Incarto n. 16.2014.26
Lugano 11 luglio 2014/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 13 giugno 2014 presentato dalla
RE 1
contro la decisione emessa il 15 maggio 2014 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SE.2013.53 (contratto di locazione) promossa con petizione del 17 settembre 2013 da
CO 1 (rappresentata dall'RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che ottenuta l'autorizzazione ad agire dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso, il 17 settembre 2013 CO 1 ha promosso causa contro la società RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, chiedendo in via principale l'adempimento del contratto da lei sottoscritto il 23 aprile 2013 con la convenuta avente per oggetto la locazione di un appartamento a __________ e in via subordinata il pagamento di fr. 4000.– per il risarcimento dei danni patiti per la mancata messa a disposizione del citato alloggio;
che invitata a presentare osservazioni, la RE 1 è rimasta silente;
che all'udienza del 9 maggio 2014, l'attrice, unica comparente, ha rinunciato alla domanda principale ma ha ribadito la richiesta di pagamento di un risarcimento di fr. 4000.–;
che con decisione 15 maggio 2014 il Pretore ha accolto la petizione, condannando RE 1 a pagare all'attrice fr. 4000.– e ponendo le spese con una tassa di giustizia di fr. 100.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 400.–;
che il 13 giugno 2014 la RE 1 si è rivolta al Pretore “scusandosi per la mancata partecipazione all'udienza” confermando “l'impossibilità di accettare la decisione”;
che l'atto, trasmesso a questa Camera per competenza, non è stato oggetto di notificazione alla controparte;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che sotto il profilo della tempestività, il “reclamo”, proposto il 13 giugno 2014 (cfr. busta di intimazione), è senz'altro ricevibile;
che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);
che il Pretore, richiamati gli articoli 223 e 234 CPC, ha accolto la petizione, considerando, vista l'assenza di una valida contestazione da parte della convenuta, i fatti allegati dall'attrice ammessi e provati, così come le sue domande di giudizio;
che in concreto, la reclamante si limita a scusarsi della mancata partecipazione all'udienza del 9 maggio 2014, a comunicare di non accettare la decisione e di inoltrare quindi “ufficiale reclamo”;
che la reclamante non formula però una sola critica nei confronti della sentenza del Pretore, in particolare non pretende che questi avrebbe accertato in modo manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto;
che di conseguenza questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dalla reclamante (Trezzini, op. cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin: in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art 321), donde l'irricevibilità del reclamo;
che, in circostanze del genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG;
che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;
che, infine, nemmeno entra in considerazione un rinvio dell'atto al Pretore affinché possa eventualmente trattarlo come restituzione del termine per la mancata partecipazione all'udienza del 9 maggio 2014 (art. 148 cpv. 3 CPC; tappy: in: Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 5 ad art 148), la reclamante non alludendo ad alcun motivo;
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.