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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.02.2017 16.2016.70

15. Februar 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,960 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Gratuito patrocinio in sede di reclamo

Volltext

Incarto n. 16.2016.70

Lugano 15 febbraio 2017/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale al reclamo del 16 novembre 2016 (inc. 16.2016.69) presentato da

 RE 1   

contro la decisione emessa il 14 ottobre 2016 del Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 45/C/14/PE (mandato) promossa nei suoi confronti con petizione del 10 aprile 2014 dagli  

 CO 1 e  CO 2 ;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                   A.   Ottenuta il 10 marzo 2014 l'autorizzazione ad agire, con petizione del 10 aprile 2014 gli avvocati CO 1 e CO 2 hanno convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per ottenere il pagamento di complessivi fr. 4927.75, corrispondenti a due note professionali emesse il 1° e 7 luglio 2011 (complessivi fr. 3252.75 già dedotto l'acconto di fr. 1000.–) a carico della convenuta, alle spese processuali da loro anticipate di fr. 300.– e all'indennità a loro favore di fr. 300.– poste a carico della convenuta in una decisione emessa il 3 gennaio 2012 dalla Camera per l'avvocatura e il notariato, alla quota di partecipazione di fr. 200.– da loro pagata per la seduta di conciliazione tenutasi su richiesta della convenuta il 7 settembre 2011 davanti a un conciliatore dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino e al loro dispendio lavorativo quantificato in fr. 875.– (3.5 ore a fr. 250.– all'ora). Nelle sue osservazioni del 6 giugno 2014 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. In una replica del 13 agosto 2014 gli attori hanno ribadito il loro punto di vista. Con ordinanza del 2 settembre 2014 il Giudice di pace ha assegnato alle parti un termine fino al 1° ottobre 2014 per comunicare se intendessero essere citate a un'udienza con l'avvertenza che decorso infruttuoso il termine egli avrebbe emanato la decisione sulla base degli atti. Il 23 settembre 2014 gli attori hanno comunicato di non voler chiedere un'udienza, mentre la convenuta è rimasta silente.

                                  B.   Statuendo il 14 ottobre 2016 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la petizione, obbligando la convenuta a versare agli attori fr. 4327.75 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2011. Il primo giudice ha rinunciato a riscuotere la tassa di giustizia ma ha posto le spese “effettive” di fr. 80.– a carico della convenuta.

                                  C.   Contro la decisione appena citata la convenuta è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 novembre 2016 per ottenere l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al primo giudice per nuovo giudizio (inc. 16.2016.69). Contestualmente essa ha instato altresì per il beneficio del gratuito patrocinio. Su quest'ultima richiesta giova statuire senza indugio.

Considerando

in diritto:                 1.   La richiesta di gratuito patrocinio in questa sede non può che riferirsi all'esenzione degli anticipi e delle spese processuali (art. 118 lett. a e b CPC), ma non alla designazione di un patrocinatore d'ufficio (art. 118 cpv. 1 lett. c in fine CPC) giacché il reclamo è già stato presentato e al momento della richiesta il termine di impugnazione era già decorso.

                                   2.   Premesso ciò, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprov­visto dei mezzi necessari per sostenere le spese della causa e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (art. 117 CPC). Per giustificare una simile richiesta l'istante deve esporre quindi la propria situazione di reddito e di sostanza (art. 119 cpv. 2 CPC). In concreto, sulla scorta della documentazione allegata all'istanza, dalla quale risulta che essa percepisce una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1862.– mensili e disponeva nel 2015 di una sostanza imponibile di fr. 4000.–, l'indigenza della richiedente può essere ammessa (art. 117 lett. a CPC). L'ottenimento del beneficio del gratuito patrocinio richiede però una seconda condizione, ovvero la probabilità di successo insita nel reclamo (art. 117 lett. b CPC). Occorre dunque vagliare tale presupposto.

                                   3.   Si ritengono prive di probabilità di esito favorevole conclusioni le cui possibilità di buon diritto appaiano manifestamente inferiori a quelle di soccombenza. Non vanno considerate prive di possibilità di esito favorevole, per contro, conclusioni le cui possibilità di successo e di insuccesso si equivalgano o le cui possibilità di insuccesso sembrino solo di poco inferiori a quelle di successo. Decisivo è sapere se una parte provvista dei mezzi finanziari necessari affronterebbe un processo siffatto. Chi non affronterebbe ragionevolmente a proprie spese una causa consimile non deve infatti poter procedere gratuitamente grazie all'anticipo dello Stato. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente, in base alle condizioni date al momento in cui è presentata la richiesta (DTF 140 V 537 consid. 9.1 con rinvii).

                                   4.   La reclamante lamenta una violazione dell'obbligo di motivazione, la decisione non contenendo alcuna base legale né riferimento giurisprudenziale, ciò che non le permette di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione. Ora, che il Giudice di pace debba menzionare, almeno brevemente, i motivi – fattuali e giuridici – che lo hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che in un altro è indubbio. In concreto, è vero che il Giudice di pace non ha indicato alcuna norma legale, tuttavia il giudizio impugnato sembra, a un primo esame, essere sufficientemente motivato giacché dallo stesso risultano chiaramente le ragioni per le quali la petizione è stata parzialmente accolta. Egli ha rilevato che le prestazioni dell'avvocato CO 1 vanno riconosciute anche se “la signora RE 1 non era contenta dell'operato del legale” e che eventuali sbagli dell'avvocato andavano semmai sottoposti alla commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati. Il primo giudice ha accertato che la convenuta si lamentava di una “fattura eccessiva” ma le ha rimproverato di non “avere esposto cifre, ne contesta di fatto la totalità poiché non vuole andare oltre i fr. 1000.– dell'acconto”. Per il Giudice di pace, poi, il conferimento di una procura con l'avvocata CO 2 non era necessario poiché “nel mandato con l'avv. CO 1 è specificato che lo stesso può delegare l'adempimento del mandato ai collaboratori o collaboratrici del proprio studio legale”. Visto quanto precede il primo giudice, ancorché non abbia espressamente menzionato le norme sul mandato – pacificamente applicabili al rapporto tra avvocato e cliente – si è espresso sui punti rilevanti per il giudizio, permettendo senz'altro alla reclamante di afferrarne la portata. Sapere se ciò è corretto o meno è una questione di merito e non concerne la garanzia del diritto di essere sentito, che non è quindi in concreto stata disattesa dal primo giudice. Sotto questo profilo, il reclamo appare privo di pertinenza e quindi destinato all'insuccesso.

                                   5.   A detta della reclamante il primo giudice ha omesso “ogni analisi” delle sue osservazioni alla petizione. Ciò non è giustificato e rappresenta un diniego di giustizia in quanto tiene conto in modo parziale unicamente delle tesi di parte attrice non sostenute da “inequivocabile mezzo di prova e motivazione”. Ora, a prescindere dal fatto che l'interessata non specifica quali sarebbero i punti del suo memoriale che il Giudice di pace ha tralasciato di considerare nel suo giudizio, ciò che renderebbe la censura inammissibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), come si è detto in precedenza il primo giudice si è confrontato con le obiezioni e le conclusioni della convenuta, che ha pure evaso. La censura di diniego formale di giustizia appare di conseguenza infondata nella ridotta misura della sua ricevibilità.

                                   6.   Nel merito la reclamante si duole del fatto che il Giudice di pace ha considerato che “avvocati sprovvisti di mandato scritto vanno in ogni caso retribuiti”. Se non che, per tacere del fatto che essa nemmeno si confronta con l'argomentazione del primo giudice, secondo cui “una procura con l'avvocata CO 2 non era necessaria poiché nel mandato con l'avv. CO 1 è specificato che lo stesso può delegare l'adempimento del mandato ai collaboratori o collaboratrici del proprio studio legale”, un contratto di mandato può essere conferito anche oralmente o può nascere per atti concludenti (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4a edizione, n. 4544 segg.). Premesso ciò, la reclamante non spiega perché il 2 maggio 2011 ha inviato alla citata avvocata un'e-mail con allegata l'autorizzazione ad agire rilasciatale l'8 aprile 2011 dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ e le ha scritto di essere in attesa della “sua lettera con la richiesta di documenti mancanti” (doc. D). Né spiega per quale motivo il 3 maggio 2011 essa ha avuto un incontro con lei (doc. E) e perché il 4 maggio 2011 le avrebbe nuovamente scritto precisando alcuni aspetti discussi il giorno precedente in merito alle questioni “dei difetti notificati” e dello “svincolo del deposito della garanzia”. A parte la carenza di motivazione, il reclamo in oggetto appare dunque destinato in ogni modo al rigetto.

                                   7.   La reclamante rimprovera infine al primo giudice di avere “condonato la tassa di giudizio di fr. 220.– senza menzionare alcunché su quale base giuridica egli si è chinato” ma di averla condannata a pagare “una spesa non meglio specificata di fr. 80.–”. In concreto, il Giudice di pace “scusandosi per il ritardo dell'emissione della sentenza” ha rinunciato “all'incasso della tassa di giustizia di fr. 220.– applicando unicamente le spese sostenute”. Ora, la tassa di giustizia, che nelle decisioni dei giudici di pace deve essere fissata tra 50.– e 300.– franchi (art. 6 della Legge sulla tariffa giudiziale), è un esborso forfettario per la decisione (art. 95 cpv. 2 lett. b CPC) composto di tutti i costi generali dalla giustizia, incluse le spese di cancelleria. Nel fissare le spese processuali, il giudice non dovrebbe nemmeno più distinguere tra le varie componenti dell'esborso e fissare un importo complessivo. Posto ciò, sarà anche vero che il motivo addotto dal primo giudice per non riscuotere fr. 220.– non rientra tra quelli che consentono il condono delle spese processuali ai sensi dell'art. 112 cpv. 1 CPC. Resta il fatto che nulla gli impediva per ragioni di equità sulla base dell'art. 107 cpv. 2 CPC di porre a carico della convenuta, in gran parte soccombente, solo una parte delle spese processuali. Anche al riguardo, a un sommario esame, la decisione appare resistere alle critiche.

                                   8.   Nelle condizioni descritte non soccorrono le premesse dell'art. 117 lett. b CPC, ciò che osta al conferimento del gratuito patrocinio. La richiedente sarà invitata con decreto separato a depositare un anticipo per le spese giudiziarie presunte.         La procedura intesa al­l'ottenimento del gratuito patrocinio è di principio gratuita, salvo casi di temerarietà, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 119 cpv. 6 CPC).

Per questi motivi,

decide:                     1.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   La richiedente sarà invitata con decreto separato a depositare un anticipo per le spese giudiziarie presunte.

                                   4.   Notificazione a:

–   ; – avvocati   e   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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