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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 20.10.2014 16.2014.44

20. Oktober 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·945 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Compravendita - Decisione senza motivazione scritta - Reclamo irricevibile, ritrasmesso al primo giudice quale domanda di motivazione scritta

Volltext

Incarto n. 16.2014.44

Lugano 20 ottobre 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul “reclamo” del 1° ottobre 2014 presentato da

RE 1  

contro la decisione emessa il 22 settembre 2014 dal Giudice di pace del circolo del Ticino nella causa CM.2014.24 (__________) promossa con istanza 24 giugno 2014 da  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                A.  Il 22 luglio 2013 la società F__________ ha inviato a RE 1 una fattura di fr. 1829.75 per una fornitura di vino da lui ordinato per il ristorante L__________ a __________ da lui gestito. Il 19 maggio 2014 F__________ ha ceduto il credito a RE 1, la quale il 30 maggio 2014 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona, a cui l'escusso ha interposto opposizione.

                            B.  ll 24 giugno 2014 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo del Ticino chiedendo di convocare le parti a un tentativo di conciliazione e di formulare, nel caso di mancata conciliazione, una proposta di giudizio volta ad ottenere la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 1829.75 oltre interessi al 5% dal 22 agosto 2013 e di fr. 182.98 per il suo intervento, così come al rigetto dell'opposizione interposta al citato PE. All'udienza del 17 settembre 2014 l'istante, unica comparente, ha ribadito la sua richiesta di emanazione di una decisione.

                            C.  Con decisione emessa il 22 settembre 2014 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi – il Giudice di pace ha accolto l'istanza e posto a carico del convenuto la tassa di giustizia di fr. 190.– (dispositivi n. 1, 2 e 3), ricordando che la motivazione scritta del suo giudizio sarebbe seguita solo se una parte lo avesse chiesto entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione con l'avvertenza che l'omessa richiesta di motivazione valeva quale rinuncia all'impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comportava il passaggio in giudicato della decisione (dispositivo n. 4).

                            D.  Il 1° ottobre 2014 RE 1 si è rivolto a questa Camera chiedendo l'annullamento del predetto giudizio con rinvio della causa al Giudice di pace. L'atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  Per l'art. 239 cpv. 1 lett. b CPC, il giudice può notificare la sua decisione senza motivazione scritta recapitando il dispositivo alle parti. La motivazione scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una parte la chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2 prima frase CPC), ritenuto che l'omessa richiesta di motivazione è considerata rinuncia all'impugnazione della decisione mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 seconda frase CPC).

                             2.  Nella fattispecie, il convenuto non ha fatto capo alla facoltà prevista dall'art. 239 cpv. 2 prima frase CPC. Tale inazione, di per sé, equivale a rinuncia all'impugnazione della decisione mediante reclamo (D. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 30 ad art. 239; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, art. 239 pag. 1601). Un'impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) – come nel caso in esame – è per contro impraticabile, ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di fare decorrere i termini di ricorso (D. Staehelin, op. cit. n. 29, 30 e 31 ad art. 239).

                                  Nel caso in cui una parte introduca un reclamo prima di richiedere la motivazione scritta al giudice che ha pronunciato la decisione, si può legittimamente ritenere, tuttavia, che l'atto costituisca una formale richiesta di motivazione scritta giusta l'art. 239 cpv. 2 prima frase CPC (d. Staehelin, op. cit., n. 31 ad art. 239; Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 15 ad art. 239; lerch in: Gehri/Kramer [curatori], ZPO Kommentar, Zurigo 2010, n. 6 ad art. 239). Premesso ciò, trattato come reclamo lo scritto del 1° ottobre 2014 dev'essere dichiarato irricevibile poiché prematuro, ma lo stesso va trasmesso al Giudice di pace quale richiesta di motivazione (nel medesimo senso: CCR sentenza inc. 16.2011.74 del 28 febbraio 2012), fermo restando la possibilità per RE 1 di impugnare nuovamente la decisione motivata del primo giudice.

                             3.  In esito al giudizio non si prelevano spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC) né si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Trattato come reclamo l'atto è irricevibile.

                             2.  Gli atti sono ritornati al Giudice di pace ai sensi dei considerandi.

                             3.  Non si riscuotono spese giudiziarie.

                             4.  Notificazione a:

–;

–.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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