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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.01.2013 16.2012.45

14. Januar 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,242 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Contratto di subappalto - notifica difetti - contenuto della citazione all'udienza di conciliazione - mancata comparsa del convenuto - diritto di essere sentito

Volltext

Incarto n. 16.2012.45

Lugano 14 gennaio 2013/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

cancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo del 8 ottobre 2012 presentato da

RE 1  

contro la sentenza emessa il 19 settembre 2012 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Est nella causa n. 49/2012 (risarcimento danni) promossa con istanza 15 giugno 2012 dalla  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che RE 1, titolare della ditta individuale __________, ha eseguito lavori da gessatore in un'abitazione appartenente a __________ e __________ a __________;

                                         che invitato a eseguire delle riparazioni in garanzia per dei difetti di esecuzione dei citati lavori RE 1 non è intervenuto sicché tali opere sono state affidate alla ditta __________, la quale ha emesso una fattura di fr. 1944.– saldata dalla società CO 1;

                                         che il 17 ottobre 2001 CO 1 ha chiesto a RE 1 la rifusione di quest'importo, senza esito;

                                         che, visto il mancato pagamento, CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano, al quale l'escusso ha interposto opposizione;

                                         che il 15 giugno 2012 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Est chiedendo di convocare le parti a un tentativo di conciliazione e di pronunciare, nel caso di mancata conciliazione, la condanna di RI 1 al pagamento di fr. 1944.– oltre interessi del 5% dal 17 novembre 2011 e fr. 285.– a titolo di risarcimento danni, oltre al rigetto dell'opposizione interposta al citato PE;

                                          che all'udienza del 25 luglio 2012 l'istante, unica comparente, ha confermato le sue domande;

                                         che con decisione 19 settembre 2012 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha condannato il convenuto a pagare fr. 1944.– oltre interessi e spese, rigettando, limitatamente a quest'importo, l'opposizione interposta al menzionato PE;

                                         che con reclamo del 8 ottobre 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

                                         che il reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto procedurale, procedendo all'emanazione del giudizio nonostante la sua assenza all'udienza, e quello sostanziale ritenendo provata la pretesa dell'attrice;

                                         che nelle sue osservazioni del 15 novembre 2012 la CO 1 conclude per il rigetto del reclamo;

e considerando

in diritto:                        che la documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin  in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326);

                                         che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che il reclamante lamenta una lesione del suo diritto di essere sentito, il primo giudice non avendo indicato nella citazione all'udienza di conciliazione come in assenza della parte convenuta egli avrebbe proceduto comunque all'emanazione della decisione;

                                         che la mancata comparsa del convenuto all'udienza di conciliazione non ha effetti di natura preclusiva ma impedisce unicamente il raggiungimento di un accordo;

                                         che in tale evenienza tornano applicabili gli art. 209-212 come in caso di mancata conciliazione (art. 206 cpv. 2 CPC; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, art. 206 pag. 933);

                                         che, quindi, nulla impediva al Giudice di pace di giudicare la controversia (art. 212 CPC), così come richiesto dall'istante (cfr. Bohnet  in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 7 ad art. 212);

                                         che ancorché la citazione all'udienza di conciliazione non riporti espressamente il testo dell'art. 212 CPC, l'ordinamento processuale non impone un obbligo in tal senso;

                                         che, comunque sia, la citazione richiama espressamente la norma in questione riportando il testo integrale dell'art. 206 CPC, ragione per la quale il reclamante avrebbe dovuto farsi parte diligente e interessarsi circa il contenuto della stessa;

                                         che, pertanto, procedendo all'emanazione del giudizio dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice di pace non ha violato il diritto di essere sentito del convenuto;

                                         che, nel merito, il reclamante rimprovera al primo giudice di aver accolto l'istanza ritenendo provata la pretesa dell'istante nonostante la stessa non sia suffragata da alcun riscontro probatorio;

                                         che l'istante a sostegno della sua richiesta di rimborso di quanto versato all'impresa di gessatura __________ per la “demolizione soffitto esistente distaccato e sgombero” e per la “fornitura e posa nuova isolazione styrofoon 30 mm” (cfr. doc. F), nulla ha allegato a dimostrazione del fatto che l'intervento della ditta __________ sarebbe da ricondurre a un errore del convenuto;

                                         che per di più l'istante non spiega, né tantomeno sostanzia, il motivo per il quale la stessa abbia anticipato il pagamento per conto del convenuto, nulla emergendo circa la natura della relazione contrattuale tra le due società;

                                         che anche volendo ipotizzare la conclusione di un contratto di subappalto tra le parti, nell'ambito del quale il convenuto avrebbe fornito ai committenti dell'istante un'opera difettosa, e per la quale egli risponderebbe nei confronti dell'appaltatore principale (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1501 pag. 431), spettava in ogni caso all'istante che pretende un risarcimento per i difetti cagionati dal subappaltatore provare il difetto e la sua tempestiva notifica (Gauch, op. cit., n. 1507 pag. 433), prove neppure allegate;

                                         che in simili circostanze mal si comprende come e su quali basi il primo giudice abbia accolto la pretesa dell'istante;

                                         che il reclamo, che ha evidenziato una manifesta errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice con conseguente errata applicazione del diritto sostanziale, deve così essere accolto;

                                         che accogliendo il reclamo e ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CPC questa Camera può statuire essa medesima sulla lite, con la conseguente reiezione dell'istanza;

                                         che le spese giudiziarie, di entrambe le sedi, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per questa sede l'istante rifonderà al reclamante un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

decide:                      I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                        1. L'istanza è respinta.

                                        2. La tassa di giustizia di fr. 150.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico. Non si assegnano indennità.

                                   II.   Le spese giudiziarie di complessivi fr. 250.– sono poste a carico della CO 1 rifonderà al reclamante un'indennità di fr. 100.–.

                                   III.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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