accertato che un tasso d'interesse del 6%, indicato unicamente nelle condizioni generali, è una clausola insolita. Se non che, l'autore citato nemmeno accenna alla questione degli interessi, mentre la sentenza di questa Camera riguardava un caso in cui il Pretore aveva ridotto il tasso del 6%, previsto in una clausola delle condizioni generali di un contratto di telefonia, a quello legale ma non perché esso fosse stato ritenuto insolito bensì perché le condizioni generali erano inapplicabili non essendo state integrate nel contratto. In concreto, come si è visto, la convenuta nemmeno ha invocato l'applicazione della “regola detta dell'insolito”, secondo cui sono sottratte dall'adesione, ritenuta essere data globalmente a delle condizioni generali, tutte le clausole di carattere inabituale, sulla cui esistenza non è stata attirata in modo particolare l'attenzione del contraente più debole o inesperto in affari (cfr. DTF 119 II 445 consid. 1a e rinvii). Ne segue che su questo punto il reclamo si rivela provvisto così di buon diritto.

                                   6.   In definitiva, il reclamo dev'essere parzialmente accolto. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, la decisione impugnata va riformata nel senso che il tasso gli interessi di mora va riconosciuto al 6%.

                                   7.   Le spese giudiziarie del giudizio odierno seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La resistente, tuttavia, non ha presentato osservazioni e non può essere considerata soccombente di modo che non può essere tenuta al pagamento di spese e di ripetibili (CCR, sentenze 16.2015.38 del 25 ottobre 2017 consid. 6 con rinvio; v. anche DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). In condizioni del genere, si giustifica porre a carico della reclamante spese processuali ridotte e non assegnare ripetibili. L'esito del giudizio odierno non incide sul dispositivo riguardante gli oneri processuali di prima sede, che può rimanere invariato.

Per questi motivi,

decide:                      I.   Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

                                         1.    La petizione è parzialmente accolta, nel senso che CO 1 è condannata a pagare a RE 1 fr. 1683.70 più interessi al 6% dal 10 gennaio 2014 su fr. 1509.90.

                                         2.   L'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. 2__________8 dell'Ufficio esecuzione di Riviera è rigettata limitatamente a fr. 1610.70 più interessi al 6% dal 10 gennaio 2014 su fr. 1509.90, oltre le spese esecutive.

                                         Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.

                                   II.   Le spese processuali ridotte di fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.

                                  III.   Notificazione a:

–    ; –   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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