Incarto n. 16.2017.19
Lugano 18 aprile 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 31 maggio 2017 presentato da
RECL_1_2
contro la decisione emessa il 26 maggio 2017 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 70/C/11/PE (spese funerarie) promossa nei suoi confronti con petizione del 25 luglio 2011 dalla
CON_1_4 (patrocinata dall'avv. PAT_1_5) e nei confronti di TERZ 1 (patrocinata dall'avv. PAT 2) e TERZ 2
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. I__________ (1910), vedova, domiciliata a __________, è deceduta a __________ il 10 marzo 2009, lasciando quali eredi i figli TERZ 1 (1943), RE 1 (1948) e TERZ 2 (1949). Il funerale è stato organizzato dall'impresa CO 1, la quale per le sue prestazioni, compresa la cremazione e la preparazione del loculo, ha emesso una fattura di complessivi fr. 6358.80. Tra il 25 marzo e il 20 maggio 2009 l'impresa di pompe funebri ha chiesto a ciascun erede il pagamento di fr. 2119.60. TERZ 1 ha pagato tale importo, ma non gli altri due fratelli. Il 16 settembre 2009 la CO 1 ha sollecitato i tre eredi a versare lo scoperto di fr. 4239.20, senza esito. Rimasti infruttuosi anche gli ulteriori richiami di pagamento, il 19 febbraio 2010 la CO 1 ha fatto notificare a TERZ 1, TERZ 2 e a RE 1, in via solidale, i precetti esecutivi n. __________, n. __________ e n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 4764.45 oltre interessi al 6% dal 14 gennaio 2010 indicando quale titolo la “fattura del 25.03.2009 e del 20.05.2009”, oltre a fr. 60.– di spese. Ai tre precetti esecutivi gli escussi hanno interposto opposizione.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 25 luglio 2011 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per ottenere la condanna di TERZ 1, RE 1 e TERZ 2 al pagamento in solido di fr. 4764.45 oltre interessi al 6% dal 14 gennaio 2010 e fr. 210.– per le spese processuali della procedura di conciliazione, così come il rigetto definitivo alle opposizioni interposte ai citati precetti esecutivi. Invitati a presentare osservazioni scritte, TERZ 1 e TERZ 2 sono rimasti silenti, mentre il 16 novembre 2011 RE 1 ha proposto di respingere la petizione per quanto rivolta nei suoi confronti. Fallite le trattative per un'intesa, il 9 aprile 2014 l'attrice ha ridotto la sua pretesa a complessivi fr. 3414.20 (fr. 2119.60 per il credito residuo, fr. 540.50 per gli interessi al 6% accumulati dal 14 gennaio 2010, fr. 154.10 per le spese d'esecuzione e fr. 600.– quale partecipazione alle spese legali). Con disposizione ordinatoria processuale del 23 maggio 2014 il Giudice di pace ha comunicato alle parti che avrebbe emanato la decisione senza indire alcuna udienza “se nessuna di loro gli avesse chiesto di indirla entro il 18 giugno 2014”. Nessuna parti ha reagito all'ingiunzione.
C. Statuendo il 26 maggio 2017 il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha condannato in solido i convenuti a versare all'attrice fr. 2119.60 più interessi al 5% dal 14 gennaio 2010, fr. 210.– per le spese processuali del tentativo di conciliazione e fr. 600.– per spese legali, rigettando nel contempo le opposizioni interposte ai citati precetti esecutivi. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste in solido a carico dei convenuti, tenuti a rifondere alla controparte, sempre con il vincolo della solidarietà, fr. 250.– di indennità.
D. Contro la decisione appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 31 maggio 2017 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso respingere integralmente la petizione. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta a RE 1 il 30 maggio 2017. Introdotto il giorno successivo, il reclamo in esame è senz'altro tempestivo.
2. L'attrice ha promosso una causa volta all'incasso delle spese del funerale nei confronti degli eredi della defunta. Trattandosi di debiti della successione, gli eredi ne rispondono solidalmente (art. 603 cpv. 1 CC), ciò che legittima il creditore ad agire a sua scelta nei confronti di uno solo di essi per il pagamento dell'intero debito (art. 144 CO; Steinauer, Le droit des successions, 2ª edizione, pag. 629 n. 1229). Essi non formano pertanto un litisconsorzio passivo necessario (Weibel in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 3ª edizione, n. 23 ad art. 603 CC; Wolf in: Berner Kommentar, edizione 2014, n. 30 ad. 603 CC; Rouiller in: Eigenmann/Rouiller [curatori], Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 26 ad art. 603 CC). Trattandosi di un litisconsorzio facoltativo, RE 1 è quindi legittimato a interporre reclamo indipendentemente dagli altri eredi (art. 71 cpv. 3 CPC; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 31 ad 71; Wolf, op. cit., n. 33 ad. 603 CC; Schaufelberger/ Keller Lüscher: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 5 ad art. 603). Nulla osta alla trattazione del reclamo.
3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).
4. Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha accertato che le spese del funerale di I__________ sono state parzialmente pagate, gli eredi TERZ 1 e TERZ 2 avendo versato ognuno fr. 2119.60. Per contro, egli ha soggiunto, l'altro erede RE 1 si rifiuta di pagare sia perché non è stato avvisato del funerale né coinvolto nella sua organizzazione sia perché, se i fratelli lo avessero interpellato, avrebbe chiesto un “funerale da fr. 3000.– e la sua quota non supererebbe i fr. 1000.–”. Per il primo giudice, tuttavia, tali argomentazioni non bastano per ritenere infondata la domanda dell'attrice poiché “essendo la causa rivolta alle parti in forma solidale al giudice poco interessano le argomentazioni private sollevate dovendosi limitare all'esame della sola questione se l'importo di causa è dovuto”. Egli ha poi rilevato che “qualsiasi divergenza tra gli interessati dovrà essere affrontata tra gli stessi ma non può pregiudicare il diritto dell'istante al pagamento di quanto preteso e dovuto”. Donde l'accoglimento della petizione ma con interessi al 5% e non al 6% come postulato dall'attrice.
5. Il reclamante rimprovera al Giudice di pace di averlo condannato al pagamento di un terzo della fattura emessa dall'attrice per l'organizzazione del funerale della madre affermando che in realtà le spese funerarie non costituiscono “un debito solidale cui pure lui, membro della comunione ereditaria, deve far fronte”. A suo avviso, la pretesa dell'attrice non è un debito della successione tanto meno ove si pensi che il primo giudice ha erroneamente stabilito che il contratto è sorto anche con lui, senza considerare che i suoi fratelli nemmeno lo avevano informato della morte della madre, sicché egli non ha in alcun modo partecipato alla loro decisione di incaricare l'attrice di organizzare il funerale. Tra lui e l'impresa di pompe funebri non è sorta pertanto nessuna relazione contrattuale né in modo esplicito né tanto meno implicita. Egli ritiene che in definitiva il pagamento delle spese funerarie andava chiesto agli eredi che hanno affidato l'incarico all'impresa di onoranze funebri, i quali potranno se del caso fare valere nei confronti degli altri coeredi i costi da loro assunti.
a) Le spese funerarie sono debiti della successione e devono essere dedotte dal patrimonio al momento della morte del disponente (art. 474 cpv. 2 CC; Spahr in: Commentaire Romand, Code civil II, Basilea 2016, n. 14 ad art. 603; Staehelin in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 12 ad art. 474). Di principio è pertanto il patrimonio della persona deceduta a finanziare le spese del proprio funerale, nelle quali rientra l'insieme dei costi legati alle esequie ritenute conformi agli usi locali, alla condizione sociale e patrimoniale del defunto (Tschumy, Les frais funéraires en droit privé in: Not@lex, Revue de droit privé et fiscal du patrimoine, 2019, pag. 6 seg.; Steinauer, op. cit., pag. 174, n. 262; Eigenmann, in: Eigenmann/Rouiller [curatori], Commentaire du droit des successions, op. cit., n. 8 ad art. 474 CC; Weimar, op. cit., n. ad. 474; Gaist, La communauté héréditaire: sa composition, ses biens et ses dettes en droit suisse, Ginevra 2015, pag. 179 e 204). L'art. 603 cpv. 1 CC prevede che per i debiti della successione gli eredi sono solidalmente responsabili. Come si è detto, ciò significa che i creditori della successione non sono tenuti a procedere nei confronti di tutti i membri della comunione ereditaria, ma possono agire a loro scelta contro uno o più eredi (art. 144 al. 1 CO; Spahr, op. cit., n. 23 ad art. 603; Weibel, op. cit., n. 23 ad art. 603 CC; Wolf, op. cit., n. 30 ad. 603 CC; Steinauer, op. cit., pag. 375 n. 1229).
b) In concreto, contrariamente a quanto sostiene il reclamante, che al riguardo equivoca la sentenza impugnata, egli non è stato condannato a versare un terzo della fattura emessa dall'attrice ma il primo giudice ha obbligato i tre convenuti a pagare all'attrice solidalmente il saldo dei costi del funerale della loro madre. Ciò premesso, è senz'altro possibile che il reclamante non abbia personalmente incaricato l'impresa di pompe funebri. Ed è altresì indubbio che la conclusione di un contratto tra gli eredi e un'impresa di pompe funebri esige, di principio, l'accordo unanime degli eredi (Tschumy, op. cit., pag. 9). Resta il fatto che dandosi una certa urgenza, la cremazione deve avvenire di regola entro 4 giorni (art. 18 cpv. 1 del Regolamento sulle pompe funebri, l'esumazione e il trasposto delle salme: RL 823.150), la persona che deve occuparsi delle esequie può agire senza l'accordo di tutti gli eredi (DTF 54 II 90; Steinauer, op. cit., pag. 174, n. 262b). Nella fattispecie l'attrice è stata incaricata lo stesso giorno del decesso di I__________ dell'organizzazione del funerale da tenersi due giorni dopo. Ed è senz'altro verosimile che ad occuparsene sia stata la figlia TERZ 1 tant'è che la fattura, intestata a un'indefinita “E.F”, andava recapitata all'indirizzo postale di lei (doc. B). Non è tuttavia ipotizzabile che quell'erede volesse incaricare l'attrice in nome proprio. In tali circostanze le prestazioni dell'attrice costituiscono senz'altro un debito della successione ragione per cui fino all'estinzione essa è legittimata a esigere da ogni erede il pagamento dell'intero debito (art. 144 cpv. 1 e 2 CO). E il reclamante non revoca in dubbio di essere erede.
c) Per di più, l'impresa di pompe funebri ha emesso tre distinte fatture indirizzandole ai tre eredi, come per altro pretendeva la stessa TERZ 1 (cfr. doc. L, 2° foglio). Da una tale circostanza l'attrice poteva supporre l'esistenza di un accordo tacito di tutti gli eredi e doveva quindi inferire che quell'erede agiva non solo per sé ma come rappresentante dell'intera eredità (art. 32 cpv. 2 CO). E ove un rappresentante agisce tacitamente in nome altrui, i diritti e gli obblighi sgorganti dall'atto passano direttamente al rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO). Nelle circostanze descritte, la decisione del primo giudice, che ha accertato la solidarietà di tutti gli eredi per il credito vantato dall'attrice non può ritenersi errata. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.
6. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 250.– sono a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
– ; – avv. .
Comunicazione a:
– Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest;
– ;
– avv. .
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.