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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 17.10.2014 16.2014.49

17. Oktober 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,124 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Reclamo contro decisione con la quale il Giudice di pace fissa una tassa di giustizia in una controversia derivante da un rapporto di lavoro

Volltext

Incarto n. 16.2014.49

Lugano 17 ottobre 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 15 luglio 2014 presentato da

RE 1 () (rappresentato dall'RA 1)  

contro la decisione emessa l'8 luglio 2014 dal Giudice di pace del circolo di Lugano ovest nella causa n. 28/C/14/PE (contratto di lavoro) promossa con petizione 27 febbraio 2014 nei confronti della  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                     che ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione 27 febbraio 2014 RE 1 ha convenuto CO 1, ora in liquidazione, davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano ovest per ottenere il pagamento di fr. 3900.90 oltre accessori a titolo di salario;

                                  che invitata a formulare osservazioni la convenuta è rimasta silente;

                                  che statuendo l'8 luglio 2014 il Giudice di pace ha accolto la petizione, condannando la convenuta a versare all'attrice fr. 3900.90 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2013 (dispositivo n. 1);

                                  che la tassa di giustizia di fr. 200.–, da anticipare dall'istante, è stata posta a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 200.– a titolo di indennità (dispositivo n. 2);

                                  che contro quest'ultimo dispositivo RE 1 è insorta con reclamo del 15 luglio 2014 affinché le spese processuali siano poste a carico dello Stato;

                                  che il 27 agosto 2014 è stato decretato il fallimento di CO 1 dalla Pretura del Distretto di Lugano;

                                  che con decisione del 19 agosto 2014 la Terza Camera civile del Tribunale di appello ha trasmesso gli atti a questa Camera per competenza;

e considerando

in diritto:                   che la decisione con la quale il giudice fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello, se il merito è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di 30 giorni all'autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1 CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC), qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10 000.–;

                                  che laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo (art. 110 CPC), da proporre nel medesimo termine del rimedio ordinario, in concreto 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC);

                                  che nella fattispecie, il reclamo consegnato alla Posta svizzera il 15 luglio 2014 (cfr. busta di intimazione), è tempestivo;

                                 che giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                  che per il Giudice di pace “poiché nella presente causa non vi sono motivazioni o argomentazioni giustificanti l'agire di controparte, si decide di assegnare le tasse di giustizia e indennità a chi le ha inutilmente provocate in ossequio dell'art. 108 CPC”;

                                  che nel dispositivo il primo giudice ha così posto la tassa di giustizia di fr. 200.– a carico della convenuta ma ha imposto all'istante di anticiparla;

                                  che la reclamante rimprovera al primo giudice un'errata applicazione del diritto, per avere prelevato una tassa giudiziaria in una controversia derivante da un rapporto di lavoro;

                                  che per l'art. 114 lett. c CPC nella procedura decisionale non sono addossate spese processuali, in particolare, per le controversie derivanti da un rapporto di lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30 000.–;

                                  che la gratuità delle procedura esclude altresì la possibilità per il Giudice di chiedere all'istante l'anticipazione delle spese secondo l'art. 98 CPC (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 11 ad art. 114);

                                  che, invero, in caso di malafede o temerarietà processuale, le spese processuali possono essere addossate a una parte anche nelle procedure gratuite (art. 115 CPC);

                                  che, per contro, l'art 108 CPC, secondo cui le spese giudiziarie inutili sono poste a carico di chi le ha causate, non è applicabile nelle procedure gratuite (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 114);

                                  che, premesso ciò, nella misura in cui chiede di porre le spese processuali a carico dello Stato e non della convenuta, la reclamante nemmeno ha un interesse ad interporre un rimedio giuridico;

                                  che, per contro, la riscossione dall'istante della tassa di giustizia posta a carico della controparte sulla base dell'art. 115 CPC con la decisione finale non entra in linea di conto, tanto più che il pagamento delle spese processuali non coperte dall'anticipo sono da versare dalla parte condannata a pagarle (art. 111 cpv. 1 seconda frase CPC; Tappy, op,. cit., n. 9 ad art. 111);

                                  che tutt'al più, riscontrando estremi di malafede già durante la procedura, il giudice avrebbe potuto chiedere un'anticipazione delle spese alla parte interessata al provvedimento (Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol. I, Berna 2012, n. 9 ad art. 115);

                                  che visto quanto precede il reclamo, che ha evidenziato un'errata applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della decisione impugnata va riformato nel senso di porre la tassa di giustizia a carico della convenuta (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC);

                                  che in esito al presente giudizio non si prelevano spese né, vista la parziale soccombenza, si assegnano indennità;

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

                                         La tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 200.– a titolo di indennità.

                             2.  Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–; –.

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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