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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.10.2013 16.2013.34

14. Oktober 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·965 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Contratto di noleggio - ricevibilità del reclamo

Volltext

Incarto n. 16.2013.34

Lugano 14 ottobre 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente  

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 16 agosto 2013 presentato da

RE 1  

contro la decisione emessa il 15 luglio 2013 del Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa n. E13-035 (contratto di noleggio) promossa con istanza 22 maggio 2013 dal  

CO 1  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che tra il 10 luglio e il 13 luglio 2012 e dal 9 agosto al 13 agosto 2012 RE 1 ha usufruito di una vettura di cortesia del CO 1;

                                         che non avendo dato seguito alle richieste di pagamento per tale servizio, il CO 1 ha fatto notificare alla cliente il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano, per l'incasso di fr. 386.35 oltre interessi al 5% dal 26 settembre 2012, al quale l'escussa ha interposto opposizione;

                                         che con istanza del 22 maggio 2013 il CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Paradiso, chiedendo la conciliazione per il pagamento del citato importo e delle spese esecutive, così come il rigetto definitivo dell'opposizione;

                                         che all'udienza del 5 luglio 2013, la convenuta si è rifiutata di riconoscere la pretesa avversaria, mentre l'attore ha chiesto l'emanazione di una decisione;

                                         che con decisione 15 luglio 2013 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha condannato la convenuta a pagare all'istante

fr. 386.35 oltre interessi al 5% dal 26 settembre 2012, fr. 33.– di spese esecutive e fr. 40.– di indennità, rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE e ponendo a carico della convenuta fr. 70.– di tassa di giustizia;

                                         che il 16 agosto 2013 RE 1 è insorta a questa Camera contro il giudizio appena citato;

                                         che l'atto non è stato oggetto di notificazione;

e considerando

in diritto:                        che le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212);

                                         che nella fattispecie, considerate le ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto 2013 (art. 145 cpv. 1 let. b CPC), il reclamo consegnato alla Posta svizzera il 16 agosto 2013 (cfr. busta di intimazione), è tempestivo;

                                         che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);

                                         che il Giudice di pace ha accertato che “le condizioni di garanzia __________ non contemplavano i costi per la vettura sostitutiva”, sicché “l'attore era legittimato a fatturare al convenuto i costi per la messa a disposizione del veicolo sostitutivo”;

                                         che nel suo scritto del 16 agosto 2013 la reclamante, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice di pace, si limita a esporre la propria versione dei fatti;

                                         che, per di più, la reclamante non formula una sola critica nei confronti della decisione del giudice di pace, in particolare non pretende che questi avrebbe accertato in modo manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto;

                                         che di conseguenza questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dalla reclamante (Trezzini, op. cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321), donde l'irricevibilità del reclamo;

                                         che, in circostanze del genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48 lett. a n. 2 LOG;

                                         che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                         che non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

per questi motivi,

decide:                    1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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