Incarto n. 16.2014.20
Lugano 19 ottobre 2015/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 24 aprile 2014 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 7 aprile 2014 dal Giudice di pace del circolo di Lugano ovest nella causa inc. 114/C/12/PE (mandato) da lei promossa con petizione del 1° ottobre 2012 nei confronti di
CO 1 ora in liquidazione,;
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 30 gennaio 2012 RE 1 ha inviato a CO 1, ora in liquidazione, una fattura di complessivi fr. 2835.– (fr. 2500.– per “allestimento memorandum relativo al progetto immobiliare in Via __________, incontri con il proprietario del terreno per esposizione del progetto, incontri con i legali del venditore”; fr. 125.– per spese e fr. 210.– di IVA), non ottenendo alcun pagamento.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 1° ottobre 2012 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano ovest per ottenere il pagamento di fr. 2835.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2012, così come il rigetto in via definitiva per tale importo dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano. Nella sua risposta del 3 dicembre 2012 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Nella sua replica dell'8 aprile 2013 l'attrice ha confermato il suo punto di vista, così come la convenuta nella duplica del 28 maggio 2013. Statuendo il 7 aprile 2014 il Giudice di pace ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali di fr. 200.– a carico dell'attrice, compensate le indennità.
C. Contro il giudizio appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 aprile 2014 per ottenerne l'annullamento. Nelle sue osservazioni del 12 agosto 2014 (cfr. busta d'intimazione) CO 1 ha proposto la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice al più presto l'8 aprile 2014, sicché il reclamo, introdotto il 24 aprile 2014 (cfr. timbro sulla busta d'invio raccomandato) è senz'altro tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).
3. Il Giudice di pace ha accertato che sia nella procedura in esame sia in quella precedente di conciliazione, l'attrice si era limitata a presentare come prova a sostegno delle sue domande, la fattura da lei emessa il 30 gennaio 2012 per prestazioni professionali a favore della convenuta, in cui ha indicato di avere allestito “un memorandum relativo al progetto immobiliare in Via __________” e di avere avuto incontri “con il proprietario del terreno per esposizione del progetto” e “con i legali del venditore”. Tuttavia, ha soggiunto, la convenuta contesta di averle affidato l'incarico di eseguire le prestazioni elencate nella fattura e agli atti non vi è alcuna documentazione che le provi, benché “il memorandum è un documento, l'esposizione di un progetto lo si fa con un progetto; normalmente incontri con dei legali sono confermati da scritti e appunti”. Ciò posto, egli ha respinto la petizione, considerando che l'attrice, a cui incombeva giusta l'art. 8 CC l'onere della prova, non ha dimostrato la fondatezza delle sue pretese.
C
4. Per la reclamante il Giudice di pace, anziché accertare che la fattura in esame è stata da lei emessa nei confronti della convenuta, ha indicato erroneamente il contrario. Il che è vero, ma trattandosi – con ogni evidenza – di una palese svista, essa non ha avuto nessuna conseguenza sul merito della vertenza. Su questione non occorre dilungarsi.
5. La reclamante contesta la decisione del Pretore, ribadendo di avere concluso con la convenuta un mandato “consistente nell'analisi degli aspetti fiscali di un'ipotizzata operazione immobiliare” e che non avrebbe avuto motivo di effettuare tale analisi se non su richiesta della controparte. A sostegno della sua versione dei fatti, propone l'audizione di __________ M__________ e __________ R__________, produce una email del 1° febbraio 2011 inviatale da E__________ M__________, amministratore unico della società CO 1 e l'estratto del Registro fondiario riguardante la particella n. __________ RFD di __________. Se non che l'art. 326 cpv. 1 CPC vieta alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). Premesso ciò, l'assunzione di testimonianze, non formulata davanti al primo giudice, è inammissibile, così come lo è la nuova documentazione prodotta per la prima volta con il reclamo.
Quanto al fatto che secondo la reclamante il memorandum da lei allestito dimostrerebbe l'asserito incarico affidatole dalla convenuta, contrariamente a quanto da lei affermato, dal fascicolo processuale risulta che in prima sede nessun memorandum è stato prodotto, sicché l'allestimento di questo documento si esaurisce in una mera allegazione di parte, per nulla dimostrata. Per il resto, la reclamante contrappone la propria opinione a quella del primo giudice senza nemmeno pretendere che i fatti accertati dal primo giudice siano manifestamente errati, ovvero insostenibili, né sostenere che egli abbia erroneamente applicato il diritto. In siffatte circostanze, la decisione del Giudice di pace resiste alla critica. Ne discende che il reclamo – non motivato in modo sufficiente – si rivela irricevibile e può pertanto essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG.
6. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica assegnare all'opponente un'indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la redazione delle osservazioni non avendole causato spese di rilievo.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 350.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.