Incarto n. 16.2014.4
Lugano 9 maggio 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 14 gennaio 2014 presentato da
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1);
contro la decisione emessa il 25 novembre 2013 dal Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa C 032/2013 (rapporti di vicinato) promossa con istanza del 23 settembre 2013 da
CO 2, CO 3 e CO 1 (rappresentati dallo stesso RA 1) nei confronti della reclamante e di TERZ 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO 2, CO 3 e CO 1 sono comproprietari in ragione di un terzo ciascuno della particella n. 233 RFD di __________ (__________). Il fondo confina con la particella n. 484, appartenente, metà ciascuno ai coniugi TERZ 1 e RE 1. Il 23 settembre 2013 CO 2, CO 3 e CO 1 si sono rivolti al Giudice di pace del circolo di Mendrisio, chiedendo di convocare i vicini per un tentativo di conciliazione volto al taglio a 1.25 m della siepe posta sulla particella n. 484 a ridosso della loro proprietà, alla potatura annuale della stessa e all'allontanamento degli alberi ad alto fusto piantati e cresciuti in violazione delle norme sulle distanze di confine. All'udienza del 20 novembre 2013 CO 1, unico comparente, ha ribadito le sue richieste e ha chiesto al Giudice di pace di emanare una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC.
B. Con decisione del 25 novembre 2013 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, ordinando ai convenuti di tagliare la siepe a 1.25 m, di rimondarla una volta all'anno e di rimuovere gli alberi ad alto fusto piantati e cresciuti in violazione delle norme sulle distanze di confine. La tassa di giudizio di fr. 125.– è stata posta a carico dei convenuti.
C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 gennaio 2014, postulando, previo il conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio impugnato. Con decreto del 15 gennaio 2014 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 5 febbraio 2014 CO 2, CO 3 e CO 1 concludono per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14 ottobre 2013 con riferimento a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], ZPO Kommentar, 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta a RE 1 il 2 dicembre 2013, di modo che il termine d'impugnazione ha iniziato a decorrere l'indomani, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2013 al 2 gennaio 2014 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe scaduto il 17 gennaio 2014. Introdotto il 14 gennaio 2014 (attestazione postale sulla busta d'invio) il reclamo è pertanto tempestivo.
2. Il Giudice di pace ha accolto l'istanza, considerando che la fattispecie: “– si trascina da lunga data (vedi documenti allegati all'istanza del 2009); – è già stata oggetto di trattazione da parte della Giudicatura di Pace del Circolo di Riva San Vitale con ingiunzione alla parte convenuta di adeguare le piantumazioni del fondo oggetto della presente istanza ai dettami degli articoli 140 e 155-6 LAC; – la parte convenuta non è comparsa all'udienza di conciliazione né ha giustificato la sua assenza (vedi specifiche nel verbale di udienza del 20 novembre 2013), palesando così il suo disinteresse alla lite; – all'udienza di conciliazione la parte attrice ha chiesto al giudice di procedere ad una decisione sulla base dell'art. 212 CPC; – in tale circostanze il giudice giudica in base alle adduzioni di parte contenute nell'istanza e alle prove addotte dall'istante (art. 234 CPC); – in virtù dell'art. 157 CPC il giudice fonda il suo convincimento apprezzando liberamente le prove rimaste incontestate”.
3. La reclamante si duole di una violazione dell'art. 138 cpv. 3 lett. a in fine CPC e del suo diritto di essere sentita, asserendo di non avere potuto ritirare il plico raccomandato contenente l'istanza e la citazione all'udienza di conciliazione del 20 novembre 2013, perché in vacanza all'estero e siccome “non si aspettava nessuna notificazione in merito alla procedura avviata dall'istante”, la stessa è da considerarsi non avvenuta ai sensi della citata disposizione. Soggiunge poi che TERZ 1, con cui è di fatto separata e in procedura di divorzio, l'ha informata “seppur molto tardivamente”, della citazione all'udienza, del fatto che la Polizia la stava cercando, ma non le avrebbe saputo indicare da quale autorità era stata citata né il giorno corretto dell'udienza, di modo che l'informazione datale non ha sopperito all'irregolare notificazione. La reclamante contesta inoltre la competenza del Giudice di pace a emettere una decisione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC, ritenendo che il valore litigioso, peraltro non determinato dal primo giudice, è superiore a fr. 2000.–. Per quanto riguarda il merito della decisione impugnata, essa rimprovera al primo giudice di non avere specificato quanti e quali alberi debbano essere rimossi e di non avere considerato che gli alberi da rimuovere sono stati piantati da ben più di 10 anni senza che nessuno abbia sollevato opposizione.
4. Nella fattispecie, gli istanti hanno promosso una causa di vicinato per ottenere il taglio della siepe posta sulla particella n. 484 RFD di __________ (__________) così come l'allontanamento di piante poste a una distanza dal confine inferiore a quella legale. E trattandosi di una prestazione indivisibile, in un regime di comproprietà, come in concerto, tutti i comproprietari vanno convenuti da terzi in litisconsorzio necessario (RtiD II-2011, pag. 694; Rep. 1989, pag. 169 con riferimenti; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero; Lugano 2011, art. 70 pag. 270).
a) Ora, secondo l'art. 70 cpv. 1 CPC più persone devono agire o essere convenute congiuntamente se sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere deciso solo con unico effetto per tutte. Se nei casi di litisconsorzio necessario l'azione non è promossa da o contro tutte le parti tenute a procedere congiuntamente, manca rispettivamente la legittimazione attiva o passiva e l'azione è respinta in quanto infondata (Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006, FF 2006 6593, pag. 6651; DTF 138 III 520, consid, 4.3; 137 III 459 consid. 3.5). L'art. 70 cpv. 2 CPC prevede che gli atti processuali tempestivi di un litisconsorte vincolano anche i litisconsorti rimasti silenti; sono eccettuate le impugnazioni. I rimedi di diritto vanno pertanto promossi da tutti i litisconsorti necessari (Messaggio del CF citato, FF 2006 6593, pag. 6651 e 6652; Jeandin, in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 14 ad art. 70).
b) In concreto, il reclamo è stato introdotto dalla sola RE 1, senza che essa abbia mai preteso di rappresentare anche l’altro comproprietario. Se non che, come si è detto, trattandosi di un litisconsorzio necessario passivo, il reclamo andava presentato da entrambi i comproprietari della particella n. 484 RFD di __________ (__________). Presentato con l'ausilio di un patrocinatore, il reclamo deve essere respinto senza che sia necessario esaminare le censure di merito sollevate. Né si giustifica assegnare alla reclamante un breve termine per emendare il rimedio, la mancanza di un litisconsorte non rappresentando un atto viziato da carenza formale (art. 132 cpv. 1 CPC).
5. Le spese giudiziarie seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto all'indennità d'inconvenienza in favore degli opponenti (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per tacere del fatto che nessuna domanda in tale senso è stata formulata, la stesura delle osservazioni non ha verosimilmente comportato dispendi di tempo e spese apprezzabili.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 250.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– avv.; –;
Comunicazione a:
– Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio:
–.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.