Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 27.11.2017 16.2015.88

27. November 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,637 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Appalto - lavori di pulizia - mercede

Volltext

Incarto n. 16.2015.88 16.2015.89

Lugano 27 novembre 2017/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 22 dicembre 2015 (inc. 16.2015.88) presentato da

RE 1   

contro la decisione emessa il 25 novembre 2015 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa inc. E15-057 (appalto) promossa con istanza del 27 ottobre 2015 nei confronti di  

 CO 1

così come sul reclamo del 22 dicembre 2015 (inc. 16.2015.89) presentato da

                                         RE 1

contro la decisione emessa il 25 novembre 2015 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa inc. E15-059 (appalto) promossa con istanza del 27 ottobre 2015 nei confronti di

                                          CO 2 ;

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 26 ottobre 2012 la ditta di pulizie RE 1 ha eseguito la smacchiatura di alcune piastrelle, che presentavano tracce di cemento, posate da __________ M__________, a quel tempo titolare della ditta individuale F__________, nel bagno di un'abitazione situata sulla particella n. 853 RFD di __________ appartenente in comproprietà a CO 1 e CO 2 in ragione di un mezzo ciascuno. Al termine dei lavori, la RE 1 ha sottoposto il relativo bollettino di lavoro a CO 2 che lo ha sottoscritto senza riserve. L'8 marzo 2013 la ditta ha inviato a CO 1 una fattura (n. 1020392) di fr. 1323.– (IVA inclusa). Visto il mancato pagamento, il 12 ottobre 2015 essa ha fatto notificare a CO 2 il precetto esecutivo n. __________9 dell'Ufficio esecuzione di Lugano e il precetto esecutivo n. __________0 a CO 1 per ottenere da ognuno il pagamento di fr. 1323.– oltre interessi al 6% dall'8 marzo 2013 indicando quale titolo di credito “fattura 10200392 del 08.03.2013”, così come l'incasso di fr. 500.– per “spese”. Gli escussi hanno interposto opposizione.

                                  B.   Con istanza del 27 ottobre 2015 la RE 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso, chieden­do la convocazione di un'udienza di conciliazione per ottenere da CO 1 il pagamento di fr. 1323.– oltre interessi al 5% dall'8 mar­zo 2013 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione al precetto esecutivo n. __________0 dell'UE di Lugano (inc. E15-057). Lo stes­so giorno la RE 1 ha presentato una seconda istanza di conciliazione al medesimo giudice per ottenere da CO 2 il pagamento fr. 1323.– oltre interessi al 5% dall'8 marzo 2013 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione al precetto esecutivo n. __________9 dell'UE di Lugano (inc. E15-059). Le due pro­cedure sono state congiunte e all'udienza del 19 novembre 2015 la parti non hanno raggiunto un'intesa. L'attrice ha chiesto al Giudice di pace di decidere la controversia ai sensi dell'art. 212 CPC, confermando le sue istanze, mentre i convenuti ne hanno chiesto la reiezione.

                                  C.   Statuendo con separate decisioni del 25 novembre 2015 il Giudice di pace ha respinto entrambe le istanze e ha posto le spese processuali di fr. 125.– per ognuna delle procedure a carico dell'attrice, tenuta a rifondere a ogni convenuto un'indennità di fr. 75.–.

                                  D.   Contro le decisioni appena citate la RE 1 è insorta a questa Camera con separati reclami del 22 dicembre 2015, chiedendo di annullare i giudizi impugnati e di riformarli nel senso di accogliere le due istanze. Nelle loro rispettive osservazioni del 9 marzo 2016 CO 1 e CO 2 hanno concluso per il rigetto dei reclami.

Considerando

in diritto:                 1.   Impugnate dalla RE 1 sono le decisioni emesse il 25 novembre 2015 dal Giudice di pace riferite agli incarti inc. E15-057 e E15-059. Secondo l'art. 125 lett. c CPC, il giudice, per semplificare il processo, può ordinare la congiunzione di più cause, ritenuto che in assenza di disposizioni contrarie negli art. 308 segg. CPC tale facoltà è riconosciuta anche in seconda sede (cfr. Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª edizione n. 6 ad art. 316 CPC). In concreto, le impugnazioni in esame vertono sull'identico oggetto, contengono la stessa motivazione e tendono a un risultato analogo, si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

                                   2.   Le decisioni emanate dai giudici di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuenberger, op. cit., n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, le decisioni impugnate sono pervenute all'attrice al più presto il 26 novembre 2015, sicché i reclami, introdotti il 22 dicembre 2015, sono tempestivi.

                                   3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).

                                   4.   Alle osservazioni ai reclami, CO 1 e CO 2 allegano svariata documentazione (lettera del 27 ottobre 2012 da E__________ SA a __________ T__________ [doc. 1], rapporti di lavoro del 4 marzo 2013 e del 15 ottobre 2012 della RE 1 [doc. 2], lettera del 26 novembre 2012 di CO 2 a __________ M__________ [doc. 3], lettera del 27 dicembre 2012 di CO 2 all'avv. __________ L__________ [doc. 4], osservazioni del 9 aprile 2013 presentate da CO 2 e CO 1 nell'ambito della procedura di iscrizione dell'ipoteca legale provvisoria introdotta il 20 marzo 2013 da __________ M__________ [doc. 5], foto piastrelle del bagno di CO 2 e CO 1 [doc. 6], lettera del 12 aprile 2015 di CO 2 e CO 1 a RE 1 [doc. 7]). Presentati per la prima volta in questa sede e non davanti al primo giudice, i nuovi documenti sono irricevibili, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressa­mente alle parti di avvalersi da­van­ti all'autorità di re­clamo di nuove conclusioni, di allegazioni di nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).

                                   5.   Nelle decisioni impugnate il Giudice di pace ha accertato che i lavori erano stati commissionati da __________ M__________ “piastrellista della ditta F__________ (nel frattempo fallita) in presenza di altre persone” e che lo stesso aveva altresì detto di assumersi i relativi costi ritenendosi autore del danno alle piastrelle. Per il primo giudice, CO 2 aveva sì firmato il bollettino di lavoro presentato dalla ditta ma ha ritenuto che “ne sono stati sottoscritti molti altri in relazione a lavori eseguiti e puntualmente pagati alla ditta RE 1”. Ciò posto egli ha respinto le istanze.

                                   6.   Nei reclami la RE 1 conferma che i lavori di pulizia le sono stati commissionati da CO 1 e da CO 2, evidenziando come essi abbiano sottoscritto il bollettino di lavoro che menzionava l'indicazione “lavoro controllato e accettato – nessuna contestazione”. Essa rimprovera così al primo giudice di avere accertato i fatti in maniera manifestamente errata. A suo avviso il Giudice di pace non ha considerato che la richiesta dei convenuti di fatturare i lavori direttamente al loro artigiano non è mai stata da lei accettata e che prima dell'udienza del 19 novembre 2015 i committenti non si sono mai lamentati dell'esecuzione dei lavori.

                                   7.   Nella fattispecie, premesso come sia pacifico che i danni alle piastrelle siano stati provocati da __________ M__________, vi è contestazione su chi abbia commissionato alla RE 1 i lavori di pulizia oggetto della presente causa.

                                         a)  I lavori di pulizia soggiacciono, quanto meno per analogia, alle norme sull'appalto (art. 363 segg. CO; CCR sentenza inc. 16.2013.44 del 18 settembre 2014 consid. 4d con riferimenti). Nella misura in cui CO 1 e CO 2 negano di avere commissionato i lavori, incombeva alla RE 1 dimostrare l'esattezza delle proprie allegazioni, provare la conclusione del contratto con i convenuti, mentre costoro, dal canto loro, avevano la facoltà di addurre l'esistenza di circostanze idonee a invalidare la fondatezza delle allegazioni che formano l'oggetto della prova principale (art. 8 CC; DTF 130 III 326 consid. 3.4).

                                         b)  A sostegno della propria pretesa, la RE 1 ha prodotto un rapporto giornaliero di regia del 26 ottobre 2012 sottoscritto da CO 2 (doc. 3). Premesso che la conclusione di un contratto d'appalto non è soggetta ad una forma particolare, potendo essere validamente concluso anche oralmente o tacitamente (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª edizione, pag. 167 n. 406), il bollettino in questione non indica però unicamente il cantiere, i lavori eseguiti, il personale della ditta impiegato e i prodotti utilizzati, ma menziona anche il nominativo del committente. Controfirmato dall'interessato, esso è atto a rendere attendibile il contenuto dello stesso e crea così una presunzione di fatto sulla sua correttezza, ovvero sul fatto che committente delle opere fosse CO 2. Si può così ritenere che l'attrice ha recato la prova della conclusione di un contratto tra lei e quest'ultimo.

                                         c)  Dal canto suo CO 2, pur riconoscendo di avere sottoscritto il menzionato documento, ha negato davanti al primo giudice di avere commissionato i lavori di pulizia, sostenendo in particolare che __________ M__________ si era assunto il pagamento dei costi nei confronti della ditta di pulizia. Tuttavia, agli atti non vi è alcun elemento che permetta di giungere a tale conclusione, il solo fatto che il piastrellista fosse all'origine del danno non bastando per ritenerlo automaticamente controparte contrattuale dell'impresa di pulizia e quindi suo debitore. Che poi CO 2 abbia sottoscritto altri bollettini di lavoro della RE 1 “in relazione a lavori eseguiti e puntualmente pagati” è possibile, ma non è dato di vedere, né l'interessato spiega, quale valenza abbia tale circostanza sulla sua tesi, egli non pretendendo di averlo firmato per sbaglio. In siffatte circostanze, l'accertamento del primo giudice secondo cui l'incarico alla RE 1 è stato conferito da __________ M__________ è arbitrario, ovvero contrario alle risultanze istruttorie e dunque insostenibile.

                                   8.   Visto quanto precede, e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. Per quel che riguarda la posizione di CO 2, accertata la sua legittimazione passiva, il convenuto ha invero addotto che i lavori di pulizia “non hanno prodotto alcun risultato così come promesso” (verbale d'udienza del 19 novembre 2015). Ora, l'art. 367 cpv. 1 CO impone al committente, non appena eseguita la consegna dell'opera e appena lo consente l'ordinario andamento degli affari, l'onere di verificare lo stato dell'opera e segnalare i difetti all'appaltatore, ritenuto che la mancata tempestiva notifica dei difetti comporta la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (Gauch, op. cit., pag. 777 segg. n. 2148 segg.). L'onere della prova della tempestiva notifica dei difetti, secondo l'art. 8 CC, spetta al committente (sentenza del Tribunale federale 4A_231/2016 del 12 luglio 2016 consid. 2.2 con riferimenti). In concreto, già si è detto che la sottoscrizione senza riserve di rapporti giornalieri costituisce una presunzione di fatto sulla correttezza del contenuto. Che l'interessato abbia firmato “al buio” è possibile, ma ciò non lo esonerava dal verificare l'opera il giorno successivo e segnalare all'appaltatore eventuali difetti. Agli atti, tuttavia, non vi è alcun elemento che dimostri come il committente abbia tempestivamente notificato dei difetti alla RE 1, quelli indirizzati a __________ M__________ non riguardando l'attrice sicché l'opera di quest'ultima va ritenuta accettata (art. 370 cpv. 2 CO). In circostanze del genere, e tenuto conto che sull'ammontare della mercede non vi sono di per sé contestazioni, nei confronti di CO 2 la decisione impugnata deve essere annullata e riformata nel senso che l'istanza è accolta e di conseguenza il convenuto è condannato a versare alla controparte fr. 1323.– oltre interessi al 5% dall'8 marzo 2013. Resta in ogni caso aperta la possibilità per l'interessato di rivalersi nei confronti di __________ M__________ per il risarcimento dei danni subiti.

                                   9.   Per quel che attiene alla posizione di CO 1, per contro, il noto bollettino del 26 ottobre 2012 non la menziona sicché esso non basta per dimostrare l'esistenza di un contratto tra l'attrice e la convenuta. Né supplisce il fatto che quest'ultima fosse comproprietaria dell'immobile in cui sono stati eseguiti i lavori. Per il resto, la reclamante non ha allegato, né tantomeno dimostrato, altre circostanze da cui risulterebbe un'assunzione cumulativa del debito da parte della convenuta (art. 143 cpv. 1 CO) o che il rapporto di solidarietà sia sorto in qualche altra maniera, non bastando che la fattura dell'8 marzo 2013 sia a lei intestata. Ne segue che l'attrice non ha recato la prova che le incombeva. Ciò posto, nel risultato, la decisione impugnata resiste alla critica e il reclamo dev'essere respinto.

                                10.   Le spese processuali di entrambe le sedi per i due giudizi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza alle parti vincenti, non avendo esse formulato una richiesta motivata al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Per questi motivi,

decide:                      I.   Le cause 16.2015.88 e 16.2015.89 sono congiunte.

                                   II.   Il reclamo della RE 1 contro CO 1 (inc. 16.2015.88) è respinto.

                                  III.   Le spese processuali di tale reclamo, di fr. 150.–, sono poste a carico della reclamante.

                                 IV.   Il reclamo di RE 1 contro CO 2 (inc. 16.2015.89) è accolto nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                   1.   L'istanza è accolta. Di conseguenza CO 2 è condannato a pagare all'attrice fr. 1323.– più interessi del 5% dall'8 marzo 2013 e l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________9 dell'Ufficio d’esecuzione di Lu­gano è rigettata in via definitiva per fr. 1323.– più interessi del 5% dall'8 mar­zo 2013.

                                         2.   Le spese processuali di fr. 125.– sono poste a carico del convenuto.     

                                  V.   Le spese processuali di tale reclamo, di fr. 150.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico di CO 2.

                                 VI.   Notificazione a:

–  ; –   ; –   .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2015.88 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 27.11.2017 16.2015.88 — Swissrulings