Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.01.2016 16.2016.2

26. Januar 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·703 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Condono delle spese processuali - obbligo di versare le ripetibili dovute alla controparte

Volltext

Incarto n. 16.2016.2

Lugano 26 gennaio 2016/JH  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 9 gennaio 2016 presentato da

RE 1  

contro la decisione emanata il 30 dicembre 2015 dal Giudice di pace del circolo di Vezia in materia di condono delle spese processuali della causa inc. 689-19/2012;  

ritenuto

in fatto:                      che con decisione del 7 ottobre 2014 il Giudice di pace del circolo di Vezia ha accolto la petizione presentata il 21 dicembre 2012 dall'avv. CO 1 volta a ottenere da RE 1 il pagamento di fr. 1681.10 oltre interessi e ha posto le spese processuali di fr. 150.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore un'indennità di fr. 150.– (inc. 689-19/2012);

                                  che statuendo il 4 agosto 2015 questa Camera ha respinto il reclamo presentato il 20 ottobre 2014 dalla convenuta, ha rifiutato l'assistenza giudiziaria e non ha prelevato spese processuali né assegnato ripetibili (inc. 16.2014.56);

                                  che in esito a un'istanza dell'11 agosto 2015 formulata da RE 1, con decisione del 30 dicembre 2015 il Giudice di pace ha concesso il condono delle spese processuali da lui fissate nella precedente decisione del 7 ottobre 2014;

                                  che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 gennaio 2016 per ottenerne l'annullamento e il rinvio degli atti al primo giudice, postulando nel contempo il beneficio del gratuito patrocinio;

e considerando

in diritto:                    che la decisione con cui un Giudice di pace concede il condono delle spese processuali (sulla competenza: III CCA, sentenza inc. 13.2015.45 del 14 luglio 2015, consid. 3.6) è impugnabile a questa Camera con reclamo (art. 110 CPC; Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 15 ad art. 112; Fischer in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Berna 2010, n. 6 ad art. 112);

che il reclamo, introdotto entro il termine più breve di 10 giorni, è di per sé tempestivo;

che secondo l'art. 112 cpv. 1 CPC per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono;

che il condono, ovvero la definitiva rinuncia all'incasso, può avvenire solo per le spese processuali dovute allo Stato, ma non per le ripetibili dovute alla controparte (II CCA sentenze inc. 12.2014.128 del 12 agosto 2014 e inc. 12.2015.107 del 7 agosto 2015; Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 112; Fischer, op. cit., n. 1 ad art. 112);

che, peraltro, nemmeno la concessione del gratuito patrocinio avrebbe esentato la reclamante dal pagamento delle ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 3 e 122 cpv. 1 lett. d CPC);

che, premesso ciò, la doglianza della reclamante secondo cui il Giudice di pace avrebbe dovuto esentarla anche dall'obbligo di pagare un'indennità alla controparte è infondata;

                                  che, in circostanze del genere, il reclamo è destinato alla reiezione e può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG;

che viste le particolarità del caso, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese processuali per questa procedura, ciò che rende senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria;

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  Non si prelevano spese processuali.

                             3.  Notificazione a.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2016.2 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.01.2016 16.2016.2 — Swissrulings