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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 27.09.2016 16.2014.60

27. September 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,547 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Compravendita - risoluzione della vendita

Volltext

Incarto n. 16.2014.60

Lugano 27 settembre 2016/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo dell'11 novembre 2014 presentato dalla

RE 1 (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 13 ottobre 2014 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa. n. C13-001 (compravendita) promossa con istanza del 25 giugno 2013 nei confronti di  

 CO 1 ;

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto:                   A.   All'inizio del mese di giugno 2012 CO 1 ha ordinato alla __________, su prescrizione medica del 31 maggio 2012 del dott. __________, una manica e un guanto compressivi classe 2, fabbricati su misura in __________ dalla __________. Dopo la consegna dei due supporti ortopedici, avvenuta il 6 luglio 2012, la compratrice si è lamentata con la venditrice dell'errata misura del guanto. Il 9 luglio 2015 la __________ ha rispedito l'articolo alla ditta produttrice, perché fosse sostituito con uno maggiormente adattato alle esigenze della cliente. Il secondo guanto è stato ritirato il 28 agosto 2012 da CO 1 e poi da lei perso nel piazzale adiacente al negozio, dove è stato ritrovato da un passante che l'ha riconsegnato alla __________. Il 10 settembre 2012 la venditrice l'ha spedito alla cliente, insieme a una fattura di complessivi fr. 388.30. Il 17 settembre 2012 CO 1 ha ritornato i due supporti ortopedici alla __________ sostenendo di non averli mai potuti indossare, perché troppo stretti. L'8 febbraio 2013 la __________ ha ceduto il proprio credito a RE 1, che ha fatto notificare il 25 febbraio 2013 a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di __________ per l'incasso di fr. 388.30 oltre interessi del 5% dal 10 ottobre 2012 e fr. 60.–, indicando quale titolo di credito “1) Fattura n. 625352 del 10.09.2012, 2) Indennità Art. 41 CO”, a cui l'escussa ha interposto opposizione.

                                  B.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione 25 giugno 2013 RE 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Paradiso di condannare CO 1 a pagare fr. 388.30 oltre interessi al 5% dal 10 ottobre 2012, fr. 60.– per le spese del suo intervento, fr. 33.– per le spese esecutive e fr. 60.– per la tassa di giustizia relativa alla procedura di conciliazione, così come di rigettare in via definitiva l'opposizione al menzionato PE. Nelle sue osservazioni del 31 luglio 2013 la convenuta ha chiesto di respingere petizione. All'udienza dell'11 settembre 2013, l'attrice, unica comparente, ha confermato le proprie domande. Statuendo il 30 settembre 2013 il Giudice di pace ha respinto la petizione, ha ordinato all'Ufficio esecuzioni di procedere alla cancellazione del citato precetto esecutivo e ha posto la tassa di giustizia di fr. 120.– a carico dell'attrice. Adita da RE 1, con decisione del 28 novembre 2013 questa Camera ha annullato la sentenza impugnata per vizi formali e ha rinviato gli atti al Giudice di pace per un nuovo giudizio (inc. 16.2013.47).

                                  C.   Ripristinata la litispendenza davanti al primo giudice, quest'ultimo ha notificato le osservazioni del 31 luglio 2013 della convenuta all'attrice assegnandole un termine di venti giorni per esprimersi in merito. Nelle sue “contro osservazioni” del 21 gennaio 2014 l'attrice ha confermato il suo punto di vista. All'udienza del 19 febbraio 2014 la convenuta ha prodotto una dichiarazione testimoniale scritta dell'ergoterapista __________, per il quale i supporti ortopedici forniti dall'attrice non sarebbero stati idonei, perché “anziché semplicemente comprimere, provocavano un vero e proprio strozzamento dell'arto interessato”. L'attrice ha contestato la menzionata dichiarazione e ha notificato delle prove. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 1° ottobre 2014 l'attrice ha prodotto un allegato conclusivo in cui ha confermato le proprie domande, mentre la convenuta ha chiesto una volta ancora di respingere la petizione. Statuendo il 13 ottobre 2014 il Giudice di pace ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali di fr. 150.– a carico dell'attrice.

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 novembre 2014 in cui postula l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni 16 dicembre 2014 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta il 14 ottobre 2014 all'attrice. Consegnato direttamente alla cancelleria del Tribunale d'appello l'11 novembre 2014, il reclamo è tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

                                   3.   Il Giudice di pace ha rilevato che per la convenuta i supporti ortopedici fornitile non erano adatti, perché talmente stretti da arrestarle la circolazione sanguigna del braccio e compromettere la guarigione dell'intervento subito alla mano. Egli ha soggiunto che il certificato rilasciato dall'ergoterapista __________, ancorché contestato dall'attrice, confermava come i supporti ortopedici forniti a CO 1, anziché comprimere, le bloccavano la circolazione sanguigna del braccio e attestava come lo stesso le aveva consigliato di non indossarli. Il primo giudice ha poi considerato che, sebbene la convenuta non avesse contestato immediatamente la fattura né avesse notificato all'attrice difetti dei supporti ortopedici “è evidente che il prodotto non era adatto ma soprattutto non è stato fornito in tempi brevissimi così come richiesto dalla situazione medica, a comprova le due spedizioni in __________”. Ciò posto, tenuto conto che “l'unica cosa certa è che il supporto medico, che era necessario al più presto per motivi medici, è stato fornito e consegnato il 28.08.2012 a distanza dunque di tre mesi dalla data del certificato medico”, il Giudice di pace ha respinto la petizione.

                                   4.   La reclamante rimprovera al Giudice di pace di avere accertato a torto che il ritardo nella consegna dei supporti ortopedici alla convenuta fosse dovuto alla __________. A suo dire, dall'istruttoria è emerso che la venditrice ha ricevuto i supporti ortopedici dalla ditta produttrice negli usuali tempi di consegna (tre o quattro giorni), ma che la convenuta, nonostante fosse stata invitata a ritirarli, si è presentata in negozio solo il 6 luglio 2012 la prima volta e a fine agosto la seconda. Il fatto che i supporti medici non siano stati forniti “in tempi brevissimi” è pertanto dovuto al comportamento della convenuta.

                                         In concreto, __________ ha riferito che per l'importazione dalla __________ dei supporti ortopedici “normalmente ci vogliono 3-4 giorni”, soggiungendo inoltre che CO 1 “è stata più volte sollecitata a presentarsi” (deposizione del 16 luglio 2014, verbali pag. 1). Ora, è vero che egli non ha mai affermato che i supporti ortopedici sono arrivati nei tempi usuali di consegna, non avendo ricordi precisi in merito alle date di arrivo delle forniture dalla __________ e che per la reclamante stessa il ritardo nella consegna della seconda ordinazione era dovuto “alla chiusura degli stabilimenti per le ferie estive” (osservazioni del 21 gennaio 2014, pag. 1). Resta il fatto che, per l'esito del giudizio, la questione di sapere di chi sia stata la responsabilità del prolungarsi dei tempi di consegna è irrilevante e può pertanto rimanere indecisa. In effetti, a prescindere dal fatto che nessuna delle parti ha sostenuto che la consegna doveva avvenire entro un termine fisso oltre il quale la prestazione non sarebbe stata accettata, la compratrice ha riconsegnato il 17 settembre 2012 la manica e il guanto compressivi alla venditrice, manifestando in tal modo la propria volontà di rescindere il contratto, non perché ritenesse la venditrice in mora nell'adempimento della prestazione (art. 107 cpv. 2 CO), ma perché i menzionati supporti ortopedici erano a suo dire di misura errata, ovvero presentavano un difetto (art. 205 cpv. 1 CO). È dunque a torto che il Giudice di pace ha ritenuto un motivo giustificante il rifiuto della convenuta di pagare il prezzo pattuito, il fatto che la consegna dei supporti ortopedici sia avvenuta a distanza di tre mesi dalla data del certificato medico.

                                   5.   La reclamante critica il primo giudice per avere stabilito che i supporti ortopedici forniti alla convenuta fossero difettosi sulla scorta della dichiarazione dell'ergoterapista __________. A suo parere quest'ultimo non è un tecnico ortopedico specializzato e la sua dichiarazione si riferisce a fatti risalenti a due anni prima di modo che “oltre a denotare un'ottima memoria ... ci si potrebbe chiedere come mai tale documento non sia stato prodotto in causa prima”. Infine, essa si chiede, “se la calza fosse davvero inutilizzabile, perché aspettare tredici giorni per tornare dalla ditta __________ per reclamare, visto che già una volta le era stata sostituita gratuitamente?”.

                                         a)  Ora, come già detto, la convenuta si è opposta all'azione volta a ottenere il pagamento del prezzo dei supporti ortopedici da lei acquistati, sostenendo in sostanza di avere rescisso il contratto, perché la manica e il guanto compressivi non erano della sua misura, vale a dire presentavano un difetto. Relativamente alla garanzia per i difetti, l'art. 197 CO stabilisce che il venditore risponde verso il compratore tanto delle qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine all'uso cui essa è destinata (cpv. 1), anche quando tali manchevolezze non gli sono note (cpv. 2). Se è dato uno di questi casi, il compratore – se il difetto non gli è noto al momento della vendita (art. 200 cpv. 1 CO) rispettivamente, qualora lo stesso sia stato riconoscibile, se il venditore gliene ha nondimeno escluso la sussistenza (art. 200 cpv. 2 CO) – può tra l'altro chiedere con l'azione redibitoria la risoluzione della vendita (art. 205 cpv. 1 CO), ciò che comporta la reciproca restituzione delle prestazioni delle parti (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire Romand, CO I, 2a edizione, n. 9-10 ad art. 205 CO). L'onere della prova in merito all'esistenza del difetto incombe all'acquirente (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 10 ad art. 197).

                                         b)  In concreto, come si è detto, per il primo giudice il certificato rilasciato dall'ergoterapista __________, per il quale “le guaine erano troppo strette e per infilarle la signora necessita di una terza persona. Una volta indossate le guaine anziché semplicemente comprimere, provocavano un vero e proprio strozzamento dell'arto” confermava come i supporti ortopedici forniti a CO 1 non fossero adatti e quindi difettosi. Nella misura in cui la reclamante si limita a contestare la qualifica di __________ senza però mettere in discussione le sue constatazioni, e a porre interrogativi sulla tempistica della dichiarazione e del comportamento della convenuta, essa nemmeno sostiene che l'apprezzamento della prova effettuato dal primo giudice sia arbitrario. Essa, debitamente patrocinata, avrebbe dovuto in effetti dimostrare che il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza delle affermazioni di __________, che egli ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante idonea a influire sulla decisione presa o che sulla base degli elementi raccolti il primo giudice ha tratto delle deduzioni insostenibili (sopra consid. 2). Tutto ciò difetta nella fattispecie. Ne segue che l'accertamento del primo giudice resiste alla critica e vincola questa Camera. Da questo profilo, la censura dell'insorgente si palesa finanche inammissibile. In definitiva, per quel che riguarda il merito della lite, il reclamo va respinto.

                                   6.   La reclamante si duole infine del fatto che il Giudice di pace ha giudicato ultra petita ordinando all'Ufficio esecuzioni di Lugano la “cancellazione” del precetto esecutivo n. __________ da lei fatto spiccare nei confronti della convenuta. A ragione. In effetti, a prescindere dal fatto che un eventuale annullamento dell'esecuzione è in principio possibile solo per mezzo dell'azione prevista dagli art. 85 e 85a LEF, nella fattispecie nessuna delle parti ha mai richiesto al giudice di ordinare l'annullamento dell'esecuzione. Su questo punto il reclamo è dunque fondato.

                                   7.   Gli oneri processuali del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La reclamante ottiene causa parzialmente vinta ma non sul merito, ciò che equitativamente giustifica di addebitarle quattro quinti delle spese. Il resto andrebbe a carico dell'opponente, la quale però nemmeno aveva postulato la cancellazione dell'esecuzione. Tutto sommato, si giustifica di rinunciare a prelevare la quota a carico di lei e di ridurre le spese processuali. Non si giustifica invece assegnare alla convenuta un'indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), giacché oltre a non esservi una domanda in tal senso, l'interessata ha redatto il memoriale da sé, senza incontrare disagi d'ordine professionale né affrontare esborsi di rilievo.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è annullato.

                                   2.   Le spese processuali ridotte, di fr. 120.–, sono poste a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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