Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.04.2013 16.2013.9

24. April 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,128 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Contratto di locazione - competenza per materia - esclusa per giudice di pace

Volltext

Incarto n. 16.2013.9

Lugano 24 aprile 2013/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

cancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 21 febbraio 2013 presentato da

RE 1  (patrocinata dall'  PA 1 )  

contro la sentenza emessa l'8 febbraio 2013 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa SE.2013.2 (locazione) promossa con istanza 3 gennaio 2013 da  

 CO 1 ;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che CO 1 ha concluso con la società RE 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento in uno stabile di proprietà di quest'ultima a __________;

                                         che essendo sorte contestazioni in merito ai conteggi spese accessorie 2010 e 2011, la conduttrice si è rivolta a un terzo per loro verifica, sopportando una spesa di fr. 2780.–;

                                         che CO 1 ha chiesto invano alla RE 1 il pagamento di tale importo; 

                                         che in esito a una istanza per il tentativo di conciliazione introdotta il 15 novembre 2012 da CO 1 nei confronti della RE 1, il 13 dicembre 2012 il Giudice di pace del circolo di Balerna ha rilasciato l'autorizzazione ad agire addebitando gli oneri processuali di fr. 200.– all'istante;

                                         che il 3 gennaio 2013 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il pagamento di fr. 2780.– a titolo di risarcimento danni;

                                         che all'udienza del 5 febbraio 2013, indetta per la discussione, l'istante ha rivendicato altresì la rifusione delle spese processuali della procedura di conciliazione per l'autorizzazione ad agire, mentre la convenuta ha proposto di respingere l'istanza;

                                         che con decisione 8 febbraio 2013 il Giudice di pace ha accolto l'istanza condannando la convenuta al pagamento di fr. 2900.–, ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante un'indennità di fr. 50.–;

                                         che con reclamo 21 febbraio 2013 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

                                         che la reclamante si duole innanzitutto dell'incompetenza per materia del giudice di pace, le controversie in materia di locazione esulando dalle sue competenze, e lamenta la violazione da parte del primo giudice dell'art. 59 cpv. 2 lett. e CPC;

                                         che con osservazioni 28 marzo 2013 l’istante ha proposto il rigetto del reclamo;

                                         che il 4 aprile 2013 RE 1 ha presentato una replica spontanea alla quale ha fatto seguito, il 12 aprile 2013, una duplica spontanea di CO 1;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che per l'art. 60 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio della causa se sono dati i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 60 pag. 203; Bohnet in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 60 CPC);

                                         che trattandosi del presupposto della competenza per materia del giudice, questo deve essere verificato sulla base dell'atto introduttivo della causa (Gehri in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 4 ad art. 60 CPC; Zürcher in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], 2ª edizione, n. 11 ad art. 60 CPC; Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 60 CPC);

                                         che la competenza per materia è determinata dalle leggi cantonali sull'organizzazione giudiziaria (Bohnet, op. cit., n. 29 ad art. 59 CPC; Gehri, op. cit., n. 11 ad art. 59 CPC; Zürcher, op. cit., n. 17 ad art. 59 CPC);

                                         che l'art. 31 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto;

                                         che per tali controversie – concetto da interpretare in modo ampio (RtiD I-2009 n. 11 c pag. 604; cfr. Lachat in: Commentaire Romand, CO I, Basilea 2003, n. 2 ad art. 274a) – si intendono tutte le vertenze attinenti alla “locazione” (v. Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 940 ad art. 404);

                                         che in concreto l'istante ha promosso un'azione ordinaria intesa al risarcimento di una pretesa derivante dalla verifica dei conteggi delle spese accessorie, chiaramente derivanti da un rapporto di locazione sicché la pretesa vantata in causa concerne l'uso della cosa locata;

                                         che dunque la vertenza, diretta verso la convenuta in qualità di locatrice,  va qualificata come lite in materia di locazione o affitto;

                                         che in tali circostanze il Giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'azione, ma dichiararsi incompetente per materia (RtiD I-2009 n. 11 c pag. 604; Gehri, op. cit., n. 11 ad art. 60 CPC; Infanger in: Basler Kommentar, ZPO, op. cit., n. 19 e 20 ad art. 202);

                                         che la sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto procedurale, deve così essere annullata, senza che sia necessario verificare l'eventuale violazione del presupposto della res giudicata;

                                          che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese giudiziarie, mentre l'istante rifonderà alla reclamante, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 108 CPC), commisurata al dispendio dedicato per far valere l'incompetenza del Giudice di pace;

                                          che l'esito del giudizio impone una diversa ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili di prima sede che sono posti a carico dell'istante.

Per questi motivi,

decide:                      I.   Il reclamo è accolto e la decisione 8 febbraio 2013 del Giudice di pace del circolo di Balerna è così riformata:

                                         1. L'istanza è irricevibile per carenza di competenza del giudice adito.

                                         2. La tassa di giustizia di fr. 200.–, anticipata dall'istante, rimane a suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta un'indennità di fr. 50.–.

                                   II.   Non si riscuotono spese giudiziarie. CO 1 rifonderà alla reclamante fr. 500.– per ripetibili.

                                   III.   Notificazione a:

–    ; –   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2013.9 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.04.2013 16.2013.9 — Swissrulings