Incarto n. 16.2017.32
Lugano 5 giugno 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 13 novembre 2017 presentato da
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro la decisione emessa il 13 ottobre 2017 dal Giudice di pace del circolo delle Isole, nella causa SE 11/2016 (azione di disconoscimento di debito) promossa con petizione dell'11 dicembre 2016 dalla
CO 1 ,
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 24 febbraio 2014 la ditta CO 1, attiva nel settore della falegnameria e dell'arredamento, ha assunto RE 1 dal 1° maggio 2014 come “progettista e consulenza alla vendita” per uno stipendio di fr. 4800.– lordi per tredici mensilità e 23 giorni di vacanza all'anno sulla base di un contratto di durata indeterminata sottoposto al contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie. Il rapporto di lavoro è stato disdetto da RE 1 per il 31 maggio 2016. Il 14 giugno 2016 la lavoratrice ha chiesto, senza esito, alla datrice di lavoro di allestire il conteggio finale delle sue spettanze salariali, comunicando nel contempo che, secondo un suo calcolo, essa aveva diritto al pagamento di complessive 85.91 ore di lavoro (49.10 ore per l'anno 2014, 30.40 ore per l'anno 2015 e 6.41 ore per l'anno 2016).
B. Il 19 luglio 2016 RE 1 ha fatto notificare alla CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Locarno per l'incasso di fr. 3207.50 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2016 indicando quale titolo di credito “contratto di lavoro del 24.02.2014, residue pretese salariali”, al quale l'escussa ha interposto opposizione. Adito da RE 1 con decisione del 24 novembre 2016 il Giudice di pace del circolo delle Isole ha rigettato provvisoriamente l'opposizione interposta al citato PE per fr. 2751.40 più interessi al 5% dal 1° giugno 2016. Le spese processuali di fr. 210.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 400.– per ripetibili (inc. SO 122/2016).
C. Con petizione dell'11 dicembre 2016 la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 2751.40 più interessi al 5% dal 1° giugno 2016. Nelle sue osservazioni del 18 gennaio 2017 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 10 febbraio 2017, indetta per le prime arringhe, le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Esperita l'istruttoria, le stesse hanno rinunciato alle arringhe finale, limitandosi a conclusioni scritte del 2 settembre 2017 e del 4 settembre 2017 in cui hanno mantenuto i rispettivi punti di vista.
D. Statuendo con sentenza del 13 ottobre 2017 il Giudice di pace ha così stabilito:
“1. La parte attrice ha un debito di fr. 2751.40 nei confronti della signora RE 1. Quest'importo corrisponde al mancato pagamento delle ore lavorative supplementari svolte dalla convenuta a favore della CO 1, __________.
2. La parte convenuta deve versare fr. 2284.– alla CO 1, __________, quest'importo corrisponde al valore del danno causato dalla convenuta alla parte attrice.
3. Come conseguenza delle decisioni sopra indicate la CO 1, __________ è tenuta a versare alla signora RE 1 fr. 467.40 + interessi al 5% a decorrere dal 01.06.2016 su quest'ultima somma. L'importo di fr. 467.40 corrisponde alla differenza tra il debito di fr. 2751.40 che l'attore ha nei confronti della convenuta (si veda la decisione del punto 1) e il credito di fr. 2284.– che la CO 1, __________ vanta nei confronti della signora RE 1 (si veda la decisione del punto 2).
4. Proporzionalmente all'importo di fr. 467.40 spettante alla signora RE 1, la tassa e le spese di giustizia di fr. 210.–, già anticipate dalla CO 1, __________ sono così ripartite: fr. 160.– a carico della parte convenuta; fr. 50.– a carico della parte attrice. Compensate le ripetibili.”
E. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 novembre 2017, chiedendo l'annullamento del giudizio impugnato e la reiezione della petizione o quanto meno il rinvio degli atti al primo giudice per nuovo giudizio. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta al più presto il 14 ottobre 2017. Introdotto il 13 novembre 2017, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima rilevato che l'istruttoria non aveva permesso di accertare l'erroneità del conteggio delle ore di lavoro supplementare prodotto dalla lavoratrice né l'esistenza di un accordo tra le parti sulla compensazione tra la pretesa della datrice di lavoro per danni con la retribuzione delle ore di lavoro supplementare da lei svolte. Per il primo giudice, la convenuta, “che svolgeva delle mansioni progettuali e direttive”, si è occupata personalmente della progettazione e della posa della cucina relativa “al cantiere __________” il cui piano di lavoro è stato per errore ordinato in un marmo diverso da quello scelto dai committenti sicché essa “va ritenuta la responsabile di tutte le attività legate alla comanda”. A suo avviso, il fatto che la convenuta avesse “un'assicurazione che la proteggeva dalle conseguenze di eventuali errori commessi nell'esercizio delle sue attività professionali può essere ritenuto un'ulteriore dimostrazione che … beneficiava di una autonomia decisionale nell'esecuzione dei suoi compiti professionali e che, nell'ambito di tale autonomia professionale, poteva incorrere in errori ascrivibili alla sua responsabilità”. Per di più, egli ha soggiunto, la convenuta ha ammesso che “prima di eseguire la comanda del piano, che poi è risultata sbagliata, una persona le aveva detto che l'etichetta posta sul piano in esposizione non era quella giusta”. Per il Giudice di pace, considerate le mansioni direttive svolte dalla dipendente nella progettazione e allestimento della cucina, il datore di lavoro non era tenuto di verificare “se nella comanda scritta del piano di cucina veniva riportato il suo corretto numero di riferimento”, non dovendo egli presumere che la dipendente “non fosse in grado, per scarsa attenzione, di eseguire una semplice operazione di trascrizione”.
Ciò premesso, accertata la negligenza nell'agire della convenuta “visto che qualcuno le aveva detto che l'etichetta del piano di cucina era sbagliata e aveva quindi l'obbligo e tutto il tempo di verificare con la ditta che fabbricava il piano di cucina se i dati che permettevano di riconoscerlo e repertoriarlo fossero quelli giusti, e eseguire una comanda corretta se effettivamente l'etichetta era sbagliata”, e considerato il suo ruolo professionale così come l'errore da lei commesso, il Giudice di pace ha stabilito che la convenuta era responsabile del danno subìto dall'attrice, pari al costo del nuovo piano di lavoro di fr. 2284.–. Donde in definitiva l'accoglimento della petizione e il disconoscimento del debito per intervenuta compensazione limitatamente a tale importo.
4. Per la reclamante il Giudice di pace ha statuito ultra petita in violazione dell'art. 58 cpv. 1 CPC poiché invece di pronunciarsi sulla domanda di causa, ha confermato l'esistenza del debito dell'attrice nei suoi confronti di fr. 2751.40 e nel contempo l'ha condannata a pagarle fr. 2284.–.
L'azione dell'art. 83 cpv. 2 LEF è un'azione di accertamento negativa volta, appunto, ad accertare l'inesistenza o l'inesigibilità della pretesa invocata dal creditore nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione (DTF 131 III 272 consid. 3.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_201/2018 del 12 febbraio 2019, consid. 3.1). Nella fattispecie, è vero che il Giudice di pace ha “deciso” che la convenuta “deve versare” all'attrice fr. 2284.– (dispositivo 2), quantunque quest'ultima si è limitata a postulare il disconoscimento del debito nei confronti della convenuta di fr. 2740.– senza promuovere contemporaneamente un'azione creditoria. Alla lettura della decisione, tuttavia, l'indicazione, senz'altro impropria, costituisce piuttosto il riassunto degli accertamenti del primo giudice tant'è che il dispositivo precedente (n. 1) menziona, senza alcuna necessità, l'ammontare del credito della convenuta nei confronti dell'attore. Determinante è, per finire, che il debito dell'attore sia stato disconosciuto limitatamente alla differenza dei due importi, quantunque la formulazione del dispositivo n. 3 avrebbe dovuto indicare che l'attrice “non deve alla convenuta fr. 2284.–”. Al proposito non occorre dilungarsi.
5. La reclamante rimprovera al Giudice di pace di non avere accertato i fatti d'ufficio come imposto dall'art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC. Ora, è vero che trattandosi di un'azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) concernente una controversia in materia di lavoro con un valore litigioso fino a fr. 30 000.– come nella fattispecie il giudice è tenuto ad accertare i fatti d'ufficio (art. 247 cpv. 2 CPC; Abbet in: Abbet/Veuillet [curatori], La mainlevée de l'opposition, Berna 2017, n. 50 ad art. 83 LEF). Nelle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) il giudice accerta i fatti d'ufficio e, in particolare, può tenere conto di fatti giuridicamente rilevanti anche se le parti non li hanno addotti a sostengo delle loro domande. Tale principio, non esonera tuttavia le parti dal loro obbligo di collaborare alla determinazione della fattispecie rilevante, né obbliga il giudice a istruire la causa d'ufficio se una parte rinuncia a spiegare la sua posizione (DTF 142 III 405, consid, 2.1; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2015.10 del 6 luglio 2015, consid. 4a con rinvii). Il giudice ha un obbligo d'interpello accresciuto ma, in presenza di parti rappresentate professionalmente, può e deve comportarsi con moderazione come in un processo ordinario (DTF 141 III 575 consid. 2.3.1 e 2.3.2 con rinvii). Nella fattispecie, la reclamante si duole del fatto che il Giudice di pace non ha “effettuato quei approfondimenti necessari e rilevanti per chiarire aspetti essenziali della fattispecie” ma per tacere del fatto che essa – debitamente patrocinata anche in prima sede – non allude a quali fatti il primo giudice ha omesso di accertare, l'interessata nemmeno pretende che lo stesso avrebbero dovuto dubitare della completezza delle sue allegazioni di fatto e dei mezzi di prova da lei offerti. Su questo punto il reclamo è dunque infondato.
6. Per la reclamante il Giudice di pace ha accertato in maniera manifestamente errata l'esistenza del danno fatto valere della controparte, rilevando che questa si è limitata a indicare che la sostituzione del piano di cucina le è costata fr. 2284.– ma non ha fornito alcuna indicazione sulla sorte del piano di lavoro sbagliato. Se non che, davanti al primo giudice, la convenuta non ha mai contestato che l'attrice abbia subìto un danno di fr. 2284.–, né tantomeno che questo importo comprendesse non solo la fornitura del piano di lavoro corretto ma anche “lo smontaggio del piano di lavoro scorretto, la demolizione del rivestimento e il trasporto in discarica” (petizione, pag. 3). Le odierne contestazioni sono pertanto nuove quindi inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC).
7. RE 1 sostiene che il Giudice di pace, dipartendosi dall'accertamento manifestamente errato per cui essa occupava una posizione direttiva e beneficiava di un'ampia autonomia decisionale, l'ha erroneamente obbligata a risarcire interamente il danno della datrice di lavoro in applicazione dell'art. 321e CO. Relativamente all'errata ordinazione del piano di lavoro, essa rileva di avere chiesto al fornitore un'offerta indicando i dati contenuti sull'etichetta posta sul campione di marmo scelto dai committenti e che quando, circa un mese dopo, qualcuno l'ha informata che la citata etichetta era sbagliata, l'ha immediatamente sostituita. Ma poiché in quel periodo era oberata di lavoro, al momento della conferma dell'ordinazione del piano di lavoro essa si è dimenticata di correggere il tipo di marmo. A suo avviso, l'errore da lei commesso è imputabile al rischio professionale inerente all'attività imprenditoriale, ritenuto che non è stata lei a mettere sul campione di marmo in esposizione l'etichetta sbagliata. Per la reclamante, quand'anche si dovesse ammettere una sua responsabile del danno, il primo giudice avrebbe dovuto determinare l'ammontare del risarcimento conformemente agli art. 99 cpv. 3, 42 e 44 CO, tenendo in particolare conto del rischio professionale inerente l'azienda, del rapporto di subordinazione che la legava alla datrice di lavoro e dell'organizzazione del lavoro.
a) Secondo l'art. 321e cpv. 1 CO il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al suo datore di lavoro. Le condizioni della responsabilità sono quelle usuali dell'art. 97 cpv. 1 CO: il datore di lavoro deve provare la violazione del contratto, il danno e il nesso di causalità naturale e adeguato, mentre la colpa è invece presunta e tocca quindi al lavoratore dimostrare di esserne esente. Il grado di diligenza di cui il dipendente è responsabile è determinato secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado d'istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, così come alle capacità e attitudini del lavoratore che il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere (art. 321e cpv. 2 CO; DTF 144 III 330, consid. 4.2.1).
Ove le condizioni per una responsabilità siano date, il lavoratore deve risarcire il danno del datore di lavoro, la cui estensione è determinata in base all'art 99 cpv. 3 CO che rinvia agli art. 42 segg. CO. In sintesi, il giudice, che al riguardo dispone di un ampio potere di apprezzamento, deve tenere conto dell'ammontare del salario, della gravità della colpa e del rischio professionale (Geiser/Müller/Pärli, Arbeitsrecht in der Schweiz, 4ª edizione, pag. 214 n. 470). Egli può altresì tenere conto dei criteri elencati all'art. 321e cpv. 2 CO, così come della colpa concomitante del datore di lavoro, la durata del rapporto di lavoro, il livello gerarchico del lavoratore, la sua formazione, l'esperienza professionale, suoi precedenti in materia di responsabilità civile, la colpa di colleghi o di terzi, oppure la possibilità per il datore di lavoro di difendersi dai rischi assicurandosi civilmente (Dunand in: Dunand/Mahon [curatori], Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 38 ad art. 321e CO).
b) Nella fattispecie, il primo giudice ha ritenuto che la dipendente aveva commesso un “errore professionale dovuto alla sua negligenza”, perché ha comandato un piano di lavoro sbagliato nonostante fosse stata avvisata del fatto che l'etichetta posta sul campione di marmo scelto dai committenti non era corretta. Per quanto riguarda le condizioni della responsabilità, l'esistenza di un danno di fr. 2284.– fatto valere dalla datrice di lavoro dev'essere ammessa, le censure sollevate in questa sede dalla reclamante essendo inammissibili (sopra consid. 6). Per il resto, la reclamante non contesta che l'ordinazione di un piano di lavoro sbagliato da parte di un dipendente configuri una violazione di un dovere contrattuale così come che tra questa e il danno subìto dal datore di lavoro vi sia un nesso di causalità naturale e adeguato. Le premesse per una responsabilità della lavoratrice sono pertanto date. Resta il fatto che, nella quantificazione del danno da risarcire, il primo giudice ha per finire tenuto conto unicamente “dello statuto e ruolo professionale di chi ha commesso l'errore, la sua tipologia e dinamica”, ma non degli altri pertinenti criteri di valutazione esposti in precedenza (sopra consid. a). In tali circostanze il Giudice di pace non ha esercitato correttamente il suo potere d'apprezzamento sicché l'obbligo per la lavoratrice di rifondere alla datrice di lavoro l'intero danno non può essere condiviso. Il reclamo si avvera fondato e la sentenza impugnata va annullata. Nondimeno, soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, incombe a questa Camera statuire sulla causa in esame.
c) Per quel che riguarda il salario, dagli atti risulta che RE 1 percepiva fr. 4800.– per tredici mensilità (doc. 8). Tale livello salariale non può ritenersi particolarmente elevato, tanto meno ove si pensi che, come RE 1 ha evidenziato, per “dipendenti addetti alla pianificazione”, categoria alla quale essa, senza essere contraddetta dall'attrice, ha affermato di appartenere (osservazioni del 18 gennaio 2017, pag. 5) il contratto collettivo di lavoro prevede un salario minimo di fr. 5300.– mensili.
d) Relativamente alla colpa della reclamante, premesso che nemmeno l'attore ha preteso che questa fosse intenzionale, il fatto di non essersi ricordata di modificare la comanda quantunque avesse saputo che l'etichetta del campione sul quale si era fondata per ordinare la merce fosse sbagliato, non può fors'anche ritenersi particolarmente riprovevole ma non era ad ogni modo accettabile. Poco importa che in quel periodo l'interessata fosse oberata di lavoro “visto che si stava occupando di una trentina di clienti”. Per tacere del fatto che l'allegazione è nuova e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella funzione di responsabile della progettazione le incombeva di organizzare il lavoro sicché una tale dimenticanza non rende scusabile l'errore compiuto. La colpa della convenuta va in definitiva ritenuta di media gravità.
e) Quanto al rischio professionale, è vero che nell'allestimento di progetti un lavoratore si espone a occasionali errori nelle misurazioni o scelte di materiali, nel caso concreto, tuttavia, non si può ritenere che l'interessata non avrebbe potuto evitare l'errore nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile. Sotto questo profilo, la mancanza non è riconducibile al tipo di attività svolta e non può essere posto a carico dell'attrice. D'altro canto, non va dimenticato che la reclamante è stata assunta come progettista ragione per cui alla datrice di lavoro non può essere rimproverato di non avere controllato una comanda riferita a un progetto che, in mancanza di allegazioni contrarie, non poteva ritenersi più complesso di altri.
f) In merito alla funzione ricoperta dalla reclamante nella ditta l'accertamento del primo giudice, secondo cui essa rivestiva un ruolo direttivo non appare manifestamente arbitrario. Certo il fatto di avere contratto “un'assicurazione che la proteggeva dalle conseguenze di eventuali errori commessi nell'esercizio delle sue attività professionali” non basta da sola per dimostrare tale posizione. Resta il fatto che essa non contesta di essere stata assunta come progettista e di essersi occupata personalmente delle “progettazione e posa della cucina relativa al cantiere __________”, ovvero di essere “responsabile di tutte le attività legate alla comanda”. La sua posizione, che nel contratto collettivo di lavoro è assimilabile a un “quadro medio” (art. 17), comportava ad ogni modo esigenze accresciute.
g) Visto quanto precede, ponderate tutte le circostanze del caso nel loro insieme, si giustifica di ridurre l'ammontare del risarcimento del danno fatto valere dall'attrice a fr. 1200.–. Tale importo, che corrisponde a circa un quarto del salario percepito dalla convenuta, appare equo anche dal profilo della remunerazione della lavoratrice.
8. La reclamante lamenta infine una violazione dell'art. 323b cpv. 2 prima frase CO, il suo minimo di esistenza ammontando ad almeno fr. 2700.– donde l'impignorabilità del suo salario. La compensazione potrebbe ammontare al massimo a fr. 300.–. Ora, l'art. 323b cpv. 2 CO, disposizione a carattere imperativo (art. 361 cpv. 1 CO), prevede la possibilità di compensare il salario con un credito del datore di lavoro soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile; fanno eccezione i crediti per danno cagionati intenzionalmente compensabili senza restrizioni. Tale norma costituisce una legge speciale rispetto all'art. 125 n. 2 CO, che esclude la compensazione contro la volontà del creditore in particolare per i salari assolutamente necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia. In concreto, a prescindere dal fatto che davanti al primo giudice la convenuta non ha mai esposto in dettaglio il suo fabbisogno minimo, quand'anche si volesse ammetterlo in fr. 2700.– mensili, con la compensazione con un'indennità di fr. 1200.– il salario non risulterebbe impignorabile. Non si riscontra alcuna lesione dell'art. 323b cpv. 2 CO.
9. Visto quanto precede, il reclamo va parzialmente accolto nel senso che il credito vantato da RE 1 va disconosciuto fino a concorrenza di fr. 1200.–. La procedura per le azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di malafede o di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Quanto alle ripetibili, l'esito del reclamo giustificherebbe equitativamente la compensazione. Davanti a questa Camera tuttavia la CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo e non può essere ritenuta soccombente sicché egli non riceve indennità ma nemmeno può essere astretto a versarla. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC), né il diritto cantonale prevede una diversa regolamentazione. Il pronunciato odierno impone di riformare il giudizio sugli oneri processuali di prima sede, ponendo le spese processuali a carico dello Stato e attribuendo all'attrice, rappresentata da un legale, un'equa indennità per ripetibili ridotte (la metà dell'indennità piena).
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta nel senso che l'importo di cui al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Locarno è disconosciuto limitatamente a fr. 1200.–. Di conseguenza, l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Locarno è rigettata in via definitiva per fr. 1551.40 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2016.
2. Le spese processuali di fr. 210.– sono poste a carico dello Stato. La CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 500.– per ripetibili ridotte.
II. Non si prelevano spese processuali.
III. Notificazione a:
– avv. , – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.