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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 06.07.2015 16.2015.10

6. Juli 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,217 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Contratto di lavoro - pretese salariali (straordinari, vacanze, giorni di riposo e festivi) - principio inquisitorio sociale - conseguenze della preclusione

Volltext

Incarto n. 16.2015.10

Lugano 6 luglio 2015/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 30 gennaio 2015 presentato da

RE 1  

contro la decisione emessa il 21 gennaio 2015 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa SE.2014.34 (contratto di lavoro) promossa con petizione del 3 novembre 2014 da  

CO 1 (patrocinato dall' PA 1);

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto:                    A.   CO 1 ha lavorato alle dipendenze di presso il Ristorante __________ a __________ dal 24 maggio 2013 prima come pizzaiolo/cuoco e dal 1° luglio 2013 quale gerente. Il contratto di lavoro, di durata indeterminata, prevedeva un salario mensile lordo pari a fr. 3365.– (compresa la tredicesima mensilità), un orario di lavoro settimanale medio di 45 ore, il diritto per il dipendente a 2 giorni di riposo alla settimana, a 6 giorni di festività pagati per anno civile e a 5 settimane di vacanza all'anno. Il 31 agosto 2013 il datore di lavoro ha disdetto il contratto “con termine di disdetta come previsto di 3 giorni”. Il dipendente, ha contestato il termine di disdetta, il contratto terminando a suo dire il 9 ottobre 2013.

                                  B.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 3 novembre 2014 CO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere il pagamento di fr. 5752.90 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2013, quale indennità per i giorni di riposo non goduti, per i giorni festivi non goduti, per le vacanze maturate ma non godute e per le ore straordinarie, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio. Invitato a formulare osservazioni il convenuto è rimasto silente. All'udienza di discussione del 16 dicembre 2014, l'attore, unico comparente, ha ridotto la sua pretesa a fr. 3979.45 e ha notificato ulteriori prove, che il Pretore ha respinto poiché superflue ai fini della decisione a fronte della preclusione del convenuto.

                                  C.   Con decisione del 17 dicembre 2014, motivata su richiesta del convenuto il 21 gennaio 2015, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione nel senso che ha condannato il convenuto a versare all'attore fr. 3979.45 netti oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2013 e ha rigettato in via definitiva limitatamente a tale importo l'opposizione interposta al citato PE. Non sono state prelevate spese processuali, ma il convenuto è stato tenuto a rifondere alla controparte fr. 750.– per ripetibili ridotte.

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a que­sta Camera con un reclamo del 30 gennaio 2015 chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, di respingere la peti­zione o, in via subordinata, di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al primo giudice per la prosecuzione dell'istrut­toria e l'emanazione di un nuovo giudizio. Con decreto del 30 gennaio 2015 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 4 marzo 2015 CO 1 ha concluso per la reiezione del recla­mo.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, visto il valore litigioso, competente è questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 22 gennaio 2015 di modo che il reclamo, introdotto il 30 gennaio 2015, è senz'altro tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

                                   3.   Il Pretore ha ritenuto precluso il convenuto per non avere inoltrato le osservazioni alla petizione nel termine assegnato e per essere rimasto assente ingiustificato all'udienza di discussione del 16 dicembre 2014. Egli, dopo avere riassunto le conseguenze della preclusione, ha accertato che i fatti addotti dall'attore a sostegno delle proprie pretese erano chiari e non contraddittori. Il primo giudice ha così considerato che i calcoli relativi all'ammontare delle singole pretese erano corretti e fondati sui parametri indicati nel Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione. In definitiva, egli ha obbligato il convenuto a versare all'attore fr. 3979.45 oltre interessi, come da lui richiesto all'udienza del 16 dicembre 2014.

                                   4.   Il reclamante rimprovera al Pretore di avere violato gli art. 8 CC, 153 cpv. 1 e 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC per avere accolto la petizione basandosi unicamente sulle affermazioni dell'attore, senza procedere ad alcun accertamento dei fatti. A suo dire, non essendo le pretese dell'attore suffragate da alcuna prova, il primo giudice avrebbe dovuto respingere la petizione oppure, in virtù del principio inquisitorio sociale, accertare d'ufficio i fatti ed assumere ulteriori prove.

                                         a)  Ora, che nelle controversie in materia di diritto del lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30 000.– il giudice accerti i fatti d'ufficio, ovvero applichi il principio inquisitorio, è vero (art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC). Secondo la massima inquisitoria “sociale” o “il principio inquisitorio attenuato” il giudice accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove, ovvero deve interrogare le parti e informarle sul loro obbligo di collaborare nell'istruttoria e di fornire le necessarie prove. Tale principio riguarda però la raccolta del materiale probatorio – ovvero l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio – davanti al giudice di prima istanza, non invece l'oggetto della controversia, che resta nella libera disposizione delle parti. Queste rimangono tenute a esporre – nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme procedurali applicabili – le circostanze all'origine delle loro pretese e a indicare i mezzi di prova disponibili. Se ha oggettivamente motivo di dubitare della completezza delle allegazioni di fatto e dei mezzi di prova offerti, il giudice è tuttavia tenuto a interpellare le parti e può finanche convocare di propria iniziativa dei testimoni e/o ordinare l'edizione di documenti (DTF 139 III 20 consid. 3.2 con riferimenti; CCR, sentenze inc. 16.2010.22 del 7 marzo 2011, consid. 3 e inc. 16.2013.4 del 19 febbraio 2014, consid. 3a).

                                              Contrariamente all'assunto del reclamante, la massima inquisitoria sociale non esonera le parti dal loro obbligo di collaborare alla determinazione della fattispecie rilevante (DTF 130 III 102 consid. 2.2), né obbliga il giudice a istruire la causa d'ufficio se una parte rinuncia a spiegare la sua posizione (DTF 136 III 780 consid. 3.1 e sentenza del Tribunale federale 4A_484/2011 del 2 novembre 2011, consid. 2.2). La massima inquisitoria sociale mira infatti a favorire una procedura accessibile anche ai laici, non a supplire alle carenze di una parte negligente rispettivamente preclusa (sentenza del Tribunale federale 4C.255/2006 del 2 ottobre 2006, consid. 4.2).

                                         b)  Premesso ciò, anche in caso di preclusione del convenuto nella procedura semplificata – alla quale si applicano per analogia le disposizioni riguardanti la procedura ordinaria (art. 219, 223 cpv. 2, 234 cpv. 1 CPC; v. Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, Berna 2012, n. 24 segg. ad art 147 CPC), il giudice emanerà una decisione finale tenendo conto degli atti e delle allegazioni della parte attrice. Di principio, in caso di preclusione i fatti addotti dall'attrice, non essendo contestati dalla parte avversa, sono ritenuti assodati e non necessitano di prova (art. 150 cpv. 1 CPC), con l'eccezione prevista nel caso in cui sussistano notevoli dubbi circa l'esposto fattuale della parte attrice (art. 153 cpv. 2 CPC). Tale meccanismo vale anche nelle procedure in cui si applica la massima inquisitoria sociale ai sensi dell'art. 247 cpv. 2 lett. b CPC (Hasenböhler in: Sutter-Somm/ Hasen­böhler/ Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 19 e 21 ad art. 150 CPC).

                                         c)  Trattandosi di indennità per i giorni di riposo non goduti, per i giorni festivi non goduti e per le vacanze maturate ma non godute, al lavoratore incombe la prova per il diritto a giorni di riposo, di vacanza e festivi, mentre la prova dell'effettuazione o meno di questi giorni è invece a carico del datore di lavoro che meglio di ogni altro può esserne al corrente, disponendo, o almeno dovendo disporre, di tutta una serie di mezzi di controllo (DTF 128 III 271, consid. 2a/bb; II CCA, sentenza inc. 12.2010.195 del 14 giugno 2011, consid. 14 con riferimenti; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2ª edizione, n. 4.11 ad art. 343 CO). Tale principio è del resto sancito dall'art. 21 cpv. 4 del CCNL secondo il quale se il datore di lavoro non adempie all'obbligo di registrare le ore di lavoro e i giorni di riposo effettivi verrà ammesso come prova, in caso di controversia, il controllo effettuato dal lavoratore (sentenza del Tribunale federale 4A_467/2011 del 3 gennaio 2012, consid. 5).

                                         d)  In concreto, l'attore ha sostenuto che durante il rapporto di lavoro, durato quasi cinque mesi, non ha usufruito di 8 giorni di riposo, di 8.66 giorni di vacanza, di 2 giorni festivi e di avere accumulato 14 ore straordinarie. A sostegno delle sue pretese ha prodotto un conteggio delle ore di lavoro sottoscritto anche dal datore di lavoro (doc. D e verbale di discussione del 16 dicembre 2014) e il contratto di lavoro (doc. B) dal quale risulta il suo diritto a 2 giorni di riposo alla settimana (art. 13), a 5 settimane di vacanze all'anno (art. 15) e a 6 festività pagate per anno civile (pari a 0.5 giorni al mese, art. 14). Vista la mancanza di contestazioni, non è dato di vedere, né il reclamante spiega perché il Pretore avrebbe dovuto dubitare della completezza dell'esposizione fattuale e dei mezzi di prova offerti dal dipendente. Per di più, il totale disinteresse del convenuto esclude l'applicazione della massima inquisitoria sociale da parte del Pretore.

                                              Tenuto conto delle allegazioni contenute nella petizione, il primo giudice poteva pertanto ritenere che vista la durata del rapporto di lavoro (quasi cinque mesi) le pretese dell'attore non apparivano sproporzionate rispetto a quanto previsto dal contratto. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto da parte del Pretore, deve essere respinto.

                                   5.   La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Il reclamante, nondimeno, rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali. Il reclamante rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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