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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 30.09.2016 16.2015.31

30. September 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,655 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Rapporti di vicinato - azione negatoria

Volltext

Incarto n. 16.2015.31

Lugano 30 settembre 2016/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 30 aprile 2015 presentato da

 RE 1  (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 30 marzo 2015 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa n. E15-013 (rapporti di vicinato) promossa con istanza del 23 febbraio 2015 dalla  

CO 1  

(rappresentata dalla RA 1  e patrocinata dall'avv.  RA 2 );

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto:                   A.   La particella n. 944 RFD di __________, sottoposta al regime della proprietà per piani CO 1, confina con la particella n. 945 RFD, appartenente a RE 1, sulla quale si trova anche un bosco. Lungo il confine della particella n. 944 limitrofa al bosco è stata posta a dimora una siepe.

                                  B.   Il 23 febbraio 2015 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso, chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere “il taglio dei rami che sconfinano sulla particella 944 RFD di __________” e “la pulizia del confine in modo da permettere un corretto taglio della siepe”. All'udienza del 24 marzo 2015 le parti non hanno raggiunto un'intesa. L'attrice ha confermato le sue domande e ha chiesto al Giudice di pace di decidere la controversia. Il convenuto ha proposto di respingere l'istanza.

                                  C.   Statuendo il 30 marzo 2015 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza, ordinando al convenuto di tagliare i rami sporgenti sulla particella n. 944 RFD di __________ e di provvedere alla “manutenzione ordinaria a confine”. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 50.–.

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 aprile 2015, in cui ne chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la riforma nel senso di respingere l'istanza. II 18 maggio 2015 il presidente di questa Camera ha accordato al reclamo l'effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 26 giugno 2015 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 2 aprile 2015. Introdotto il 30 aprile 2015, il reclamo è pertanto tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

                                   3.   Il reclamante, preso atto che l'ordine di tagliare i rami sporgenti sul fondo vicino gli è stato impartito sulla base dell'art. 687 CC, rimprovera al primo giudice di avere commesso un errore di diritto, poiché tale disposizione prevede che “il vicino può tagliare ed appropriarsi i rami sporgenti e le radici quando danneggino la sua proprietà e dietro reclamo non siano tolti entro un termine conveniente”. A suo dire, neppure entrano in considerazione gli art. 58 CO e 679 CC. In definitiva, in mancanza di una base legale l'istanza deve essere respinta.

                                   4.   Con il reclamante si conviene che l'art. 687 CC conferisce al vicino il diritto di tagliare e appropriarsi dei rami che sporgono sulla sua proprietà, ma non quello di ottenerne l'eliminazione da parte del proprietario delle piante. A ragione, inoltre, egli fa valere che per ottenere quanto chiesto dall'attrice non entrano in considerazione né la responsabilità del proprietario fondata sull'art. 679 CC né quella prevista dall'art. 58 CO. Resta il fatto che per ottenere l'eliminazione di rami o radici sporgenti il proprietario può tutelare la sua stessa proprietà con un'azione negatoria giusta l'art. 641 cpv. 2 CC (DTF 132 III 654 consid. 7; 131 III 508 consid. 5.1; RtiD I-2004 pag. 608 n. 113c; CCR sentenza inc. 16.1996.68 del 19 febbraio 1997, consid. 7; Rep. 1994 pag. 314; Steinauer, Les droits réels II, 4ª edizione, pag. 224 n. 1829; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 40 segg. ad art. 687/688 CC; Rey/Strebel in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 12 ad art. 687/688 CC; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 4ª edizione, pag. 239 n. 969a).

                                         Nella fattispecie l'attrice ha chiesto al Giudice di pace di ordinare al convenuto di tagliare i rami sporgenti sulla propria proprietà, mentre il convenuto si è opposto limitandosi a indicare che “il proprietario di un bosco non è obbligato a effettuare e pagare i lavori richiesti”. Certo, l'attrice non si è valsa espressamente dell'art. 641 cpv. 2 CC, ma la sussunzione giuridica non può che portare all'applicazione di tale norma. Premesso ciò, tenuto conto della documentazione fotografica agli atti (doc. E) e che il convenuto nemmeno ha negato l'immissione in esame, si può ragionevolmente ritenere che questa costituisce una turbativa di una certa importanza in termini di ombra e umidità. Ne discende che, quantunque per ragioni diverse da quelle enunciate dal Giudice di pace, nel risultato la decisione impugnata su questo punto resiste alla critica.

                                   5.   Il reclamante lamenta il fatto che il primo giudice gli ha ordinato di procedere alla “manutenzione ordinaria [del bosco] a confine” ancorché non esista nessuna base legale che consenta di impartirgli un simile ordine. Ora, ci si può in effetti chiedere sulla base di quale norma giuridica si possa impartire detto ordine. Il quesito può rimanere indeciso giacché un dispositivo tanto vago e generico non adempie manifestamente le condizioni per poi metterlo in esecuzione, non essendo dato di sapere – nemmeno dai motivi – in che cosa consista tale ingiunzione. Né questa può essere interpretata solo facendo capo ad elementi estrinseci. In tali circostanze su questo punto il reclamo merita accoglimento.

                                   6.   Se ne conclude che in parziale accoglimento del reclamo, la decisione del Giudice di pace va riformata nel senso che “l'ordine di manutenzione ordinaria a confine” va annullato. Le spe­se processuali e le ripetibili dell'odierno giudizio seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il reclamante vede accogliere la sua impugnazione per quel che riguarda “l'ordine di manutenzione ordinaria a confine”, mentre soccombe sulla richiesta del taglio dei rami sporgenti. In siffatte condizioni, si giustifica porre le spese processuali a carico del reclamante per due terzi e il resto a carico dell'opponente, alla quale il reclamante rifonderà un'equa indennità per ripetibili ridotte. Analoga sorte segue il dispositivo sugli oneri processuali di primo grado, salvo che non si assegna alcuna indennità d'inconvenienza, gli attori non avendola chiesta (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Per questi motivi,

decide:                       I.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta: il convenuto è condannato a tagliare i rami sporgenti sulla particella n. 944 RFD di __________.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 150.– è posta per un terzo a carico dell'attrice e per due terzi a carico del convenuto.

                                   II.   Le spese processuali di fr. 250.– sono poste per due terzi a carico del reclamante e per un terzo a carico dell'opponente, alla quale il reclamante rifonderà fr. 200.– per ripetibili ridotte.

                                  III.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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