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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 08.06.2017 16.2016.72

8. Juni 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,141 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Restituzione in intero contro una sentenza

Volltext

Incarto n. 16.2016.72

Lugano 8 giugno 2017/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 21 novembre 2016 presentato da

RE 1  

contro la sentenza emessa il 2 novembre 2016 dal Giudice di pace supplente del circolo della Verzasca nella causa n. 01.2007 (restituzione in intero contro una sentenza) promossa con istanza del 25 ottobre 2007 da  

CO 1 (rappresentata da RA 1);

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto:                    A.   CO 1 è proprietaria della particella n. 2066 RFD di __________ che confina a nord-est con la particella n. 1938 RFD di __________ appartenente a sua sorella RE 1. Nel corso di alcuni lavori edili effettuati tra il 12 e il 15 maggio 2006 dalla ditta __________ Sagl di __________ il termine di confine tra i due fondi è stato rimosso.

                                  B.   In esito a un'istanza presentata il 24 agosto 2006 da RE 1 con sentenza del 14 novembre 2006 il Giudice di pace supplente del circolo della Verzasca, accertato che “la rimozione del termine è avvenuta durante l'esecuzione di lavori edili da parte delle parte convenuta”, ha obbligato CO 1 a “provvedere a proprie spese, tramite l'intervento del geometra ufficiale, al ripristino del termine ufficiale” delimitante le particelle n. 1938 e 2066 (inc. 15/2006). Dopo il passaggio in giudicato di tale sentenza, CO 1 ha affidato il compito di ripristinare il termine ufficiale al geometra ufficiale, il quale per le sue prestazioni le ha fatturato fr. 514.65.

                                  C.   Il 28 dicembre 2006, nel corso di una conversazione telefonica con __________ B__________, __________ S__________, figlio di CO 1, ha preso atto che anche RE 1 aveva commissionato dei lavori edili alla ditta __________ Sagl e che la rimozione del termine di demarcazione tra i noti fondi era in realtà avvenuta nel corso di questi lavori. L'indomani __________ S__________ ha consegnato ad __________ B__________ una lettera in cui chiedeva alla __________ Sagl, in rappresentanza di sua madre, un risarcimento per il danno subito e una bozza di risposta da lui allestita, in cui era indicato che la rimozione del termine era avvenuta nel corso dei lavori richiesti da RE 1. La società non ha accettato di sottoscrivere la citata risposta e con lettera dell'11 gennaio 2007 ha declinato ogni responsabilità precisando che “il lavoro ordinato dalla Signora RE 1 consisteva solamente nel taglio (a mano con ponciotti) di un pezzo di roccia sporgente sulla sua parte di piazzetta”.

                                  D.   Il 13 gennaio 2007 CO 1 si è rivolta al medesimo Giudice di pace con un'istanza volta alla revisione della sentenza da lui emessa il 14 novembre 2006, chiedendo inoltre un risarcimento da parte della ditta __________ Sagl. L'11 ottobre 2007 il Giudice di pace supplente ha assegnato all'istante un termine di trenta giorni per riproporre il suo allegato sotto forma di due istanze separate: una nei confronti della __________ Sagl e l'altra nei confronti di RE 1. Il 25 ottobre 2007 CO 1 ha così introdotto una domanda di restituzione in intero chiedendo che la sentenza del 14 novembre 2006 fosse modificata nel senso di condannare RE 1 ad assumersi i costi di fr. 514.65 per il ripristino del termine ufficiale. All'udienza del 1° aprile 2008, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto, sulla scorta di un memoriale scritto, la reiezione dell'istanza. Statuendo il 2 novembre 2016 il Giudice di pace supplente, in parziale accoglimento dell'istanza, ha condannato RE 1 a pagare all'attrice fr. 257.35. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna, senza attribuire indennità.

                                  E.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 novembre 2016 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di respingere l'istanza di restituzione in intero. Nelle sue osservazioni del 16 maggio 2017 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                  1.   Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuavano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2011 – come quella in esame – sono quindi impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC), con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione a questa Camera (art. 321 cpv. 1 CPC e art. 48 lett. d n. 1 LOG). Nella fattispecie, la sentenza impugnata è pervenuta alla convenuta il 9 novembre 2016, sicché il reclamo, introdotto il 21 novembre 2016, è senz'altro tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii). Premesso ciò, compito di questa Camera è per finire quello di controllare la corretta applicazione del previgente diritto cantonale ticinese da parte del Giudice di pace.

                                   3.   L'art. 346 lett. d CPC ticinese, invocato da CO 1 nella sua istanza del 25 ottobre 2007, stabiliva che la restituzione in intero contro una sentenza ha luogo se dopo la sentenza stessa “sia stato trovato un documento decisivo, che la parte non ha potuto produrre prima senza sua colpa”. La domanda doveva essere proposta entro 20 giorni dal momento in cui il richiedente era venuto a conoscenza del documento (art. 348 cpv. 1 prima frase CPC ticinese). Due erano pertanto i presupposti per l'applicazione di tale disposizione: da un lato il carattere “decisivo” del documento e, dall'altro, l'impossibilità della sua produzione nella procedura precedente senza che esistesse una colpa da parte di chi se ne prevaleva. Si trattava di un rimedio straordinario per cui la sua applicazione esigeva criteri restrittivi e rigorosi a salvaguardia della res iudicata (Rep. 1986 pag. 105 e segg.).

                                         La procedura si scindeva in due stadi: l'uno inteso ad accertare i presupposti della restituzione in intero (“giudizio rescindente”), l'altro volto al giudizio sul merito della lite (“giudizio rescissorio”). Se il giudizio rescindente era positivo, le parti erano rimesse nello stato in cui si trovavano prima dell'emanazione della sentenza impugnata. Il giudizio rescissorio sarebbe potuto poi risultare – per la parte che chiede la restituzione – sia identico, sia più favorevole, sia più sfavorevole di quello impugnato (I CCA sentenza inc. 11.1996.77 del 3 giugno 1997, consid. 1 con rinvio).

                                   4.   Nella fattispecie, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza poiché a suo avviso non potendo stabilire per chi la ditta __________ Sagl stesse lavorando al momento delle rimozione del termine ufficiale, le spese relative al ripristino del termine ufficiale dovevano essere suddivise tra i due proprietari in ragione di un mezzo ciascuno. In estrema sintesi, egli ha così implicitamente ammesso l'esistenza delle condizioni di una restituzione in intero e ha nuovamente giudicato nel merito.

                                   5.   Per la reclamante, l'istanza di restituzione in intero contro le sentenze introdotta il 25 ottobre 2007 da CO 1 è manifestamente tardiva giacché la controparte ha preso visione della lettera dell'11 gennaio 2007 della __________ Sagl, documento su cui fonda la sua domanda, il 12 gennaio 2007 di modo che essa ha introdotto la sua istanza ben oltre 20 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza del documento. A suo parere, il fatto che il 13 gennaio 2007 la controparte aveva introdotto “un'istanza di revisione o in via subordinata istanza di risarcimento” e che l'11 ottobre 2007 il Giudice di pace supplente le aveva assegnato un termine di 30 giorni per sanare i difetti del suo allegato, non rende tempestiva l'istanza di restituzione in intero. Ora, perché a fronte di un atto processuale ritenuto informe il primo giudice non potesse assegnare alla parte un termine per emendarlo (art. 115 cpv. 3 CPC ticinese), la reclamante non spiega. Perché un atto introdotto entro un termine fissato dal giudice non sia tempestivo non è dato di capire. Sia come sia, la questione della tempestività dell'istanza può rimanere indecisa, la restituzione in intero, come si vedrà in appresso, essendo destinata all'insuccesso.

                                   6.   La reclamante sostiene che l'istanza di restituzione in intero contro la sentenza doveva essere dichiarata inammissibile perché il documento trovato su cui si fonda non è preesistente alla sentenza del 14 novembre 2006. Ora, che il documento, oltre a essere decisivo, doveva essere preesistente alla prima sentenza è indubbio (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 346, n. 6 con rinvio alla nota n. 852). Nella fattispecie, la lettera dell'11 gennaio 2007 della __________ Sagl – a prescindere dalla questione di sapere se sia un documento decisivo – non è stata “ritrovata” dopo la sentenza (nel senso che non si tratta di un documento di cui non si conosceva l'esistenza), ma è stata redatta posteriormente alla prima sentenza e non costituisce dunque titolo di restituzione in intero contro le sentenze.

                                         Non si disconosce che la circostanza appresa alla fine dicembre del 2006 potesse costituire un fatto nuovo, importante e anteriore alla decisione del 14 novembre 2006. Resta il fatto che il noto art. 346 lett. d CPC ticinese si limitava a prevedere, come titolo di restituzione in intero, la scoperta di “un documento”. Salvo quanto disponevano gli art. 189 e 346 lett. d in fine CPC ticinese (recupero di prove offerte ma non assunte), fatti dimostrabili con altri mezzi di prova non costituivano titolo di restituzione in intero (cfr. Rep. 1997 n. 59; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del CPC ticinese, Zurigo 1981, pag. 240). Ne segue che il primo giudice ha erroneamente ritenuto che fossero dati i presupposti della restituzione in intero e di potere decidere nuovamente sul merito della lite. Frutto di un'errata applicazione del diritto, il giudizio impugnato dev'essere annullato, senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dalla reclamante e attinenti al merito della vertenza.

                                   7.   Accogliendo il reclamo e ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve essere riformata nel senso della reiezione dell'istanza.

                                   8.   L'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.

                                   9.   Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto dei motivi di annullamento soccorrono equi motivi per non riscuotere oneri (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si giustifica il riconoscimento di un'indennità di inconvenienza alla reclamante, non risultando che l'interessata abbia affrontato perdite di guadagno o esborsi di rilievo. Non sussistono quindi in concreto gli estremi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. L'esito del giudizio impone una diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede.

Per questi motivi,

decide:                      I.   Il reclamo è accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.   L'istanza di restituzione in intero è respinta.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 150.– rimane a carico di CO 1.

                                   II.   Non si prelevano spese processuali.

                                  III.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Verzasca.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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