Incarto n. 16.2013.30
Lugano 4 settembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo (“ricorso”) 18 luglio 2013 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 29 maggio 2013 dal Giudice di pace supplente del circolo di Paradiso nella causa n. E13-022 (proprietà per piani: contestazione di risoluzione assembleare) promossa con istanza 10 aprile 2013 nei confronti della
CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. __________ RFD di __________ sorge una proprietà per piani “__________”, della quale RE 1 è titolare dell'unità n. 252 (129/1000 del fondo base), con diritto esclusivo sull'appartamento n. 23, così come della n. 240 pari a 5/1000 con diritto esclusivo sull'autorimessa n. 11. All'assemblea generale del 15 gennaio 2013 i comproprietari hanno deciso, tra l'altro, di autorizzare l'avvio di una causa civile contro RE 1 “per il conguaglio del consuntivo 1.07.2011-30.06.2012 e acconto pro rata per il preventivo 1.07.2012-30.06.2013, non pagati”.
B. Il 10 aprile 2013 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Paradiso chiedendo di convocare la Comunione dei comproprietari del “__________” a un'udienza di conciliazione per ottenere l'annullamento della risoluzione appena citata. All'udienza del 23 maggio 2013 le parti non hanno raggiunto
un'intesa. Il 29 maggio 2013 il Giudice di pace supplente ha stralciato la causa dai ruoli, osservando “che la rettifica di verbale richiesta dall'attore può essere proposta nella più opportuna sede della prossima assemblea condominiale, così come prescritto dalle specifiche disposizioni al riguardo”.
C. Il 18 luglio 2013 RE 1 ha introdotto un reclamo (“ricorso”) davanti a questa Camera "avverso il verbale di assembla del __________ … a seguito di mancata conciliazione”. Così invitato dal presidente di questa Camera, RE 1 ha poi precisato che il reclamo è diretto contro la decisione di stralcio del 29 maggio 2013 della quale chiede l'annullamento. Nelle sue osservazioni 20 agosto 2013 la CO 1 ha concluso per il rigetto del reclamo. Il 26 agosto 2013 il Giudice di pace si è invece rimesso al giudizio della Camera, precisando che nel frattempo, il 5 agosto 2013, RE 1 gli ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ad agire.
Considerando
in diritto: 1. a) La CO 1 eccepisce innanzitutto la tardività del reclamo. Per l'art. 321 cpv. 1 CPC il reclamo deve essere presentato all'autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata. Ora, dagli atti risulta che la decisione impugnata è pervenuta a RE 1 il 5 giugno 2013, di modo che il termine d'impugnazione ha cominciato a decorrere l'indomani ed è scaduto venerdì 5 luglio 2013. Introdotto il 18 luglio 2013 il reclamo si rivelerebbe pertanto tardivo.
b) Sennonché, nella fattispecie, la decisione impugnata non contiene, contrariamente a quanto previsto dall'art. 238 lett. f CPC, l'indicazione dei mezzi di impugnazione. L'omissione di tale indicazione non rende però inefficace la decisione (Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 28 ad art. 238). Semplicemente non deve portare pregiudizio alle parti (DTF 138 I 53 consid. 8.3.2). Resta il fatto che ciò non esonera tuttavia queste ultime dal rispettare il termine di ricorso “usuale” né autorizza a insorgere in ogni momento. Chi non conosce un termine d'impugnazione deve informarsi “in tempo utile”. Inoltre il Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare che nel caso in cui un'indicazione dei rimedi giuridici sia non solo mancante o incompleta, ma addirittura inesatta (e quindi fuorviante), non può invocare la buona fede chi avrebbe potuto scoprire l'errore mediante una semplice lettura dei testi legali, senza consultare dottrina o giurisprudenza (loc. cit.).
c) In concreto, dagli atti risulta che il 4 luglio 2013, quindi entro il termine di reclamo, il reclamante ha impugnato la decisione in questione davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, il quale ha però dichiarato inammissibile il rimedio precisando che “nella misura in cui RE 1 intende ricorrere contro una decisione o l'operato di quest'ultima autorità [giudicatura di pace], la Pretura non è competente al riguardo” (decisione 5 luglio 2013, inc. CM.2013 400). Ci si può chiedere se l'atto non andasse poi trasmesso all'autorità competente. Resta il fatto che dopo avere ricevuto tale decisione RE 1 ha poi introdotto il suo “ricorso” davanti a questa Camera. Tenuto conto che l'interessato è sprovvisto di cognizione giuridiche e che egli ha reagito tutto sommato in tempi brevi dando così prova di diligenza, il reclamo da lui presentato può ritenersi ricevibile e può essere esaminato nel merito.
2. Nel merito, il reclamante censura in estrema sintesi il mancato rilascio dell'autorizzazione ad agire. Per l'art. 209 cpv. 1 CPC se non si giunge a un'intesa, l'autorità di conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l'autorizzazione ad agire. L'autorizzazione ad agire rilasciata dall'autorità di conciliazione è un presupposto di ricevibilità dell'azione e va allegata alla petizione (Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 209; Egli in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 4 ad art. 209; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböh- ler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, op. cit., n. 28 ad art. 238, n. 1 ad art. 209).
Nella fattispecie, il Giudice di pace supplente anziché rilasciare all'istante la citata autorizzazione, ha stralciato la causa dai ruoli. Nelle sue osservazioni 26 agosto 2013 il nuovo Giudice di pace ha invero spiegato che la mancata consegna all'istante dell'autorizzazione ad agire è dovuta ad un errore. E in effetti, procedendo allo stralcio della procedura, anziché rilasciare all'istante l'autorizzazione ad agire, il primo giudice ha effettivamente applicato il diritto procedurale in maniera erronea (analogamente CCR sentenza inc. 16.2012.21 del 4 maggio 2012).
3. L'opponente rileva invero che il reclamante ha impugnato, sempre davanti al Giudice di Pace del circolo di Paradiso, anche il verbale dell'assemblea dei comproprietari tenutasi il 21 aprile 2013, nel corso della quale è stato deciso di confermare l'autorizzazione a stare in lite nei suoi confronti. Il che sarà anche vero ma non rende senza oggetto il mancato rilascio dell'autorizzazione ad agire, la quale deve essere rilasciata indilatamente o entro breve termine (Trezzini, Commentario al codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 937). Che poi l'azione di merito possa diventare senza oggetto è un quesito che andrà risolto dal Giudice di pace ove fosse validamente adito da RE 1. Ne discende che in accoglimento del reclamo, la decisione impugnata va annullata e gli atti vanno rinviati al giudice di pace, affinché proceda al rilascio dell'autorizzazione ad agire.
4. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) dell'opponente che ha concluso per la reiezione del reclamo. Quanto all'indennità d'inconvenienza in favore del reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per tacere del fatto che nessuna domanda in tale senso è stata formulata, la stesura del reclamo non ha verosimilmente comportato dispendi di tempo e spese apprezzabili.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e il decreto di stralcio impugnato è annullato. La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo di Paradiso, affinché proceda nel senso dei considerandi.
2. Le spese processuali di fr. 150. sono poste a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.