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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.01.2016 16.2015.84

11. Januar 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,045 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Tutela giurisdizionale dei casi manifesti - espulsione del conduttore dopo disdetta ordinaria non contestata del contratto di locazione - esclusa la possibilità di protrazione del contratto

Volltext

Incarto n. 16.2015.84

Lugano 11 gennaio 2016/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 3 dicembre 2015 presentato da

RE 1  

contro la decisione emessa il 20 novembre 2015 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa inc. SO.2015.4796 (tutela giurisdizionale dei casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa con istanza del 30 ottobre 2015 dalla  

CO 1 (rappresentata dalla RA 1);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                      che il 12 gennaio 2009 RE 1 ha sottoscritto con la CO 1 un contratto di locazione avente per oggetto un magazzino in uno stabile in Via __________ a __________, per una pigione mensile di fr. 100.–;

                                  che la locazione, iniziata il 1° febbraio 2009, poteva essere disdetta con preavviso di tre mesi, con effetto alle scadenze del 31 marzo e del 30 settembre;

                                  che l'8 maggio 2015 la locatrice ha notificato al conduttore, su modulo ufficiale, la disdetta ordinaria del contratto per il 30 settembre 2015;

                                  che il conduttore non ha contestato la disdetta, ma neppure ha riconsegnato il magazzino alla scadenza;

                                  che con istanza del 30 ottobre 2015 la locatrice si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo di ordinare – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – l'espulsione del conduttore dall'ente locato e di disporne l'esecuzione effettiva;

                                  che all'udienza del 19 novembre 2015, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza;

                                  che statuendo il 20 novembre 2015 il Pretore ha accolto l'istanza, ordinando a RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di mettere a libera disposizione dell'istante il magazzino entro il 31 dicembre 2015, disponendone l'esecuzione effettiva e ponendo a carico del convenuto le spese dell'eventuale deposito dei mobili e degli oggetti da lui non ritirati, così come fr. 100.– di oneri processuali e fr. 100.– quale indennità a favore della controparte;

                                  che il 3 dicembre 2015 RE 1 si è rivolto a questa Camera, chiedendo di posticipare al 29 febbraio 2016 la riconsegna del magazzino;

che invitata a presentare osservazioni, la CO 1 è rimasta silente;

e considerando

in diritto:                    che il Pretore ha trattato la causa come tutela giurisdizionale nei cosi manifesti (art. 257 CPC), le cui decisioni sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria in una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                  che sotto il profilo della tempestività, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 23 novembre 2015 (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________), di modo che il rimedio, consegnato il 3 dicembre 2015 è tempestivo;

                                  che giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                  che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), vale a dire che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente insostenibile (DTF 134 III 245 consid. 2.1 e 2.2; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);

                                  che il Pretore ha accolto l'istanza, dopo avere accertato la validità della disdetta del contratto di locazione ai sensi degli art. 266a e 266c CO e ritenuto il caso così come la situazione giuridica chiari (art. 257 CPC);

                                  che il reclamante non contesta la decisione come tale, ma chiede il differimento dell'espulsione fino al 29 febbraio 2016 asseverando di essere sprovvisto della licenza di condurre revocatagli per la durata di un mese, ragione per cui non può procedere allo sgombero del magazzino;

                                  che, tuttavia, una domanda di proroga è improponibile in sede giudiziaria dopo la scadenza del contratto e una decisione di espulsione non può essere ritardata dall'autorità di reclamo, un'eventuale proroga dei termini potendo nondimeno essere accordata dalla parte istante (II CCA, sentenze inc. 12.2013.56 dell'8 maggio 2013 e inc. 12.2012.133 del 13 agosto 2012);

                                  che, per il resto, il reclamante non formula una sola critica nei confronti della decisione del Pretore, in particolare non pretende che questi avrebbe accertato in modo manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto;

                                  che nelle circostanze siffatte, l'espulsione dall'ente locato è da effettuarsi come ordinato dal Pretore nella decisione impugnata, senza ulteriori dilazioni, se non quelle eventualmente concesse dalla parte locatrice;

                                  che in definitiva, il reclamo, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela irricevibile e può essere deciso nella composizione a giudice unico prevista dall'art. 48b lett. a n. 2 LOG;

                                  che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                  che non si pone problema di ripetibili alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è irricevibile.

                             2.  Non si prelevano spese processuali.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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