Incarto n. 16.2017.4
Lugano 22 marzo 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo dell'8 febbraio 2017 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 1° febbraio 2017 dal Pretore supplente del Distretto di Leventina nella causa SO.2016.224 (espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza del 4 ottobre 2016 da
CO 1 ;
premesso che con decisione del 1° febbraio 2017 il Pretore supplente del Distretto di Leventina, in accoglimento dell'istanza del 4 ottobre 2016 presentata da CO 1, ha ordinato l'espulsione immediata di RE 1 da un appartamento in via __________ a __________, ponendo gli oneri processuali di fr. 100.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante un'indennità di fr. 80.–;
preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'8 febbraio 2017, in cui postula l'annullamento della decisione impugnata e la reiezione dell'istanza o, eventualmente, di differire l'espulsione di almeno due mesi;
ricordato che con ordinanza del 14 febbraio 2017 la reclamante è stata invitata a depositare entro il 2 marzo 2017, a titolo di anticipo per le spese processuali presunte, la somma di fr. 100.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale d'appello, introiti AGITI;
ritenuto che il 15 febbraio 2017 il plico raccomandato contenente la citata ordinanza è stato recapitato alla reclamante (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________);
considerato che non essendo intervenuto versamento alcuno entro la scadenza fissata, con ordinanza del 6 marzo 2017 alla reclamante è stato impartito un ultimo termine fino al 17 marzo 2017 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
rilevato che il 9 marzo 2017 il plico raccomandato contenente quest'ultima ordinanza è stato recapitato alla reclamante (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________);
accertato che entro la scadenza fissata non è stato prestato l'anticipo per le spese giudiziarie presunte sicché il reclamo sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);
posto che l'irricevibilità del reclamo comporterebbe l'addebito delle spese processuali alla reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma equi motivi giustificano – eccezionalmente – la rinuncia a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 CPC);
stabilito inoltre che non si pone problema di indennità alla controparte, il reclamo non essendole stato notificato per osservazioni;
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.