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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 02.07.2014 16.2013.52

2. Juli 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·596 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Iscrizione definitiva ipoteca legale - ritiro del reclamo - desistenza - stralcio

Volltext

Incarto n. 16.2013.52

Lugano 2 luglio 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 28 novembre 2013 presentato da

RE 1  

contro la decisione emessa il 23 ottobre 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2013.190 (contributi per spese comuni e iscrizione definitiva ipoteca legale) promossa con petizione 8 maggio 2013 dalla  

CO 1   (rappresentata da RA 1 e patrocinata dall'avv. PA 1);  

                                  premesso che con decisione del 23 ottobre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha condannato RE 1 a pagare alla Comunione dei comproprietari CO 1 fr. 4780.– oltre interessi dell'8% dall'8 maggio 2013, ha ordinato l'iscrizione in via definitiva di un'ipoteca legale a garanzia di contributi condominiali per il medesimo importo e ha posto gli oneri processuali di fr. 500.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 750.–;

                                  preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 novembre 2013 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato;

                                  osservato che nelle sue osservazione del 3 febbraio 2014 la Comunione dei comproprietari CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo

                                  constatato che il 18 giugno 2014 RE 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare il reclamo, avendo le parti raggiunto un accordo transattivo;

                                  rilevato che il ritiro di un reclamo equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendente­mente dai motivi che possono avere indotto il reclamante a recedere dalla lite;

                                  considerato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un'impugnativa di assumere il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC; Kunz in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [curatori], ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Basilea 2013, n. 97 ad art. 308 ff.);

                                  ritenuto che la tassa di giustizia va in ogni modo ridotta, la procedura di reclamo terminando senza sentenza (art. 21 LTG);

                                  stabilito che, per quel che riguarda le ripetibili, non vi sono ragioni per scostarsi dell'accordo delle parti;

                                  precisato che, in circostanze del genere, la Camera può statuire nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 1 LOG.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                             2.  Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–; – avv..  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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