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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 17.02.2016 16.2015.82

17. Februar 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,111 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Risarcimento danni - diritto alla prova

Volltext

Incarto n. 16.2015.82

Lugano 17 febbraio 2016/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul ricorso (“reclamo”) del 27 novembre 2015 presentato dalla

RE 1   

contro la decisione emessa il 25 novembre 2015 dal Giudice di pace del circolo di Capriasca nella causa n. 01/15/SE (risarcimento danni) promossa con petizione del 22 ottobre 2014 nei confronti della  

CO 1 ;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che il 4 aprile 2014 la CO 1 ha sottoscritto con l'impresa edile RE 1 un contratto per la fornitura di personale;

                                         che con decisione del 26 febbraio 2015, motivata il 12 giugno successivo, il Giudice di pace del circolo di Capriasca in accoglimento di un'istanza del 26 settembre 2014 ha obbligato la RE 1 a versare alla CO 1 fr. 3240.–, rigettando in via provvisoria l'opposizione interposta da quest'ultima al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano (inc. 05/14/SE);

                                         che nel frattempo, il 13 ottobre 2014 la RE 1 ha fatto notificare alla CO 1 il PE n. __________ dell'UE di Lugano per l'incasso di fr. 5000.– oltre interessi al 5% dal 23 luglio 2014, indicando quale titolo di credito “mancata assunzione sig. __________ (non presentatosi) e __________ inidoneo al lavoro nonostante le certificazioni ed assicurazioni sulle capacità professionali (ns. LR 23.7.14 e 1.10.14)”;

                                         che con petizione del 22 ottobre 2014 la RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il pagamento di fr. 5000.– oltre interessi al 5% dal 23 luglio 2014, così come il rigetto dell'opposizione interposta al menzionato PE;

                                         che all'udienza del 29 luglio 2015 il Giudice di pace “sentite le parti concede un termine fino alla fine del mese di agosto 2015 per inoltrare le proprie proposte intese a risolvere la vertenza”;

                                         che statuendo il 25 novembre 2015 il Giudice di pace ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali di fr. 100.– a carico dell'attrice;

                                         che contro il giudizio appena citato la RE 1 è insorta al Tribunale cantonale amministrativo con un ricorso (recte: reclamo) del 27 novembre 2015, in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione impugnata e la riforma della stessa alla luce “delle prove di cui all'allegato n. 3”;

                                         che il reclamo è stato trasmesso a questa Camera per competenza;

                                         che nelle sue osservazioni del 9 febbraio 2016 la CO 1 “ribadisce le sue pretese economiche nei confronti della RE 1”;

e considerando

in diritto:                        che le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);

                                         che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che nella decisione impugnata, il Giudice di pace, richiamato l'art. 42 cpv. 1 CO, ha respinto la petizione rimproverando all'istante di non avere dimostrato il danno;

che la reclamante, in estrema sintesi, rimprovera al primo giudice di non avere preso in considerazione le prove da lei offerte, rilevando come “i 7 documenti – rimarcati in rosso – [che] erano annessi alla nostra istanza” non le sono stati ritornati contrariamente all'indicazione contenuta nella decisione impugnata;

che dagli atti si evince come nella petizione del 22 ottobre 2014 la RE 1 ha richiamato i documenti annessi alle osservazioni del 20 ottobre 2014, da lei presentata nella causa promossa nei suoi confronti dalla CO 1 (inc. 05/14/SE), offrendo inoltre l'audizione di tre testi;

che l'art. 8 CC conferisce alla parte cui incombe l'onere della prova il diritto di dimostrare quanto allega, sempre che si tratti di allegazioni giuridicamente rilevanti e che le prove siano state notificate tempestivamente nelle forme prescritte (art. 152 cpv. 1 CPC);

che, di per sé, il giudice può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile esito non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”), ma deve spiegarne i motivi;

che, invero, all'udienza del 29 luglio 2015 l'attrice non consta avere definitivamente offerto le prove da lei preannunciate nella petizione, ma nemmeno risulta una rinuncia;

che, a ben vedere, a quell'udienza il Giudice di pace – sentite le parti – si è limitato a concedere “un termine fino alla fine del mese di agosto 2015 per inoltrare le proprie proposte intese a risolvere la vertenza in atto”;

che, così come verbalizzato, l'udienza in questione non può essere considerata un dibattimento ai sensi dell'art. 245 CPC, le parti non essendosi espresse sul merito della vertenza;

che, premesso ciò, in assenza di una rinuncia al dibattimento, il primo giudice non poteva ritenere la causa matura per il giudizio, tanto meno se si pensa che egli ha sorvolato sulle prove offerte;

che, in definitiva, il reclamo merita acco­glimento, onde l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice, perché indica il contraddittorio, si pronunci sull'ammissibilità delle prove e statuisca di nuovo;

che l'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo;

                                         che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico induco a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;

                                         che non si pone problema di indennità alla reclamante, la redazione del rimedio giuridico non avendo con ogni verosimiglianza causato spese di rilievo;

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Giudice di pace, perché indica il contraddittorio, si pronunci sull'ammissibilità delle prove e statuisca di nuovo.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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