Incarto n. 16.2018.13
Lugano 4 luglio 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 13 marzo 2018 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 27 febbraio 2018 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2017.90 (mandato) promossa nei suoi confronti con petizione dell'8 marzo 2017 dalla
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che RE 1 ha incaricato la CO 1 di rappresentarlo in una controversia con la __________ assicurazioni dal 20 luglio 2011 al 12 ottobre 2012, così come in un procedimento penale nei suoi confronti dal 12 settembre 2011 al 24 aprile 2013;
che il 4 novembre 2015 lo studio legale ha trasmesso al cliente una nota professionale di fr. 2090.35 per la pratica assicurativa e una di fr. 4859.45 per il patrocinio penale;
che preso atto del mancato pagamento, nemmeno previo sollecito, il 15 marzo 2016 la CO 1 ha fatto notificare ad RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per l'incasso di complessivi fr. 6949.80 più interessi al 5% dal 5 dicembre 2015;
che ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione dell'8 marzo 2017 la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 6949.80 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2015 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione al citato PE;
che nelle sue osservazioni del 28 aprile 2017 il convenuto ha proposto di respingere la petizione;
che all'udienza del 23 giugno 2017, indetta per il dibattimento, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni;
che statuendo il 27 febbraio 2018 il Pretore aggiunto, in accoglimento della petizione, ha obbligato il convenuto a versare all'attrice fr. 6949.80 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2015, rigettato in via definitiva l'opposizione al citato PE e posto le spese processuali di fr. 500.– e quelle della procedura di conciliazione di fr. 200.– a carico del convenuto;
che il 13 marzo 2018 RE 1 si è rivolto al Pretore aggiunto, chiedendogli di “tenere conto della sua situazione finanziaria”;
che l'atto è stato trasmesso a questa Camera per competenza;
che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che, quindi, l'atto in questione, introdotto tempestivamente, va così trattato come reclamo;
che il Pretore aggiunto, ritenuta come non comprovata l'asserzione del convenuto secondo cui l'attrice gli avrebbe garantito il beneficio dell'assistenza giudiziale, ha accertato la pattuizione tra le parti dell'obbligo per il cliente di pagare gli onorari per le due pratiche, donde in sintesi l'accoglimento della petizione;
che nella fattispecie RE 1 non propone alcuna modifica della sentenza impugnata ma ricorda di avere beneficiato in passato dell'assistenza giudiziaria e chiede, dopo avere esposto la sua situazione familiare, di tenere conto della sua precaria situazione finanziaria;
che, tuttavia, per motivare un reclamo e ottenere l'annullamento di una decisione sfavorevole, occorre spiegare perché, a proprio avviso, questa sia il frutto di un'errata applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC) e/o un accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC);
che, pur con tutta la comprensione dovuta a una parte priva di patrocinatore, in concreto il reclamante non formula una sola critica nei confronti della decisione del Pretore aggiunto, in particolare non pretende che i fatti da lui accertati siano manifestamente errati, ovvero insostenibili, né che sulla base di tali accertamenti egli abbia applicato il diritto in modo errato;
che di conseguenza questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dal reclamante (Jeandin: in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art. 321);
che, ad ogni modo, l'impossibilità di far fronte al pagamento delle “parcelle di qualsiasi avvocato” non costituisce un motivo per respingere la legittima pretesa della controparte;
che tutt'al più, in sede di esecuzione forzata all'interessato è assicurata la possibilità di conservare il proprio minimo esistenziale calcolato secondo il diritto esecutivo;
che in circostanze del genere, il reclamo, non motivato in modo sufficiente (art. 321 cpv. 1 CPC), si rivela irricevibile e può essere deciso in virtù dell'art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG;
che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.