Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 08.07.2018 16.2018.26

8. Juli 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,285 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Locazione - contestazione della disdetta - pagamento dell'anticipo

Volltext

Incarto n. 16.2018.26

Lugano 8 luglio 2018/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 14 maggio 2018 presentato da

 RE 1   

contro la decisione emessa il 20 aprile 2018 dal Pretore della giuris-dizione di Locarno Città nella causa SE.2018.9 (locazione) da lei promossa con petizione del 26 febbraio 2018 nei confronti di  

 CO 1  e  CO 2 (rappresentati dalla RA 1 );

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che l'8 febbraio 2017 CO 1 e CO 2, in qualità di locatori, e RE 1, come conduttrice, hanno stipulato un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento in uno stabile a __________ per una pigione di fr. 800.– e un acconto per le spese ac­cessorie di fr. 100.– mensili;

                                         che il contratto, di durata indeterminata e iniziato il 1° marzo 2017, era disdicibile con preavviso di tre mesi per la scadenza del 31 marzo, la prima volta per il 31 marzo 2018;

                                         che il 6 aprile 2017 i locatori hanno notificato alla conduttrice la disdetta della locazione con effetto al 31 marzo 2018;

                                         che ottenuta l'autorizzazione ad agire dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ (inc. 039/17), RE 1 ha convenuto CO 1 e CO 2 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, per ottenere l'annullamento della disdetta e una protrazione del contratto di locazione (inc. SE.2017.35);

                                         che tale procedura è tuttora pendente;

                                         che il 21 novembre 2017 i locatori hanno inviato all'inquilina una diffida di pagamento con comminatoria di disdetta, invitandola a pagare, entro 30 giorni, fr. 1500.– corrispondenti al saldo della pigione del mese di ottobre 2017 e a quella del mese di novembre 2017;

                                         che visto il mancato pagamento, il 27 dicembre 2017 i locatori hanno notificato, su modulo ufficiale, la disdetta del contratto di locazione per il 31 gennaio 2018;

                                         che ottenuta l'autorizzazione ad agire dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Minusio (inc. 002/18), RE 1 ha nuovamente convenuto, il 26 febbraio 2018, CO 1 e CO 2 davanti al medesimo Pretore chiedendo di annullare la disdetta del 27 dicembre 2017;

                                         che l'8 marzo 2018 il Pretore ha invitato l'attrice a versare, entro 15 giorni, fr. 200.– quale anticipo delle presumibili spese processuali e, preso atto del mancato pagamento, ha impartito alla stessa, il 5 aprile 2018, un ultimo termine di 5 giorni per procedere al versamento, avvertendola che il mancato pagamento avreb­be comportato lo stralcio della causa dai ruoli;

                                         che con decisione del 20 aprile 2018 il Pretore ha dichiarato la petizione irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo e ha posto le spese processuali di fr. 50.– a carico dell'attrice;

                                         che il 14 maggio 2018 RE 1 ha presentato “un reclamo contro la decisione di stralcio e spese processuali” postulando, il 25 giugno 2018, il beneficio del gratuito patrocinio;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

                                         che nel frattempo il 20 aprile 2018 il Pretore ha emesso una decisione – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi – con cui ha ordinato l'espulsione dall'appartamento di RE 1 (inc. SO.2018.211);

                                         che un reclamo introdotto da quest'ultima il 3 maggio 2018 è stato dichiarato irricevibile da questa Camera il 7 maggio 2018 trasmettendo nondimeno l'atto al primo giudice per essere trattato come richiesta di motivazione scritta della decisione (inc. 16.2018.25);

e considerando

in diritto:                        che le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili nel termine di 30 giorni con reclamo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e 321 cpv. 1 CPC), oppure con appello se il valore litigioso è di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC);

                                         che il rimedio giuridico, presentato il 14 maggio 2018 (data del timbro postale), è ricevibile;

                                         che riguardo al valore litigioso e alla competenza di questa Camera a trattare il reclamo, nella decisione impugnata il Pretore non ha fissato il valore di causa ma in calce alla stessa ha indicato come rimedi giuridici l'appello contro l’intera decisione (art. 308 e segg. CPC), il quale presuppone un valore litigioso di almeno fr. 10 000.– oppure il reclamo qualora fosse impugnato il solo dispositivo sulle spese giudiziarie a titolo indipendente (art. 110 e 319 e segg. CPC);

                                         che per RE 1 il Pretore non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la petizione per mancato pagamento dell'anticipo, ma avrebbe dovuto congiungere la causa con quella da lei introdotta concernente la prima disdetta (inc. SE.2017.35) nella quale essa aveva già versato un anticipo per le presumibili spese processuali sicché non si giustificava la richiesta di un altro anticipo;

                                         che per quanto attiene alla congiunzione di più cause (art. 125 lett. c CPC), tale facoltà è potestativa e al riguardo il giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento (DTF 142 III 586 consid. 2.1);

                                         che in concreto, per tacere del fatto che l'attrice non ha chiesto al primo giudice di congiungere le due cause, quand'anche il Pretore avesse fatto capo a tale facoltà, nulla gli impediva di prelevare un anticipo per le spese presumibili correlate alla seconda azione, trattandosi comunque di procedimenti autonomi;

                                         che per la reclamante il Pretore avrebbe comunque sia dovuto entrare nel merito dell'azione e non dichiararla irricevibile;

                                         che per l'art. 101 cpv. 3 CPC se l'anticipo non è prestato nemmeno entro un termine suppletorio il giudice non entra nel merito di un'istanza, ovvero, trattandosi di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC), dichiara l'istanza inammissibile (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 27 ad art. 101);

                                                      che in caso di mancato pagamento dell'anticipo, l'attore è considerato soccombente sicché le spese processuali sono poste a suo carico (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op. cit., n. 29 ad art. 101);

                                         che in tali circostanze l'addebito all'attrice di spese processuali per fr. 50.– non può essere considerato “abusivo” né una “punizione insolita”;

                                         che in definitiva il reclamo dev'essere respinto;

                                         che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                         che non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

                                         che il mancato addebito di spese processuali rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio;

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   La domanda di gratuito patrocinio è priva d'oggetto.

                                   4.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2018.26 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 08.07.2018 16.2018.26 — Swissrulings