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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.11.2014 16.2013.48

11. November 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,579 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Contratto d'appalto - mercede - rappresentanza dell'unione coniugale - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

Volltext

Incarto n. 16.2013.48

Lugano 11 novembre 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 12 novembre 2013 presentato da

RE 1  

contro la decisione emessa il 16 ottobre 2013 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa SE.2012.457 (contratto d'appalto) promossa con petizione 20 novembre 2012 da  

CO 1 (patrocinata dall'avv.);  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Tra fine marzo e inizio aprile 2011 CO 1 ha eseguito alcuni lavori di riparazione al motore della ventilazione e alla pompa della piscina posta sulla particella n. 875 RFD di __________ appartenente a RE 1. Per le sue prestazioni la ditta ha trasmesso alla proprietaria, il 12 aprile 2011, una fattura di

                                         fr. 5653.80. Preso atto del mancato pagamento, il 16 aprile 2012 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il PE n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 5653.80 oltre interessi al 5% dal 13 maggio 2011 e spese esecutive, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

                                  B.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 20 novembre 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 5653.80 oltre interessi al 5% dal 13 maggio 2011 e spese di esecuzione, così come il rigetto dell'opposizione al citato precetto esecutivo. Nelle sue osservazioni del 10 dicembre 2012 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 14 febbraio 2013 le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 22 agosto 2013 l'attrice ha ridotto la sua pretesa a fr. 3653.80, L__________, marito della convenuta, avendo nel frattempo versato fr. 2000.–. Nel suo allegato del 29 agosto 2013 la convenuta ha ribadito il suo punto di vista, precisando che il marito non aveva pagato interamente la mercede poiché contestava i lavori e il loro ammontare.

                                  C.   Statuendo il 16 ottobre 2013 il Pretore aggiunto, in accoglimento della petizione, ha obbligato la convenuta a versare all'attrice

                                         fr. 3653.80 oltre interessi al 5% dal 10 agosto 2011 su

                                         fr. 5653.80 e dal 25 maggio 2013 su fr. 3653.80 e ha rigettato entro tali limiti in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese giudiziarie della procedura di conciliazione di fr. 300.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice

                                         fr. 1400.– per ripetibili.

                                  D.   Contro il giudizio appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 novembre 2013 per ottenere il rigetto della petizione. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 18 ottobre 2013, sicché il reclamo introdotto il 12 novembre 2013 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) è senz'altro tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).

                                   3.   Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha accertato dapprima che la convenuta non aveva assunto il ruolo di committente delle opere eseguite dalla CO 1, escludendo quindi che fosse diventata la controparte contrattuale dell'attrice . Egli ha però appurato che la stessa doveva essere nondimeno considerata debitrice in virtù della solidarietà fra coniugi fondata sul diritto matrimoniale. A suo parere, le condizioni poste dall'art. 166 cpv. 2 e 3 CC erano adempiute, gli atti dimostrando che la moglie aveva autorizzato il marito ad appaltare il lavoro alla ditta attrice in rappresentanza dell'unione coniugale. Donde in sintesi l'accoglimento della petizione.

                                   4.   In ripetuti passaggi del suo memoriale la reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di non averle dato la possibilità di produrre la documentazione a comprova dei motivi per i quali la fattura non è stata saldata, il primo giudice avendole fatto intendere che la procedura vertesse semplicemente sulla questione del suo coinvolgimento o meno nella controversia. In realtà, l'azione promossa dall'attrice aveva chiaramente quale oggetto l'accertamento del suo credito nei confronti della convenuta con conseguente sua condanna al pagamento e rigetto in via definitiva dell'opposizione da lei interposta al precetto esecutivo fattole notificare. Ora, in mancanza di qualsiasi riscontro oggettivo, la sola allegazione della reclamante non basta a dimostrare che sia stata indotta dal Pretore aggiunto a credere che l'azione promossa da CO 1 vertesse unicamente sull'accertamento della controparte contrattuale, né a provare che il primo giudice le avrebbe impedito di produrre prove. Per di più con ordinanza 26 febbraio 2013 il Pretore aggiunto ha ammesso tutte le prove indicate dalla convenuta (audizioni del coniuge e di S__________). Sulla questione non occorre dunque soffermarsi oltre, tanto meno se si pensa che l'interessata nemmeno specifica quali prove avrebbe voluto far assumere, ciò che rende persino impossibile determinarne la rilevanza ai fini del giudizio.

                                   5.   La reclamante ribadisce di non essere debitrice nei confronti di CO 1, poiché gli accordi con la ditta attrice sono stati presi da suo marito, essendosi lei limitata ad aprire il cancello a un suo operaio in una sola occasione. Per il resto si limita ad asserire che “l'impianto risulta ancora non funzionante” e a citare l'art. 368 cpv. 2 CO, senza peraltro trarne alcuna conseguenza. Sennonché, in concreto, già il Pretore aggiunto ha accertato che l'incarico all'attrice non è stato conferito dalla convenuta, ma dal marito. Premesso ciò, la reclamante non si confronta minimamente con la conclusione del primo giudice secondo cui la convenuta aveva per finire autorizzato il marito ad agire verso l'attrice in rappresentanza dell'unione coniugale in virtù dell'art. 166 cpv. 2 CC, ciò che comportava una responsabilità solidale del coniuge sulla base dell'art. 166 cpv. 3 CC. E ove la decisione impugnata poggi su diverse motivazioni tra loro indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto. Nella fattispecie l'interessata non spiega perché il primo giudice sarebbe incorso in un'errata applicazione del diritto né tanto meno in un arbitrario accertamento dei fatti. Ne discende che il reclamo, non motivato a sufficienza sotto il profilo dell'art. 321 cpv. 1 CPC, sfugge a ulteriore disamina.

                                   6.   Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico di RE 1.

                                   3.   Notificazione a:

– ... – ...  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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