Incarto n. 16.2015.41 16.2015.42 16.2015.43
Lugano 10 aprile 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sui reclami del 23 giugno 2015 presentati dalla
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro le decisioni emesse il 26 maggio 2015 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nelle cause SE.2015.1, SE.2015.2 e SE.2015.3 (azioni di disconoscimento del debito) da lei promosse con petizioni del 9 gennaio 2015 nei confronti della
CO 1 ora in liquidazione (già patrocinata dall'avv. );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 1° settembre 2013 la società CO 1 come locatrice e la società RE 1 come conduttrice hanno stipulato un contratto di locazione di durata indeterminata, disdicibile con un preavviso di tre mesi, avente per oggetto dei locali adibiti a uso commerciale (ufficio e laboratorio di analisi di diamanti) in uno stabile a __________ per una pigione pagabile in rate mensili anticipate di fr. 1500.–;
che il 17 settembre 2014 la locatrice ha chiesto e ottenuto la riconsegna degli spazi locati dalla conduttrice;
che il 3 novembre 2014 la CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 i precetti esecutivi n. __________0, __________1 e __________2 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per l'incasso di fr. 4950.– oltre interessi al 5% rispettivamente dal 1° marzo 2014, dal 1° aprile 2014 e dal 1° luglio 2014, indicando come causale “Locazione e parcheggio terzo trimestre 2014” (PE n. __________0), “Locazione e parcheggio secondo trimestre 2014” (PE n. __________1) e “Locazione e parcheggio primo trimestre 2014” (PE n. __________2), ai quali l'escussa ha interposto opposizione;
che con tre separate decisioni del 16 dicembre 2014 il Giudice di pace del circolo di Balerna ha rigettato provvisoriamente le opposizioni interposte ai citati tre PE limitatamente a fr. 4500.– oltre interessi (inc. SO.2014.213, SO.2014.214 e SO.2014.215);
che adita dall'escussa, con tre decisioni separate del 15 aprile 2015 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ha confermato le decisioni impugnate, salvo per gli interessi (inc. 14.2015.3, 14.2015.4 e 14.2015.5);
che con tre separate petizioni del 9 gennaio 2015 la RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al medesimo Giudice di pace, chiedendo, previa sospensione provvisoria delle esecuzioni, di disconoscere i tre debiti di fr. 4950.– oltre interessi vantati dalla convenuta nei suoi confronti, con conseguente annullamento e cancellazione delle rispettive esecuzioni (inc. SE.2015.1; SE.2015.2 e SE.2015.3);
che ordinata la sospensione delle tre esecuzione e congiunte le procedure per l'istruttoria, con separate decisioni del 26 maggio 2015 il Giudice di pace ha respinto le petizioni;
che contro le decisioni appena citate la RE 1 è insorta a questa Camera con tre distinti reclami del 23 giugno 2015, chiedendo di riformare i giudizi impugnati nel senso di accogliere le petizioni (inc. 16.215.41, 16.2015.42 e 16.2015.42);
che nelle sue osservazioni dell'11 settembre 2015 la CO 1 ha concluso per la reiezione dei reclami;
che la CO 1 è stata sciolta a seguito a fallimento pronunciato il 14 luglio 2016 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud e la relativa procedura è stata poi sospesa per mancanza di attivo il 28 settembre 2016 (FUCT n. 84 del 21 ottobre 2016 pag. 9489);
che il 13 marzo 2017 la CO 1 è stata radiata d'ufficio dal registro di commercio, nessuna opposizione motivata essendo stata presentata contro la cancellazione (art. 159 cpv. 5 lett. a ORC; FUCT n. 23 del 21 marzo 2017 pag. 2452);
e considerando
in diritto: che i tre rimedi giuridici sono uguali, diretti contro decisioni identiche, fondati su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull'applicazione delle stesse norme in diritto, sicché si giustifica di congiungere le procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC);
che la capacità di parte è un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC) e come tale dev'essere verificato d'ufficio (art. 60 CPC);
che i presupposti processuali devono essere dati non solo all'inizio del procedimento, ma anche al momento in cui è emanata la sentenza (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ª edizione, pag. 66 con riferimento al Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero dell'8 giugno 2006, FF 2006 pag. 6647);
che con la fine della liquidazione e la cancellazione dal Registro di commercio una società anonima perde la personalità giuridica (DTF 132 III 733 consid. 3.1; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_384/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.1.3);
che in tal caso la società perde anche la qualità di parte, donde l'irricevibilità di qualsiasi azione da essa intentata o contro di lei promossa (II CCA, sentenza inc. 12.2013.42 del 13 ottobre 2013 con rinvio a Ruedin, Droit des sociétés, 2a edizione, pag. 366 n. 2054 e pag. 367 n. 2057);
che qualora in pendenza di causa una persona giuridica sia cancellata dal registro di commercio, la causa da lei intentata o contro di lei promossa è considerata priva d'oggetto e va stralciata dai ruoli (art. 242 CPC; Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, n. 7 ad art. 242; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 242; Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 13 ad art. 242; Naegeli/Richers in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 8 ad art. 242; Leumann Liebster in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 4 ad art. 242);
che, di conseguenza, preso atto della cancellazione della ragione sociale della resistente dal registro di commercio il reclamo va stralciato dai ruoli;
che le spese giudiziarie di una causa divenuta priva d'oggetto vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
che le particolarità del caso inducono tuttavia a rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di oneri processuali e all'assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 16.2015.41, 16.2015.42 e 16.2015.43 sono congiunte.
2. I reclami sono dichiarati senza oggetto e le cause sono stralciate dai ruoli.
3. Non si prelevano spese processuali, né si attribuiscono ripetibili.
4. Notificazione all'avv. .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.