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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.05.2015 16.2015.33

22. Mai 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,464 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Locazione - capacità processuale della comunione ereditaria - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

Volltext

Incarto n. 16.2015.33

Lugano 22 maggio 2015/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo dell'8 maggio 2015 presentato da

RE 1  

contro la decisione emessa il 30 aprile 2015 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa inc. SE.2014.64 (locazione) promossa con petizione (“istanza”) del 7 novembre 2014 da  

CO 1

CO 2

CO 3 (Brasile) membri della comunione ereditaria fu CO 1 (rappresentati dalla RA 1);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 27 agosto 2009 RE 1 ha sottoscritto con CO 1 un contratto avente per oggetto un appartamento in uno stabile di proprietà di quest'ultimo a __________. Il contratto prevedeva una pigione annua di fr. 15 600.– pagabile in rate mensili anticipate di fr. 1300.– cadauna e un deposito di un garanzia di fr. 3000.–. La locazione, iniziata il 1° settembre 2009, si è conclusa il 31 agosto 2012. CO 1 è deceduto il 21 settembre 2013.

                                  B.   Ottenuta il 27 ottobre 2014 l'autorizzazione ad agire dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________, con petizione (“istanza”) del 7 novembre 2014 la comunione ereditaria fu CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere la liberazione a suo favore della garanzia depositata dalla convenuta sul conto di risparmio “garanzia affitti” n. __________ del __________, a parziale copertura del proprio credito di complessivi fr. 3933.35 per pigioni rimaste insolute relative al periodo da giugno a settembre 2012. Invitata a presentare osser­vazioni alla petizione entro un termine di 30 giorni, la convenuta è rimasta silente. Il 28 aprile 2015 RE 1 ha chiesto al primo giudice di posticipare il dibattimento previsto il 30 aprile 2015 alle ore 09:00, richiesta respinta dal Pretore il giorno successivo poiché “ingiustificata”. Il 30 aprile 2015 si è così tenuto il dibattimento in cui l'attrice, unica comparente, ha confermato la sua domanda. Statuendo seduta stante a verbale, il Pretore ha accolto la petizione, ordinando la liberazione della garanzia di fr. 3000.– in favore dell'attrice, oltre agli interessi nel frattempo maturati. La tassa di giustizia e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 200.– per ripetibili.

                                  C.   L'8 maggio 2015 RE 1 si è rivolta al Pretore comunicandogli il suo disaccordo alla decisione appena citata. L'atto è stato trasmesso a questa Camera per competenza. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

in diritto:                  1.   In concreto l'azione è stata promossa dalla comunione ereditaria fu CO 1. Sprovvista di personalità giuridica, una comunione ereditaria non ha tuttavia capacità processuale attiva né passiva (Weibel in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 2ª edizione, n. 11 ad art. 604 CC con numerosi riferimenti; Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 559 n. 1194). Fino alla divisione i suoi membri devono pertanto agire in comune (DTF 116 Ib 449 consid. 2). Nella fattispecie questa Camera può desumere senza particolare difficoltà, ad ogni modo, chi siano gli eredi fu CO 1 poiché essi figurano sulla procura rilasciata il 23 ottobre 2014 alla RA 1 (cfr. inc. n. 83/14 dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ richiamato). Il rubrum dell'incarto va modificato di conseguenza (sentenza del Tribunale federale 1B_194/2012 del 3 agosto 2012 consid. 2.3).

                                   2.   Nella decisione impugnata il Pretore ha indicato in 10 giorni il termine di reclamo, pacificamente applicabile alle procedure sommarie, tant'è che egli ha evocato l'applicazione degli art. 248 segg. CPC e in particolare dell'art. 257 CPC che riguarda la tutela giurisdizionale nei casi manifesti. In precedenza, però, egli ha trattato la causa nella procedura semplificata, così come risulta dalla citazione del 12 marzo 2015 per il dibattimento (prime arringhe) in applicazione dell'art. 245 CPC, in esito alla quale la decisione è impugnabile entro 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Tale agire non ha tuttavia comportato nessun pregiudizio per la reclamante, il cui memoriale, introdotto l'8 maggio 2015 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato), è senz'altro tempestivo.

                                   3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 III 380 consid. 6.1 con rinvii).

                                   4.   Il Pretore ha dapprima accertato che l'ammontare delle pigioni e spese accessorie scadute e rimaste impagate, di cui la convenuta è debitrice nei confronti del locatore, era superiore alla garanzia depositata sul conto bancario presso il __________. Egli ha poi rilevato che vista l'assenza della convenuta al dibattimento, le allegazioni degli attori non erano state contestate, rammentando che la richiesta di rinvio dell'udienza era stata respinta, che la convenuta non aveva formulato osservazioni alla petizione e che la stessa nemmeno era comparsa all'udienza di conciliazione. Ciò posto, considerata la domanda di liberazione della garanzia “liquida e pienamente giustificata”, il primo giudice ha accolto la petizione.

                                   5.   RE 1 contesta la decisione del Pretore sostenendo che l'amministrazione ha sempre calcolato i conguagli su una metratura superiore a quella effettiva, che il sensore esterno è danneggiato sicché il riscaldamento è sempre stato al minimo “se non addirittura spento” e che “avendo sbloccato gli affitti dall'ufficio di conciliazione, ovviamente è corretto dare anche gli acconti che sono stati trattenuti ma solo rivedendo e ricalcolando ciò che è giusto”. Se non che, le sue obbiezioni, non sollevate davanti al primo giudice, sono nuove e come tali inammissibili in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC). Per di più, essa contrappone la propria opinione a quella del primo giudice senza formulare una sola critica nei confronti della decisione del Pretore. La reclamante non pretende che i fatti accertati dal primo giudice siano manifestamente errati, ovvero insostenibili, né sostiene che egli abbia erroneamente applicato il diritto. Per il resto, essa non contesta l'esistenza del credito della controparte, ma chiede di rivederlo sulla base di altre basi senza però dimostrare che quelle applicate siano errate. In siffatte circostanze, il reclamo – non motivato in modo sufficiente – si rivela irricevibile e può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG.

                                   6.   Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili agli attori, a cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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