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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 19.05.2014 16.2013.18

19. Mai 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,726 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Contratto di lavoro - licenziamento - dipendente esonerata dal datore di lavoro dall'obbligo di lavorare fino al termine del periodo di disdetta - mancato pagamento del salario

Volltext

Incarto n. 16.2013.18

Lugano 19 maggio 2014/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 9 aprile 2013 presentato da

RE 1  

contro la decisione emessa il 5 aprile 2013 dal Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa n.18/Conc/12 (contratto di lavoro) promossa con istanza 30 ottobre 2012 da  

CO 1 (rappresentata da RA 1 di);  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                A.  La società RE 1 ha assunto nel marzo del 2012 CO 1 in qualità di venditrice e di ausiliaria di cucina nello snack bar annesso alla stazione di servizio da lei gestita a __________. Il contratto di lavoro, che prevedeva uno stipendio mensile lordo di fr. 2450.– per un'occupazione al 70%, è iniziato il 9 marzo 2012 ed è terminato il 31 agosto dello stesso anno. Dallo stipendio del mese di agosto 2012 la datrice di lavoro ha trattenuto fr. 816.70 a titolo di “assenze non pagate”. La lavoratrice ha contestato tale trattenuta chiedendone, invano, la restituzione.

                            B.  Con istanza di conciliazione 30 ottobre 2012 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo del Gambarogno per ottenere la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 816.70. All'udienza del 16 novembre 2012 l'istante, unica comparente, ha confermato la sua pretesa e chiesto al giudice l'emanazione di una decisione. Statuendo lo stesso giorno il Giudice di pace ha accolto l'istanza. Adita con reclamo del 27 novembre 2012 da RE 1, con sentenza 14 gennaio 2013 questa Camera ha annullato la decisione impugnata, poiché lesiva dei requisiti minimi di motivazione, e ha rinviato gli atti al primo giudice per un nuovo giudizio (inc. 16.2012.59).

                            C.  Il 5 aprile 2013 il Giudice di pace ha emanato una nuova decisione, nella quale ha accolto l'istanza e ha condannato la convenuta a versare all'istante fr. 816.70 e un'indennità di fr. 50.–. Le spese processuali di fr. 120.– sono state poste a carico dello Stato.

                            D.  Contro tale decisione RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 aprile 2013. CO 1 non ha presentato osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14 ottobre 2013 con riferimento a Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], ZPO Kommentar, 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il 6 aprile 2012 sicché il reclamo, introdotto il 9 aprile 2013 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è senz'altro tempestivo.

                             2.  La documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).

                             3.  Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).

                             4.  Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha accertato che il datore di lavoro aveva dedotto fr. 816.70 dall'ultimo mese di salario della lavoratrice a titolo di “giorni di vacanza non fruiti -14/21 agosto” e per “mancata presenza” sul posto di lavoro. A suo parere, poi, il contratto di lavoro concluso tra le parti prevedeva che la disdetta doveva rispettare la forma scritta e che, considerato che agli atti non vi era nessuna disdetta scritta, “in teoria si potrebbe anche supporre che lo stesso sia ancora in vigore”. Egli ha soggiunto che siccome l'istante, benché impiegata a tempo parziale (70%), “di tanto in tanto veniva occupata con un onere superiore a seconda del fabbisogno”, la convenuta avrebbe potuto intimarle “la presenza secondo il piano di lavoro settimanale con un relativo recupero di eventuali assenze ingiustificate. Se ciò non rientrava nell'ottica aziendale avrebbe dovuto comunicarle, sempre per iscritto (meglio se per lettera raccomandata), la deduzione di stipendio per assenza ingiustificata, quantificandone anche l'ammontare.” Ciò posto e “in base alle prove addotte”, il primo giudice ha accolto l'istanza.

                             5.  La reclamante sostiene anzitutto che la “deduzione (fr. 816.70) è per la mancata presenza, ingiustificata ed arbitraria, al posto di lavoro dal 22 al 31 agosto 2012” e rimprovera il Giudice di pace di avere erroneamente interpretato la lettera da lei inviata il 17 ottobre 2012 al rappresentante dell'istante (doc. D), considerando che in essa vi sarebbe scritto che “la deduzione corrisponde a giorni di vacanza non fruiti -14/21 agosto”. Essa si duole inoltre del fatto che il primo giudice abbia messo in dubbio la validità della disdetta, asserendo di avere spedito all'istante il 17 luglio 2012 una regolare disdetta e che se la stessa non fosse stata regolare e inoltrata in tempo opportuno, il sindacato che rappresenta l'istante non avrebbe esitato a impugnarla. Asserisce infine che “è corretto che da parte nostra non abbiamo intimato il piano di lavoro per lettera raccomandata alla nostra dipendente, (…) ma è altrettanto vero che la stessa dipendente non ha dato la sua disponibilità né per lettera normale né tanto meno per lettera raccomandata.”

                             6.  Secondo l'art. 324 CO, se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell'accettazione del lavoro, egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente il suo lavoro. La mora del datore di lavoro presuppone in principio che il lavoratore abbia offerto i propri servizi. Qualora tuttavia il datore di lavoro esoneri il dipendente dai propri obblighi fino al termine del periodo di disdetta oppure non avrebbe comunque accettato la prestazione lavorativa, al lavoratore non può essere rimproverato di non avere offerto il proprio impiego durante tale lasso di tempo (DTF 135 III 349, consid. 4.2 con numerosi riferimenti; sentenza II CCA inc. 12.2008.236 del 25 giugno 2009, consid. 3.3).

                             7.  Contrariamente a quanto considerato dal Giudice di pace, in concreto non vi è motivo di dubitare della validità della disdetta e dell'avvenuta cessazione per il 31 agosto 2012 del contratto di lavoro, nulla avendo l'istante preteso al riguardo. Il reclamante ha inoltre ragione nel sostenere che il primo giudice ha frainteso il suo scritto 17 ottobre 2012 (doc. D), considerando a torto che l'importo litigioso non corrispondesse soltanto al salario relativo agli ultimi dieci giorni del mese di agosto 2012 in cui l'istante non aveva lavorato, ma anche a “giorni di vacanza non fruiti -14/21 agosto”.

                                  Sennonché, nella sua istanza 30 ottobre 2012 la lavoratrice aveva affermato che il datore di lavoro le aveva detto di prendere le vacanze dal 14 al 17 agosto 2012 e che per il periodo successivo l'aveva dispensata dall'obbligo di lavorare pur assicurandole il versamento del salario per l'intero mese. Tale allegazione non è stata contestata dalla convenuta davanti al primo giudice (art. 150 cpv. 1 CPC). Così stando le cose il primo giudice poteva ritenere che la dipendente fosse stata esonerata dall'obbligo di presenziare sul posto di lavoro. Ciò posto, nel risultato la decisione del Giudice di pace di accogliere l'istanza non costituisce un'errata applicazione del diritto. Ne segue che il reclamo deve essere respinto.

                             8.  La procedura per le azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di malafede o temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'istante avendo rinunciato a presentare osservazioni al reclamo.                          

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  Non si prelevano spese processuali.

                             3.  Notificazione a:

–       ; –       .  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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